§ 14.5.105 - Regolamento 30 novembre 2001, n. 2351.
Regolamento (CE) n. 2351/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 896/2001 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:30/11/2001
Numero:2351


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 896/2001 è modificato come segue:
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.105 - Regolamento 30 novembre 2001, n. 2351.

Regolamento (CE) n. 2351/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 896/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità.

(G.U.C.E. 1 dicembre 2001, n. L 315).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001, in particolare l'articolo 20,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1613/2001, stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 applicabili a decorrere dal 1° luglio 2001 per la gestione dei contingenti tariffari all'importazione previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento.

     (2) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, relativo alle modalità di determinazione del quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale dei contingenti tariffari A/B contiene riferimenti a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 404/93 nella versione originaria, di applicazione dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1998. Per facilitare la comprensione di tali riferimenti ad una legislazione nel frattempo, modificata, risulta giustificato dare seguito a talune richieste di chiarimenti ed illustrare l'applicazione della disposizione suddetta. Il chiarimento della succitata disposizione dell'articolo 4, paragrafo 1, non modifica però in alcuna maniera le modalità di determinazione del quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale che svolge la sua attività nel quadro dei contingenti tariffari A/B.

     (3) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 stabilisce i documenti giustificativi che l'operatore non tradizionale deve trasmettere all'autorità competente ai fini della registrazione. È opportuno adeguare tecnicamente la disposizione relativa alle prove dell'importazione sopprimendo la menzione della presentazione dei documenti doganali appropriati, dal momento che in ogni caso l'importazione è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione.

     (4) È inoltre opportuno correggere la versione in lingua inglese di talune disposizioni del regolamento succitato.

     (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 896/2001 è modificato come segue:

     1) All'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto come secondo comma il testo seguente:

     (Omissis).

     2) All'articolo 7, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     (Omissis)

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.