§ 14.5.131 - Regolamento 7 agosto 2001, n. 1613.
Regolamento (CE) n. 1613/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 896/2001 recante modalità di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:07/08/2001
Numero:1613


Sommario
Art. 1.      All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 896/2001, il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.131 - Regolamento 7 agosto 2001, n. 1613.

Regolamento (CE) n. 1613/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 896/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità.

(G.U.C.E. 8 agosto 2001, n. L 214).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001, e in particolare l'articolo 20,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, ha fissato le nuove modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 , per quanto concerne la gestione dei contingenti tariffari all'importazione, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2001.

     (2) L'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001 prevede che le prove della spedizione da parte dell'operatore non tradizionale sono costituite dalla presentazione di esemplari della polizza di carico e della nota di carico della nave o eventualmente del documento di trasporto per via terrestre o aerea, compilati a nome dell'operatore, per i quantitativi effettivamente importati. Onde garantire l'applicazione uniforme di tale disposizione, occorre precisare che le prove richieste devono riguardare una spedizione dal paese d'origine della merce, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato. Tale modifica deve essere applicabile, per la prima volta, alle spedizioni concernenti operazioni d'importazione effettuate a titolo del quarto trimestre del 2001.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 896/2001, il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile, per la prima volta, alle spedizioni concernenti operazioni d'importazione effettuate a titolo del quarto trimestre del 2001.