§ 14.5.76 - Regolamento 17 luglio 2002, n. 1298.
Regolamento (CE) n. 1298/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1503/96 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:17/07/2002
Numero:1298


Sommario
Art. 1.      All'allegato III del regolamento (CE) n. 1503/96, il trattino "- Rice Export Corporation of Pakistan Ltd, Karachi" è sostituito da (Omissis).
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.76 - Regolamento 17 luglio 2002, n. 1298.

Regolamento (CE) n. 1298/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1503/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

(G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 189).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98, la domanda di titolo d'importazione di riso Basmati è accompagnata da un certificato di autenticità, rilasciato da un organismo competente riconosciuto dalla Commissione. All'allegato III del regolamento (CE) n. 1503/96 figura l'elenco degli organismi competenti riconosciuti dalla Commissione. Le autorità pachistane hanno informato la Commissione che l'organismo competente per il rilascio dei certificati di autenticità del riso Basmati pachistano è sostituito a decorrere dal 1° agosto 2002. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1503/96 dev'essere pertanto modificato di conseguenza.

     (2) Al fine di consentire le importazioni di riso Basmati pachistano accompagnato da un certificato di autenticità rilasciato a decorrere dal 1° agosto 2002 dal nuovo organismo competente pachistano, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     All'allegato III del regolamento (CE) n. 1503/96, il trattino "- Rice Export Corporation of Pakistan Ltd, Karachi" è sostituito da (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 2002.