Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.1 questioni generali |
Data: | 28/12/2001 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. I bilanci previsionali di approvvigionamento quantificano il fabbisogno di approvvigionamento di ciascuna regione ultra periferica per anno civile. Essi possono essere modificati per tener conto [...] |
Art. 4. Certificato d'importazione. |
Art. 5. Certificato di esonero. |
Art. 6. Fissazione dell'aiuto. |
Art. 7. Certificato di aiuto. |
Art. 8. Ripercussione del vantaggio sull'utilizzatore finale. |
Art. 9. Registro degli operatori. |
Art. 10. Documenti da presentare a cura degli operatori e validità del certificato. |
Art. 11. Presentazione dei certificati e delle merci e non trasmissibilità dei certificati. |
Art. 12. Qualità dei prodotti. |
Art. 13. Costituzione di una cauzione. |
Art. 14. Aumento significativo delle domande di certificati. |
Art. 15. Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di certificato. |
Art. 16. Riesportazione o rispedizione. |
Art. 17. Riesportazioni tradizionali, riesportazioni nell'ambito del commercio regionale e rispedizioni tradizionali di prodotti trasformati. |
Art. 18. Zucchero. |
Art. 19. |
Art. 20. |
Art. 21. |
Art. 22. Comunicazioni. |
Art. 23. Relazione. |
Art. 24. Riduzione degli anticipi. |
Art. 25. Controlli. |
Art. 26. Sanzioni. |
Art. 27. Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e la sorveglianza in tempo reale dei regimi specifici di approvvigionamento. |
Art. 28. Abrogazione. |
Art. 29. Disposizioni transitorie. |
Art. 30. Entrata in vigore. |
§ 14.1.9 – Regolamento 28 dicembre 2001, n. 20/2002. [1]
Regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.
(G.U.C.E. 11 gennaio 2002, n. L 8).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1736/96, il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 e il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, modificato da ultimo dal
(2) Occorre stabilire le modalità di applicazione per la definizione e la modifica dei bilanci previsionali di approvvigionamento dei prodotti ammessi a beneficiare dei regimi specifici di approvvigionamento.
(3) Taluni prodotti agricoli che beneficiano dell'esonero dai dazi d'importazione sono già soggetti al rilascio di un certificato d'importazione. Ai fini di una semplificazione amministrativa, è opportuno utilizzare il certificato d'importazione a sostegno del regime di esonero dai dazi d'importazione.
(4) Per altri prodotti agricoli non soggetti all'obbligo di presentazione di un certificato d'importazione, è necessario istituire un documento a sostegno del sistema di esonero dai dazi d'importazione. A tal fine deve essere utilizzato un certificato di esonero, redatto sulla base del formulario del certificato d'importazione.
(5) Devono essere stabilite le modalità di fissazione dell'importo degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità nell'ambito dei regimi specifici di approvvigionamento. Tali modalità devono tener conto dei costi aggiuntivi di approvvigionamento legati alla lontananza e all'insularità delle regioni ultra periferiche che impongono a queste regioni oneri gravosi che ostacolano pesantemente le loro attività. Al fine di salvaguardare la competitività dei prodotti comunitari, l'aiuto può tener conto dei prezzi praticati all'esportazione.
(6) Il regime di aiuto concesso a favore dei prodotti comunitari deve essere gestito sulla base del formulario del certificato d'importazione, di seguito denominato "certificato di aiuto".
(7) Per la gestione dei regimi specifici di approvvigionamento è necessario adottare modalità particolari di rilascio del documento summenzionato, in deroga alle normali modalità applicabili ai certificati d'importazione a norma del
(8) La gestione dei regimi specifici di approvvigionamento deve permettere di perseguire un duplice obiettivo: da un lato, favorire un rapido rilascio dei certificati, in particolare grazie alla soppressione dell'obbligo generale di costituire una cauzione preventiva, nonché al pagamento rapido dell'aiuto per l'approvvigionamento in prodotti comunitari. Dall'altro, assicurare la disciplina e il controllo delle operazioni, dotando le autorità competenti degli strumenti necessari per garantire che le finalità del regime siano rispettate, ossia che le regioni ultra periferiche siano regolarmente approvvigionate in taluni prodotti agricoli e che le conseguenze della loro posizione geografica siano compensate da un'effettiva ripercussione dei vantaggi concessi fino allo stadio dell'immissione sul mercato dei prodotti destinati all'utilizzatore finale.
(9) Uno degli strumenti sopra citati è costituito dalla registrazione degli operatori che esercitano un'attività economica nell'ambito dei regimi specifici di approvvigionamento. Detta registrazione deve conferire il diritto di ottenere i vantaggi del regime, fatto salvo l'adempimento degli obblighi imposti dalle norme comunitarie e nazionali. La registrazione deve avvenire di diritto se il richiedente soddisfa determinate condizioni oggettive rispondenti alle esigenze di gestione dei regimi.
(10) Le modalità di gestione dei regimi devono garantire che, nei limiti dei quantitativi fissati nei bilanci previsionali di approvvigionamento di cui ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, l'operatore registrato ottenga un certificato per i prodotti e per i quantitativi che formano oggetto della transazione commerciale realizzata per conto proprio, dietro presentazione dei documenti attestanti l'oggetto dell'operazione e l'idoneità della domanda di certificato.
(11) Ai fini del controllo delle operazioni che beneficiano dei regimi, occorre tra l'altro che la durata di validità dei certificati sia adeguata alle esigenze del trasporto marittimo o aereo, che venga prescritto l'obbligo di provare entro breve termine l'avvenuta fornitura secondo il certificato e che sia vietata la cessione dei diritti e degli obblighi conferiti al titolare del documento.
(12) Gli effetti dei benefici accordati in forma di esonero dai dazi d'importazione e di aiuto per i prodotti comunitari devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e su quello dei prezzi sino allo stadio dell'utilizzatore finale. È pertanto opportuno controllarne l'effettiva ripercussione.
(13) A norma dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, i prodotti che fruiscono dei regimi specifici di approvvigionamento non possono essere riesportati verso paesi terzi o rispediti verso il resto della Comunità. Detti regolamenti prevedono tuttavia un numero limitato di deroghe a questo principio, che differiscono a seconda delle regioni considerate. Occorre prevedere le modalità particolari di applicazione di queste deroghe e le modalità di controllo del loro esercizio. In particolare, è d'uopo stabilire i quantitativi di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni o spedizioni tradizionali a partire dalle isole Canarie, dalle Azzorre e da Madera e di spedizioni tradizionali a partire dai DOM, facendo riferimento alla media delle esportazioni e delle spedizioni realizzate nel corso degli anni 1989, 1990 e 1991 (precedentemente all'entrata in vigore dei regimi Poseican, Poseima e Poseidom), quale determinata dalle autorità competenti. È inoltre opportuno stabilire le condizioni da mettere in atto per autorizzare le riesportazioni verso un paese terzo dei prodotti come tali o dei prodotti ottenuti da un condizionamento locale di tali prodotti, secondo quanto previsto dal
(14) Per quanto concerne lo zucchero C, ai fini dell'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie occorre continuare ad applicare il regime di esonero dai dazi d'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 2177/92 durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del
(15) Al fine di proteggere i consumatori e gli interessi commerciali degli operatori, è opportuno escludere dai regimi specifici di approvvigionamento i prodotti che non siano di qualità sana, leale e mercantile al più tardi al momento della loro prima immissione sul mercato, nonché prevedere misure adeguate per i casi in cui tale requisito non venga soddisfatto.
(16) È opportuno disporre, nell'ambito delle procedure di compartecipazione in vigore per le regioni ultraperiferiche, che le autorità competenti stabiliscano le modalità amministrative necessarie per la gestione e la sorveglianza dei regimi. Inoltre, ai fini di assicurare un'efficiente sorveglianza di questi ultimi, occorre precisare le disposizioni relative ai controlli da effettuare, nonché le sanzioni amministrative atte a garantire un funzionamento regolare dei meccanismi predisposti.
(17) Per poter valutare l'applicazione dei regimi, devono essere previste comunicazioni periodiche delle autorità competenti alla Commissione.
(18) Occorre ritardare l'applicabilità di determinate disposizioni del presente regolamento per consentire l'elaborazione dei dati necessari alla fissazione del livello minimo degli aiuti e, per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare e le Azzorre e Madera, per permettere alle autorità francesi e portoghesi di conformarsi ai nuovi requisiti amministrativi.
(19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto.
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di esonero dai dazi d'importazione nonché dei regimi di aiuto all'approvvigionamento comunitario per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), le Azzorre e Madera e le isole Canarie nel quadro dei bilanci previsionali di approvvigionamento previsti all'articolo 2 del
Art. 2. Definizioni.
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "regioni ultra periferiche": le regioni indicate all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato; ciascuno dei dipartimenti francesi d'oltremare è considerato come una regione ultra periferica distinta;
b) "autorità competenti": le autorità designate dallo Stato membro di cui fa parte la regione ultra periferica.
Capo II
Bilanci previsionali di approvvigionamento
I bilanci previsionali di approvvigionamento quantificano il fabbisogno di approvvigionamento di ciascuna regione ultra periferica per anno civile. Essi possono essere modificati per tener conto dell'esecuzione reale e della situazione della produzione locale.
Capo III
Importazione dai paesi terzi
Sezione 1
Importazione di prodotti soggetti alla
presentazione di un certificato d'importazione
Art. 4. Certificato d'importazione.
1. Per i prodotti soggetti alla presentazione di un certificato d'importazione, l'esonero dai dazi d'importazione previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del
2. Il certificato d'importazione viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.
Detto certificato è compilato secondo il formulario di cui all'allegato I del
3. La domanda di certificato d'importazione ed il certificato d'importazione stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
a) nel caso dei DOM:
i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;
ii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;
iii) bovini destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del
b) nel caso delle Azzorre e di Madera:
i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;
ii) prodotti destinati al consumo diretto;
iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;
iv) bovini destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del
c) nel caso delle isole Canarie:
i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;
ii) prodotti destinati al consumo diretto;
iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;
iv) bovini destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del
In tutti i casi, la domanda di certificato d'importazione e il certificato d'importazione stesso recano, nella casella 20, le diciture seguenti: "esonero dai dazi d'importazione" e "certificato da utilizzare in [nome della regione ultraperiferica]".
4. Il certificato d'importazione reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.
5. I dazi d'importazione vengono riscossi per i quantitativi che risultano in eccedenza rispetto a quelli specificati nel certificato d'importazione. La tolleranza del 5% prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del
Sezione 2
Importazione di prodotti non soggetti alla
presentazione di un certificato d'importazione
Art. 5. Certificato di esonero.
1. Per i prodotti non soggetti alla presentazione di un certificato d'importazione, l'esonero dai dazi d'importazione previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del
2. Il certificato di esonero è compilato sul formulario del certificato d'importazione riprodotto nell'allegato I del
Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l'articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33 e gli articoli da 36 a 41 del
3. La dicitura "certificato di esonero" deve apparire, stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del certificato.
4. Il certificato di esonero viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.
5. La domanda di certificato di esonero ed il certificato di esonero stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
a) nel caso dei DOM:
i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;
ii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;
b) nel caso delle Azzorre e di Madera:
i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;
ii) prodotti destinati al consumo diretto;
iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;
c) nel caso delle isole Canarie:
i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;
ii) prodotti destinati al consumo diretto;
iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli.
In tutti i casi, la domanda di certificato di esonero e il certificato di esonero stesso recano, nella casella 20, le diciture seguenti: "esonero dai dazi d'importazione" e "certificato da utilizzare in [nome della regione ultra periferica]".
6. Il certificato di esonero reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.
Capo IV
Approvvigionamento comunitario
Art. 6. Fissazione dell'aiuto.
Nel quadro della fissazione dell'aiuto per ovviare agli effetti della lontananza, la Commissione tiene conto dei costi aggiuntivi specifici relativi a trasporto e rotture di carico per l'invio a destinazione delle merci delle regioni ultra periferiche interessate.
Nel quadro della fissazione dell'aiuto volto ad ovviare agli effetti dell'insularità e dell'ultra perifericità, la Commissione tiene conto dei costi aggiuntivi specifici dovuti alla trasformazione locale connessi alle dimensioni del mercato, alla necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e alle esigenze di qualità specifiche delle merci richieste nelle regioni ultra periferiche in questione.
La Commissione fissa un livello minimo forfettario dell'aiuto.
Quando il livello più elevato delle restituzioni concesse dalla Comunità per l'esportazione di prodotti analoghi è superiore a questo livello minimo forfettario, l'aiuto concesso non supera gli importi delle suddette restituzioni.
Nessun aiuto è concesso per l'approvvigionamento di prodotti che hanno già beneficiato dei regimi specifici di approvvigionamento in un'altra regione ultra periferica.
Art. 7. Certificato di aiuto.
1. L'aiuto viene pagato dietro presentazione di un "certificato di aiuto" utilizzato integralmente.
La presentazione del certificato di aiuto funge da domanda di aiuto e deve avvenire, tranne in caso di forza maggiore o di evento climatico eccezionale, entro i trenta giorni successivi alla data d'imputazione del certificato stesso. In caso di superamento del termine suindicato, l'importo dell'aiuto è diminuito del 5% per ogni giorno supplementare.
Le autorità competenti procedono al pagamento dell'aiuto entro sessanta giorni dalla data di presentazione del certificato di aiuto utilizzato, tranne nei seguenti casi:
a) caso di forza maggiore o evento climatico eccezionale, o
b) avvio di un'indagine amministrativa circa il diritto all'aiuto.
In tal caso, il pagamento ha luogo soltanto quando l'esistenza di tale diritto sia riconosciuta.
2. Il certificato di aiuto è compilato sul modello di formulario del certificato d'importazione riprodotto nell'allegato I del
Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l'articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33 e gli articoli da 36 a 41 del
3. La dicitura "certificato di aiuto" deve apparire stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del certificato.
Le caselle 7 e 8 del certificato sono barrate totalmente.
4. La domanda di certificato di aiuto e il certificato recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
a) nel caso dei DOM:
i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;
ii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;
b) nel caso delle Azzorre e di Madera:
i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;
ii) prodotti destinati al consumo diretto;
iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;
iv) animali vivi destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del
c) nel caso delle isole Canarie:
i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;
ii) prodotti destinati al consumo diretto;
iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;
iv) animali vivi destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del
Ai fini del presente paragrafo, gli animali di razze pure o di razze commerciali e gli ovoprodotti sono inclusi nella categoria dei fattori di produzione agricoli.
In tutti i casi, la domanda di certificato di aiuto e il certificato di aiuto stesso recano, nella casella 20, le diciture seguenti: "certificato da utilizzare in [nome della regione ultraperiferica]".
5. Il certificato di aiuto reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.
6. L'importo dell'aiuto applicabile è quello vigente il giorno di presentazione della domanda del certificato di aiuto.
7. Il certificato di aiuto viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.
Capo V
Disposizioni comuni
Art. 8. Ripercussione del vantaggio sull'utilizzatore finale.
1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, si intende per "vantaggio" l'esonero dai dazi doganali o l'aiuto comunitario previsto dagli stessi regolamenti.
2. Ai fini dell'applicazione del
a) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini del consumo umano:
i) l'ultimo trasformatore o il condizionatore, per la parte dell'aiuto volta ad ovviare agli effetti della lontananza, dell'insularità e dell'ultra perifericità;
ii) il consumatore, per la parte aggiuntiva dell'aiuto, volta a tener conto dei prezzi all'esportazione;
b) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini dell'alimentazione animale nonché di prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli: l'agricoltore.
3. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, si intende per "utilizzatore finale":
a) quando si tratta di prodotti destinati al consumo diretto: il consumatore;
b) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini del consumo umano:
i) l'ultimo trasformatore o il condizionatore, per la parte dell'aiuto volta ad ovviare agli effetti della lontananza, dell'insularità e dell'ultraperifericità;
ii) il consumatore, per la parte aggiuntiva dell'aiuto, volta a tener conto dei prezzi all'esportazione;
c) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini dell'alimentazione animale nonché di prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli: l'agricoltore.
4. Le autorità competenti adottano le misure opportune per verificare che il beneficio risultante dall'esenzione dei dazi all'importazione o dalla concessione dell'aiuto comunitario venga effettivamente trasferito sull'utilizzatore finale; a tal fine, possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati.
Tali misure, e in particolare i punti di controllo per constatare la ripercussione dell'aiuto, nonché le eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione.
Art. 9. Registro degli operatori.
1. I certificati d'importazione, i certificati di esonero e i certificati di aiuto sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle autorità competenti.
2. Qualsiasi operatore stabilito nella Comunità può chiedere l'iscrizione nel registro.
Ai fini di detta iscrizione, l'operatore deve soddisfare le condizioni seguenti:
a) disporre dei mezzi, delle strutture e delle autorizzazioni legali necessari per l'esercizio della propria attività nel settore di cui trattasi, ed aver in particolare assolto gli obblighi impostigli dalle autorità in materia di contabilità aziendale e di regime fiscale;
b) essere in grado di svolgere le sue attività nella regione ultraperiferica in questione;
c) impegnarsi a quanto segue, nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento della regione ultraperiferica in questione e nel rispetto degli obiettivi del regime stesso:
i) a comunicare alle autorità competenti, su loro richiesta, tutte le informazioni utili circa le attività commerciali svolte, in particolare in ordine ai prezzi praticati e ai margini di profitto;
ii) ad operare esclusivamente in proprio nome e per proprio conto;
iii) a presentare domande di certificati in misura proporzionale alle proprie reali capacità di smercio dei prodotti di cui trattasi, capacità che devono poter essere dimostrate in base ad elementi oggettivi;
iv) a non assumere iniziative che potrebbero determinare una penuria artificiale di prodotti, né a smerciare i prodotti disponibili a prezzi anormalmente bassi; e
v) ad offrire alle autorità competenti, al momento dello smercio dei prodotti agricoli nella regione ultraperiferica in questione, valide garanzie circa la ripercussione del beneficio concesso fino all'utilizzazione finale.
3. L'operatore che intende rispedire o riesportare prodotti come tali o condizionati alle condizioni di cui all'articolo 16 deve, all'atto della presentazione della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2, primo comma, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando, se del caso, l'ubicazione degli impianti di condizionamento [2].
4. Il trasformatore che intende esportare e/o spedire prodotti trasformati alle condizioni di cui all'articolo 16 o 17 deve, all'atto della presentazione della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2, primo comma, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando l'ubicazione degli impianti di trasformazione [3].
Art. 10. Documenti da presentare a cura degli operatori e validità del certificato.
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 7, dell'articolo 14 e dell'articolo 15, le autorità competenti accettano la domanda di certificato presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione, se alla domanda stessa è allegato l'originale o la copia certificata conforme della fattura d'acquisto e l'originale o la copia certificata conforme dei documenti seguenti:
- polizza di carico o lettera di trasporto aereo,
- certificato d'origine per i prodotti di paesi terzi, o documenti T2L o T2LF, alle condizioni di cui all'articolo 315, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, per i prodotti comunitari.
La fattura d'acquisto, la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo devono essere intestate al richiedente del certificato.
2. La validità del certificato è stabilita in funzione dei tempi di trasporto. In casi particolari e in considerazione di gravi ed imprevedibili difficoltà che possono incidere su tali tempi, le autorità competenti possono prorogare la validità, comunque non oltre i due mesi successivi alla data di rilascio del certificato.
Art. 11. Presentazione dei certificati e delle merci e non trasmissibilità dei certificati.
1. Per i prodotti soggetti ai regimi specifici di approvvigionamento, i certificati d'importazione, i certificati di esonero e i certificati di aiuto devono essere presentati alle autorità doganali, per l'espletamento delle opportune formalità, entro quindici giorni lavorativi dalla data di autorizzazione allo sbarco della merce. Le autorità competenti hanno la facoltà di ridurre questo termine massimo.
Per i prodotti che sono stati oggetto di un perfezionamento attivo o di un magazzinaggio doganale nelle Azzorre, a Madera o nelle isole Canarie e che vi sono successivamente immessi in libera pratica, il termine massimo di quindici giorni decorre dalla data di presentazione della domanda dei certificati di cui al primo comma.
2. La merce va presentata alla rinfusa o in lotti separati, corrispondenti al certificato presentato.
I certificati sono utilizzati per un'unica operazione all'atto dell'espletamento delle formalità doganali.
3. I certificati non sono trasferibili.
Art. 12. Qualità dei prodotti.
Solo i prodotti di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del
La conformità dei prodotti ai requisiti di cui al primo comma deve essere esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nella Comunità, al più tardi nella fase della prima commercializzazione.
Qualora si constati che un prodotto non è conforme ai requisiti di cui al primo comma, il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è ritirato e il quantitativo corrispondente è reimputato al bilancio previsionale di approvvigionamento. Nel caso in cui un aiuto sia stato concesso conformemente all'articolo 7, l'aiuto viene rimborsato. Nei casi in cui un'importazione sia stata effettuata conformemente agli articoli 4 e 5, il dazio all'importazione viene pagato, salvo nel caso in cui l'interessato fornisca la prova che i prodotti sono stati riesportati o distrutti.
Art. 13. Costituzione di una cauzione.
Per la domanda dei certificati non è richiesta alcuna cauzione.
In casi particolari e per quanto necessario alla corretta applicazione del presente regolamento, le autorità competenti dispongono, fermo restando il disposto dell'articolo 26, la costituzione di cauzioni di importi pari all'entità del beneficio concesso. In questi casi si applica l'articolo 35, paragrafi 1 e 4, del
Art. 14. Aumento significativo delle domande di certificati.
1. Qualora lo stato di esecuzione di un bilancio previsionale di approvvigionamento metta in luce un aumento significativo, per un dato prodotto, delle domande di certificati d'importazione, certificati di esonero o certificati di aiuto e se tale aumento rischia di compromettere il conseguimento di uno o più obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti segnalano senza indugio tale situazione alla Commissione, fornendole tutte le pertinenti informazioni circa il fabbisogno di approvvigionamento della regione ultraperiferica in questione.
La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti, adotta i provvedimenti necessari per garantire l'approvvigionamento in prodotti essenziali della regione ultraperiferica in questione, tenendo conto delle disponibilità e delle esigenze dei settori prioritari.
2. Fermi restando i necessari provvedimenti adottati in caso di limitazione del rilascio dei certificati, le autorità competenti applicano a tutte le domande pendenti una percentuale uniforme di riduzione.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano, previa consultazione delle autorità competenti, ferme restando le disposizioni particolari da adottare per ovviare a difficoltà di rilievo in un determinato settore.
Art. 15. Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di certificato.
Nella misura strettamente necessaria per evitare perturbazioni dei mercati della regione ultraperiferica in questione o azioni di carattere speculativo in grado di nuocere gravemente al buon funzionamento dei regimi specifici di approvvigionamento, le autorità competenti fissano un quantitativo massimo per domanda di certificato.
Le autorità competenti informano senza indugio la Commissione in merito ai casi di applicazione del presente articolo.
Capo VI [4]
Riesportazione e rispedizione
Art. 16. Riesportazione o rispedizione. [5]
1. La riesportazione e la rispedizione di prodotti come tali che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento o di prodotti condizionati o trasformati utilizzando prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento sono soggette alle seguenti condizioni:
a) per i prodotti riesportati contemplati dal presente paragrafo, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione è apposta una delle seguenti diciture:
— «merce esportata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, primo comma del
— «merce esportata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, primo comma del
— «merce esportata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, primo comma del
b) i quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un'esenzione dai dazi d'importazione e che formano oggetto di una riesportazione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento; i prodotti di cui alla presente lettera non possono beneficiare di una restituzione all'esportazione;
c) i quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un'esenzione dai dazi d'importazione e che formano oggetto di una rispedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l'importo dei dazi d'importazione erga omnes applicabili il giorno dell'importazione è versato dallo speditore al più tardi al momento della rispedizione; fino a quando non sarà stato effettuato il versamento suddetto, i prodotti di cui trattasi non possono formare oggetto di una rispedizione; se non è materialmente possibile determinare il giorno dell'importazione, i prodotti si considerano importati il giorno in cui si applicano i diritti d'importazione erga omnes più elevati nel semestre precedente il giorno della rispedizione;
d) i quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un aiuto e che formano oggetto di una riesportazione o di una rispedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto concesso è rimborsato al più tardi al momento della riesportazione o della rispedizione; fino a quando non sarà stato effettuato il rimborso suddetto, i prodotti di cui trattasi non possono formare oggetto di una rispedizione o di una riesportazione; se non è materialmente possibile determinare l'importo dell'aiuto concesso, si considera che i prodotti abbiano percepito l'aiuto più elevato concesso dalla Comunità per prodotti analoghi nel semestre precedente la presentazione della domanda di riesportazione o di rispedizione; i prodotti di cui alla presente lettera possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, purché rispondano alle condizioni di concessione della stessa.
2. La riesportazione dei seguenti prodotti non è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione:
a) i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b);
b) i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), che non soddisfano le condizioni previste per beneficiare di una restituzione all'esportazione.
3. Se il regolare approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche rischia di essere compromesso da un aumento significativo delle riesportazioni dei prodotti di cui al presente articolo, le autorità competenti possono stabilire un limite quantitativo atto a garantire il soddisfacimento delle esigenze prioritarie nei settori interessati. Tale limite quantitativo è fissato in maniera non discriminatoria.
Art. 17. Riesportazioni tradizionali, riesportazioni nell'ambito del commercio regionale e rispedizioni tradizionali di prodotti trasformati. [6]
1. Il trasformatore che ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, l'intenzione di esportare nell'ambito di correnti tradizionali di scambio o del commercio regionale o di spedire, nell'ambito di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annuali dei quantitativi indicati negli allegati I, III e V. Le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni necessarie per garantire che dette operazioni non eccedano i quantitativi annui fissati.
Per le esportazioni nell'ambito del commercio regionale l'esportatore deve presentare alle autorità competenti i documenti previsti dall'articolo 16 del
2. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 soltanto qualora sia attestato che i prodotti di cui trattasi non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento.
Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma ed esigono, se del caso, il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento.
3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti dei quantitativi indicati negli allegati I, III e V, possono dare luogo a un'esportazione tradizionale o nell'ambito del commercio regionale o a una spedizione tradizionale, devono soddisfare, in quanto compatibili, alle condizioni di trasformazione applicabili in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime della trasformazione sotto controllo doganale precisate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, ad esclusione di tutte le manipolazioni usuali.
4. Per la riesportazione dei prodotti di cui al presente articolo non è richiesta la presentazione di un titolo di esportazione.
5. Per i prodotti esportati di cui al presente articolo, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione è apposta una delle seguenti diciture:
— “merce esportata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del
— “merce esportata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del
— “merce esportata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del
Durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del
Capo VII
Comunicazioni e relazione
Art. 22. Comunicazioni.
Le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro il quinto giorno di ogni mese, i seguenti dati relativi ai mesi precedenti dell'anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:
a) i quantitativi ripartiti secondo la provenienza d'importazione da paesi terzi o di consegna a partire dalla Comunità;
b) l'importo dell'aiuto nonché le spese effettivamente sostenute per prodotto ed eventualmente per destinazione particolare;
c) i quantitativi per i quali i certificati non sono stati utilizzati, ripartiti per categoria di certificato;
d) i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti a norma dell'articolo 16 e gli importi unitari e totali degli aiuti recuperati [11];
e) i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti previa trasformazione nell'ambito dei quantitativi tradizionali a norma dell'articolo 17 [12];
[f) i quantitativi eventualmente riesportati tal quali o condizionati localmente in virtù del
[g) i quantitativi eventualmente esportati al fine di favorire un commercio regionale in virtù dei regolamenti (CE) n. 1452/2001 e (CE) n. 1453/2001;] [14]
h) i trasferimenti nell'ambito di un quantitativo globale per una categoria di prodotti e le modifiche dei bilanci previsionali di approvvigionamento nel corso del periodo;
i) il saldo disponibile e la percentuale di utilizzazione.
Tali dati sono forniti sulla base dei certificati utilizzati.
Art. 23. Relazione.
Le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione annuale di attuazione di cui rispettivamente all'articolo 27, paragrafo 1, del
Tale relazione comprende segnatamente quanto segue:
a) gli sviluppi socioeconomici e agricoli più significativi;
b) una sintesi dei dati fisici e finanziari disponibili relativi all'attuazione di ciascuna misura seguita da un'analisi di questi dati e, se necessario, una presentazione e un'analisi del settore di attività in cui tale misura si inserisce;
c) lo stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi operativi e specifici, espressi in termini di indicatori quantitativi;
d) una sintesi dei principali problemi emersi nel corso della gestione e attuazione di queste misure;
e) un esame dei risultati dell'insieme delle misure che tenga conto dei collegamenti reciproci tra di esse;
f) per il regime specifico di approvvigionamento, alcuni dati e un'analisi relativa all'evoluzione dei prezzi e alla ripercussione del vantaggio in tal modo concesso.
Art. 24. Riduzione degli anticipi.
Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le informazioni che gli Stati membri trasmettono alla Commissione ai sensi degli articoli 22 e 23 sono incomplete o il termine non è rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole in modo temporaneo e su base forfettaria.
Capo VIII
Controlli e sanzioni
Art. 25. Controlli.
1. I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all'atto dell'importazione, dell'introduzione, dell'esportazione, della spedizione, della riesportazione e della rispedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5% dei certificati presentati a norma dell'articolo 11.
I controlli fisici sono effettuati attenendosi, in quanto compatibili, alle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio.
2. Ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l'applicazione di percentuali di controllo differenti.
Art. 26. Sanzioni.
1. Salvo casi di forza maggiore o eventi climatici eccezionali, qualora l'operatore non rispetti gli impegni assunti a norma dell'articolo 9 e ferme restando le sanzioni applicabili a norma della legislazione nazionale, le autorità competenti procedono a quanto segue:
a) esigono dal titolare del certificato d'importazione, del certificato di esonero o del certificato di aiuto il rimborso del beneficio concesso;
b) sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione, a seconda della gravità dell'inadempimento.
Il beneficio di cui alla lettera a) è pari all'importo corrispondente all'esonero dai dazi d'importazione o all'importo dell'aiuto determinato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere c) e d). [15]
2. Salvo casi di forza maggiore o eventi climatici eccezionali, qualora il titolare di un certificato non effettui la prevista importazione o introduzione, il suo diritto di richiedere certificati è sospeso per i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del certificato di cui trattasi. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio di nuovi certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'entità del beneficio da concedere nel corso di un periodo che deve essere determinato dalle autorità competenti.
3. Le autorità competenti adottano opportuni provvedimenti per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili dalla mancata o parziale utilizzazione o dall'annullamento dei certificati rilasciati, ovvero dal recupero del beneficio.
Capo IX
Disposizioni nazionali
Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e la sorveglianza in tempo reale dei regimi specifici di approvvigionamento.
Esse comunicano alla Commissione, prima che entrino in vigore, i provvedimenti che intendono adottare in applicazione del primo comma.
Capo X
Disposizioni transitorie e finali
Art. 28. Abrogazione.
1. I regolamenti (CEE) n. 131/92, (CEE) n. 1696/92 e (CE) n. 2790/94 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come riferimenti al presente regolamento.
2. Gli articoli 1, 2, 2 bis e 3 del regolamento (CE) n. 131/92 e gli articoli 1, 2, 3 e 4 del
Art. 29. Disposizioni transitorie.
1. Per un periodo di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le autorità competenti possono rilasciare, ad un operatore che ne faccia richiesta e che abbia sollecitato l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9, un certificato alle condizioni previste all'articolo 10, purché la domanda di certificato sia stata presentata conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 1.
Il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione.
2. I certificati rilasciati a norma dei regolamenti (CEE) n. 131/92, (CEE) n. 1696/92 e (CE) n. 2790/94 e non integralmente utilizzati prima della scadenza possono venir sostituiti, per i quantitativi residui, secondo le modalità indicate al paragrafo 1 del presente articolo, ovvero essere annullati, con svincolo della cauzione.
3. Fino al 30 giugno 2002, per le Azzorre e Madera si applicano le seguenti disposizioni:
a) le domande di certificato sono presentate entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese e i certificati sono rilasciati entro i cinque giorni lavorativi successivi;
b) i certificati sono validi per i due mesi successivi a quello del rilascio. [16]
Art. 30. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tuttavia:
-il terzo e il quarto comma dell'articolo 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003, [17]
- per i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre e Madera, gli articoli 4, 5, 7, 9, 10, paragrafo 1, 11, 13, 14, 15, 26 e 27 si applicano soltanto a decorrere dal 1° luglio 2002 [18].
ALLEGATO I [19]
Quantitativi massimi annui di prodotti trasformati
che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro di un commercio
regionale e di spedizioni tradizionali dai dom (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 16)
Riunione
[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]
Codice NC |
Verso la CE |
Verso paesi terzi |
1005 90 00 |
— |
250 000 |
1101 00 |
— |
5 000 000 |
1507 90 90 |
— |
*38 000 |
1508 90 90 |
— |
*2 000 |
1512 11 91 |
— |
*250 000 |
1515 29 90 |
— |
*5 000 |
2103 90 90 |
— |
15 000 |
2203 00 |
*2 530 |
— |
2309 90 |
— |
8 000 000 |
Martinica
[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]
Codice NC |
Verso la CE |
Verso paesi terzi |
0403 10 |
— |
3 276 |
1101 00 |
— |
269 500 |
2309 90 |
— |
350 000 |
Guadalupa
[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]
Codice NC |
Verso la CE |
Verso paesi terzi |
1101 00 |
— |
500 000 |
2309 90 |
— |
500 000 |
ALLEGATO II [20]
Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati
nel quadro di un commercio regionale dai dom (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 16)
Riunione: Maurizio, Madagascar, Mayotte e Comore
Martinica: Piccole Antille (*)
Guadalupa: Piccole Antille (*)
Guiana francese: Brasile, Surinam e Guiana
(*) Piccole Antille: Isole Vergini, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Trinidad e Tobago, Sint Maarten, Anguilla.
ALLEGATO III [21]
Quantitativi massimi annui di prodotti trasformati
che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro di un commercio regionale
e di spedizioni tradizionali dalle Azzorre e da Madera (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 17)
Azzorre
[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]
Codice NC |
Verso la CE |
Verso paesi terzi |
1905 90 45 |
— |
50 000 |
2203 00 |
— |
*100 000 |
Madera
[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]
Codice NC |
Verso la CE |
Verso paesi terzi |
0401 |
— |
1 000 000 |
1101 00 |
60 000 |
600 000 |
1102 20 |
3 000 |
500 000 |
1704 |
4 600 |
10 000 |
1902 19 |
25 500 |
600 000 |
1905 |
18 200 |
300 000 |
2009 |
3 800 |
— |
2202 |
*18 700 |
*3 000 000 |
2203 00 |
*2 500 |
*1 000 000 |
2208 |
*9 000 |
*20 000 |
ALLEGATO IV [22]
Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro di un commercio regionale dalle Azzorre e da Madera (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 17)
Azzorre: Marocco, Capo Verde e Guinea-Bissau
Madera: Marocco, Capo Verde e Guinea-Bissau.
ALLEGATO V [23]
Quantità massime annuali di prodotti trasformati che possono essere
oggetto di esportazioni e di spedizioni tradizionali dalle isole Canarie
(articolo 9, paragrafo 3, e articolo 19)
|
(Quantità in chilogrammi o in litri *) |
|
Codice NC |
Verso la CE |
Verso paesi terzi |
0402 10 |
- |
54 000 |
0402 21 |
64 000 |
11 000 |
0402 29 |
- |
33 000 |
0402 91 |
3 000 |
3 000 |
0402 99 |
1 000 |
1 000 |
0403 10 |
- |
7 000 |
0403 90 |
1 000 |
1 000 |
0405 |
6 000 |
12 000 |
0406 10 |
17 000 |
119 000 |
0406 30 |
2 000 |
5 000 |
0406 40 |
2 000 |
1 000 |
0406 90 |
25 000 |
14 000 |
0710 21 |
- |
1 000 |
0710 22 |
1 000 |
1 000 |
0710 30 |
2 000 |
1 000 |
0710 40 |
1 000 |
1 000 |
0710 80 |
4 000 |
16 000 |
0710 90 |
- |
1 000 |
0711 20 |
- |
1 000 |
0711 40 |
- |
1 000 |
0811 90 |
1 000 |
1 000 |
0812 90 |
3 000 |
1 000 |
0813 50 |
1 000 |
1 000 |
1101 00 |
105 000 |
1 000 |
1102 20 |
13 000 |
6 000 |
1102 90 |
1 000 |
1 000 |
1104 19 |
4 000 |
1 000 |
1105 00 |
- |
1 000 |
1507 90 |
- |
300 000 |
1514 19 90 |
- |
3 000 000 |
1514 99 90 |
|
|
1601 00 |
10 000 |
44 000 |
1602 41 |
13 000 |
1 000 |
1602 49 |
16 000 |
39 000 |
1602 50 |
- |
50 000 |
1604 13 |
2 712 000 |
2 027 000 |
1604 14 |
552 000 |
18 000 |
1702 90 |
675 000 |
6 000 |
1704 10 |
19 000 |
20 000 |
1704 90 |
648 000 |
293 000 |
1804 00 |
- |
1 000 |
1805 00 |
1 000 |
45 000 |
1806 10 |
4 000 |
58 000 |
1806 20 |
1 000 |
25 000 |
1806 31 |
1 000 |
4 000 |
1806 90 |
30 000 |
38 000 |
1901 20 |
1 140 000 |
- |
1901 90 |
2 521 000 |
45 000 |
1902 11 |
1 000 |
2 000 |
1902 19 |
1 000 |
47 000 |
1902 20 |
- |
1 000 |
1902 30 |
1 000 |
37 000 |
1903 00 |
- |
1 000 |
1904 10 |
3 000 |
2 000 |
1904 90 |
- |
1 000 |
1905 20 |
- |
1 000 |
1905 31 |
45 000 |
132 000 |
1905 32 |
|
|
1905 40 |
1 000 |
3 000 |
1905 90 |
15 000 |
43 000 |
2004 10 |
22 000 |
1 000 |
2004 90 |
4 000 |
72 000 |
2005 10 |
1 000 |
63 000 |
2005 20 |
57 000 |
1 000 |
2005 40 |
2 000 |
19 000 |
2005 59 |
2 000 |
- |
2005 60 |
34 000 |
1 000 |
2005 70 |
9 000 |
3 000 |
2005 80 |
1 000 |
5 000 |
2005 90 |
20 000 |
27 000 |
2006 00 |
5 000 |
27 000 |
2007 10 |
3 000 |
2 000 |
2007 91 |
3 000 |
8 000 |
2007 99 |
463 000 |
7 000 |
2008 19 |
1 000 |
1 000 |
2008 20 |
18 000 |
38 000 |
2008 30 |
10 000 |
1 000 |
2008 50 |
2 000 |
1 000 |
2008 60 |
1 000 |
1 000 |
2008 70 |
5 000 |
1 000 |
2008 92 |
104 000 |
12 000 |
2008 99 |
224 000 |
1 000 |
2009 12 00 |
18 000 |
24 000 |
2009 19 |
|
|
2009 31 |
- |
10 000 |
2009 39 |
|
|
2009 41 |
9 000 |
7 000 |
2009 49 |
|
|
2009 61 |
- |
1 071 000 |
2009 69 |
|
|
2009 71 |
2 000 |
3 000 |
2009 79 |
|
|
2009 80 |
11 000 |
18 000 |
2009 90 |
16 000 |
12 000 |
2101 11 |
5 000 |
3 000 |
2101 12 |
|
|
2101 20 |
1 000 |
1 000 |
2101 30 |
1 000 |
- |
2102 10 |
1 000 |
28 000 |
2102 20 |
- |
2 000 |
2102 30 |
- |
3 000 |
2103 10 |
- |
2 000 |
2103 20 |
22 000 |
35 000 |
2103 30 |
1 000 |
3 000 |
2103 90 |
30 000 |
61 000 |
2104 10 |
22 000 |
193 000 |
2104 20 |
1 000 |
595 000 |
2105 00 |
167 000 |
505 000 |
2106 10 |
3 000 |
28 000 |
2106 90 |
8 000 |
13 000 |
2202 10 |
* 5 000 000 |
* 203 000 |
2202 90 |
* 3 000 000 |
* 799 000 |
2203 00 |
* 70 000 |
* 157 000 |
2205 10 |
* 47 000 |
* 1 000 |
2205 90 |
* 17 187 000 |
* 3 295 000 |
2208 40 |
* 47 000 |
* 43 000 |
2208 50 |
* 9 000 |
* 7 000 |
2208 70 |
* 190 000 |
* 17 000 |
2209 00 |
- |
* 18 000 |
2301 20 |
20 610 000 |
18 654 000 |
2309 90 |
20 000 |
1 525 000 |
3002 10 |
8 000 |
1 000 |
3002 20 |
1 000 |
1 000 |
3002 90 |
1 000 |
1 000 |
3004 20 |
1 000 |
3 000 |
3004 50 |
1 000 |
- |
3004 90 |
51 000 |
18 000 |
3005 10 |
1 000 |
2 000 |
3005 90 |
2 000 |
1 000 |
3203 00 |
1 000 |
1 000 |
3307 49 |
1 000 |
14 000 |
3307 90 |
7 000 |
6 000 |
3401 19 |
2 000 |
9 000 |
3402 13 |
5 000 |
- |
3402 20 |
135 000 |
69 000 |
3402 90 |
40 000 |
62 000 |
3403 19 |
7 000 |
1 000 |
3405 30 |
1 000 |
1 000 |
3405 40 |
2 000 |
6 000 |
3901 10 |
195 000 |
32 000 |
3901 20 |
80 000 |
76 000 |
3904 21 |
49 000 |
180 000 |
3909 50 |
2 000 |
47 000 |
3912 90 |
7 000 |
1 000 |
3917 21 |
195 000 |
11 000 |
3917 23 |
20 000 |
10 000 |
3917 32 |
65 000 |
68 000 |
3917 39 |
33 000 |
2 000 |
3917 40 |
270 000 |
65 000 |
3919 10 |
860 000 |
30 000 |
3920 10 |
2 100 000 |
2 000 |
3920 20 |
310 000 |
8 000 |
3920 99 |
340 000 |
- |
3921 90 |
20 000 |
70 000 |
3923 10 |
49 000 |
59 000 |
3923 21 |
727 000 |
356 000 |
3923 29 |
23 000 |
72 000 |
3923 30 |
180 000 |
35 000 |
3923 40 |
18 000 |
25 000 |
3923 90 |
1 000 |
13 000 |
3924 10 |
6 000 |
5 000 |
3924 90 |
10 000 |
4 000 |
3926 90 |
132 000 |
198 000 |
4823 12 |
1 000 |
3 000 |
da 4823 9012 a 4823 90 14 |
15 000 |
18 000 |
[1] Abrogato dall'art. 53 del
[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[4] Capo così interamente sostituito dall’art. 1 del
[5] Articolo da ultimo così sostituito dall’art. 1 del
[6] Articolo da ultimo così sostituito dall’art. 1 del
[7] Articolo da ultimo così sostituito dall’art. 1 del
[8] Articolo abrogato dall’art. 1 del
[9] Articolo abrogato dall’art. 1 del
[10] Articolo abrogato dall’art. 1 del
[11] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[12] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[13] Lettera abrogata dall’art. 1 del
[14] Lettera abrogata dall’art. 1 del
[15] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[16] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del
[17] Trattino così sostituito dall'art. 1 del
[18] Trattino così sostituito dall'art. 1 del
[19] Allegato inserito dall'art. 1 del
[20] Allegato inserito dall'art. 1 del
[21] Allegato inserito dall'art. 1 del
[22] Allegato inserito dall'art. 1 del
[23] Allegato sostituito dall’art. 1 del