§ 14.1.9 – Regolamento 28 dicembre 2001, n. 20/2002.
Regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:28/12/2001
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.      I bilanci previsionali di approvvigionamento quantificano il fabbisogno di approvvigionamento di ciascuna regione ultra periferica per anno civile. Essi possono essere modificati per tener conto [...]
Art. 4.  Certificato d'importazione.
Art. 5.  Certificato di esonero.
Art. 6.  Fissazione dell'aiuto.
Art. 7.  Certificato di aiuto.
Art. 8.  Ripercussione del vantaggio sull'utilizzatore finale.
Art. 9.  Registro degli operatori.
Art. 10.  Documenti da presentare a cura degli operatori e validità del certificato.
Art. 11.  Presentazione dei certificati e delle merci e non trasmissibilità dei certificati.
Art. 12.  Qualità dei prodotti.
Art. 13.  Costituzione di una cauzione.
Art. 14.  Aumento significativo delle domande di certificati.
Art. 15.  Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di certificato.
Art. 16.  Riesportazione o rispedizione.
Art. 17.  Riesportazioni tradizionali, riesportazioni nell'ambito del commercio regionale e rispedizioni tradizionali di prodotti trasformati.
Art. 18.  Zucchero.
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22.  Comunicazioni.
Art. 23.  Relazione.
Art. 24.  Riduzione degli anticipi.
Art. 25.  Controlli.
Art. 26.  Sanzioni.
Art. 27.      Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e la sorveglianza in tempo reale dei regimi specifici di approvvigionamento.
Art. 28.  Abrogazione.
Art. 29.  Disposizioni transitorie.
Art. 30.  Entrata in vigore.


§ 14.1.9 – Regolamento 28 dicembre 2001, n. 20/2002. [1]

Regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

(G.U.C.E. 11 gennaio 2002, n. L 8).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 22 e l'articolo 26, secondo comma,

     visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, l'articolo 3, paragrafo 6, primo e secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 34 e l'articolo 38, secondo comma,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 20 e l'articolo 24, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1736/96, il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 e il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999, recanti modalità comuni di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), le Azzorre e Madera e le isole Canarie rispettivamente, sono stati più volte modificati. D'altra parte, tenuto conto delle modifiche introdotte dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, n. 1453/2001 e n. 1454/2001, nonché dell'esperienza acquisita, è opportuno, ai fini di una semplificazione normativa, procedere a una rifusione dei tre regolamenti di applicazione in un unico regolamento.

     (2) Occorre stabilire le modalità di applicazione per la definizione e la modifica dei bilanci previsionali di approvvigionamento dei prodotti ammessi a beneficiare dei regimi specifici di approvvigionamento.

     (3) Taluni prodotti agricoli che beneficiano dell'esonero dai dazi d'importazione sono già soggetti al rilascio di un certificato d'importazione. Ai fini di una semplificazione amministrativa, è opportuno utilizzare il certificato d'importazione a sostegno del regime di esonero dai dazi d'importazione.

     (4) Per altri prodotti agricoli non soggetti all'obbligo di presentazione di un certificato d'importazione, è necessario istituire un documento a sostegno del sistema di esonero dai dazi d'importazione. A tal fine deve essere utilizzato un certificato di esonero, redatto sulla base del formulario del certificato d'importazione.

     (5) Devono essere stabilite le modalità di fissazione dell'importo degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità nell'ambito dei regimi specifici di approvvigionamento. Tali modalità devono tener conto dei costi aggiuntivi di approvvigionamento legati alla lontananza e all'insularità delle regioni ultra periferiche che impongono a queste regioni oneri gravosi che ostacolano pesantemente le loro attività. Al fine di salvaguardare la competitività dei prodotti comunitari, l'aiuto può tener conto dei prezzi praticati all'esportazione.

     (6) Il regime di aiuto concesso a favore dei prodotti comunitari deve essere gestito sulla base del formulario del certificato d'importazione, di seguito denominato "certificato di aiuto".

     (7) Per la gestione dei regimi specifici di approvvigionamento è necessario adottare modalità particolari di rilascio del documento summenzionato, in deroga alle normali modalità applicabili ai certificati d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

     (8) La gestione dei regimi specifici di approvvigionamento deve permettere di perseguire un duplice obiettivo: da un lato, favorire un rapido rilascio dei certificati, in particolare grazie alla soppressione dell'obbligo generale di costituire una cauzione preventiva, nonché al pagamento rapido dell'aiuto per l'approvvigionamento in prodotti comunitari. Dall'altro, assicurare la disciplina e il controllo delle operazioni, dotando le autorità competenti degli strumenti necessari per garantire che le finalità del regime siano rispettate, ossia che le regioni ultra periferiche siano regolarmente approvvigionate in taluni prodotti agricoli e che le conseguenze della loro posizione geografica siano compensate da un'effettiva ripercussione dei vantaggi concessi fino allo stadio dell'immissione sul mercato dei prodotti destinati all'utilizzatore finale.

     (9) Uno degli strumenti sopra citati è costituito dalla registrazione degli operatori che esercitano un'attività economica nell'ambito dei regimi specifici di approvvigionamento. Detta registrazione deve conferire il diritto di ottenere i vantaggi del regime, fatto salvo l'adempimento degli obblighi imposti dalle norme comunitarie e nazionali. La registrazione deve avvenire di diritto se il richiedente soddisfa determinate condizioni oggettive rispondenti alle esigenze di gestione dei regimi.

     (10) Le modalità di gestione dei regimi devono garantire che, nei limiti dei quantitativi fissati nei bilanci previsionali di approvvigionamento di cui ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, l'operatore registrato ottenga un certificato per i prodotti e per i quantitativi che formano oggetto della transazione commerciale realizzata per conto proprio, dietro presentazione dei documenti attestanti l'oggetto dell'operazione e l'idoneità della domanda di certificato.

     (11) Ai fini del controllo delle operazioni che beneficiano dei regimi, occorre tra l'altro che la durata di validità dei certificati sia adeguata alle esigenze del trasporto marittimo o aereo, che venga prescritto l'obbligo di provare entro breve termine l'avvenuta fornitura secondo il certificato e che sia vietata la cessione dei diritti e degli obblighi conferiti al titolare del documento.

     (12) Gli effetti dei benefici accordati in forma di esonero dai dazi d'importazione e di aiuto per i prodotti comunitari devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e su quello dei prezzi sino allo stadio dell'utilizzatore finale. È pertanto opportuno controllarne l'effettiva ripercussione.

     (13) A norma dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, i prodotti che fruiscono dei regimi specifici di approvvigionamento non possono essere riesportati verso paesi terzi o rispediti verso il resto della Comunità. Detti regolamenti prevedono tuttavia un numero limitato di deroghe a questo principio, che differiscono a seconda delle regioni considerate. Occorre prevedere le modalità particolari di applicazione di queste deroghe e le modalità di controllo del loro esercizio. In particolare, è d'uopo stabilire i quantitativi di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni o spedizioni tradizionali a partire dalle isole Canarie, dalle Azzorre e da Madera e di spedizioni tradizionali a partire dai DOM, facendo riferimento alla media delle esportazioni e delle spedizioni realizzate nel corso degli anni 1989, 1990 e 1991 (precedentemente all'entrata in vigore dei regimi Poseican, Poseima e Poseidom), quale determinata dalle autorità competenti. È inoltre opportuno stabilire le condizioni da mettere in atto per autorizzare le riesportazioni verso un paese terzo dei prodotti come tali o dei prodotti ottenuti da un condizionamento locale di tali prodotti, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1454/2001. Occorre infine attuare le condizioni previste dai regolamenti (CE) n. 1452/2001 e n. 1453/2001 per autorizzare le esportazioni dei prodotti ottenuti da una trasformazione locale ai fini di favorire un commercio regionale.

     (14) Per quanto concerne lo zucchero C, ai fini dell'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie occorre continuare ad applicare il regime di esonero dai dazi d'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 2177/92 durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     (15) Al fine di proteggere i consumatori e gli interessi commerciali degli operatori, è opportuno escludere dai regimi specifici di approvvigionamento i prodotti che non siano di qualità sana, leale e mercantile al più tardi al momento della loro prima immissione sul mercato, nonché prevedere misure adeguate per i casi in cui tale requisito non venga soddisfatto.

     (16) È opportuno disporre, nell'ambito delle procedure di compartecipazione in vigore per le regioni ultraperiferiche, che le autorità competenti stabiliscano le modalità amministrative necessarie per la gestione e la sorveglianza dei regimi. Inoltre, ai fini di assicurare un'efficiente sorveglianza di questi ultimi, occorre precisare le disposizioni relative ai controlli da effettuare, nonché le sanzioni amministrative atte a garantire un funzionamento regolare dei meccanismi predisposti.

     (17) Per poter valutare l'applicazione dei regimi, devono essere previste comunicazioni periodiche delle autorità competenti alla Commissione.

     (18) Occorre ritardare l'applicabilità di determinate disposizioni del presente regolamento per consentire l'elaborazione dei dati necessari alla fissazione del livello minimo degli aiuti e, per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare e le Azzorre e Madera, per permettere alle autorità francesi e portoghesi di conformarsi ai nuovi requisiti amministrativi.

     (19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di esonero dai dazi d'importazione nonché dei regimi di aiuto all'approvvigionamento comunitario per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), le Azzorre e Madera e le isole Canarie nel quadro dei bilanci previsionali di approvvigionamento previsti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1454/2001 rispettivamente.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intendono per:

     a) "regioni ultra periferiche": le regioni indicate all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato; ciascuno dei dipartimenti francesi d'oltremare è considerato come una regione ultra periferica distinta;

     b) "autorità competenti": le autorità designate dallo Stato membro di cui fa parte la regione ultra periferica.

 

Capo II

Bilanci previsionali di approvvigionamento

 

     Art. 3.

     I bilanci previsionali di approvvigionamento quantificano il fabbisogno di approvvigionamento di ciascuna regione ultra periferica per anno civile. Essi possono essere modificati per tener conto dell'esecuzione reale e della situazione della produzione locale.

 

Capo III

Importazione dai paesi terzi

 

Sezione 1

Importazione di prodotti soggetti alla

presentazione di un certificato d'importazione

 

     Art. 4. Certificato d'importazione.

     1. Per i prodotti soggetti alla presentazione di un certificato d'importazione, l'esonero dai dazi d'importazione previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001 è concesso su presentazione del suddetto certificato.

     2. Il certificato d'importazione viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.

     Detto certificato è compilato secondo il formulario di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     3. La domanda di certificato d'importazione ed il certificato d'importazione stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     a) nel caso dei DOM:

     i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;

     ii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;

     iii) bovini destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001;

     b) nel caso delle Azzorre e di Madera:

     i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;

     ii) prodotti destinati al consumo diretto;

     iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;

     iv) bovini destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1453/2001;

     c) nel caso delle isole Canarie:

     i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;

     ii) prodotti destinati al consumo diretto;

     iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;

     iv) bovini destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001.

     In tutti i casi, la domanda di certificato d'importazione e il certificato d'importazione stesso recano, nella casella 20, le diciture seguenti: "esonero dai dazi d'importazione" e "certificato da utilizzare in [nome della regione ultraperiferica]".

     4. Il certificato d'importazione reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

     5. I dazi d'importazione vengono riscossi per i quantitativi che risultano in eccedenza rispetto a quelli specificati nel certificato d'importazione. La tolleranza del 5% prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è ammessa condizionatamente al pagamento dei pertinenti dazi d'importazione.

 

Sezione 2

Importazione di prodotti non soggetti alla

presentazione di un certificato d'importazione

 

     Art. 5. Certificato di esonero.

     1. Per i prodotti non soggetti alla presentazione di un certificato d'importazione, l'esonero dai dazi d'importazione previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001 è concesso su presentazione di un certificato di esonero.

     2. Il certificato di esonero è compilato sul formulario del certificato d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l'articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33 e gli articoli da 36 a 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     3. La dicitura "certificato di esonero" deve apparire, stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del certificato.

     4. Il certificato di esonero viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.

     5. La domanda di certificato di esonero ed il certificato di esonero stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     a) nel caso dei DOM:

     i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;

     ii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;

     b) nel caso delle Azzorre e di Madera:

     i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;

     ii) prodotti destinati al consumo diretto;

     iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;

     c) nel caso delle isole Canarie:

     i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;

     ii) prodotti destinati al consumo diretto;

     iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli.

     In tutti i casi, la domanda di certificato di esonero e il certificato di esonero stesso recano, nella casella 20, le diciture seguenti: "esonero dai dazi d'importazione" e "certificato da utilizzare in [nome della regione ultra periferica]".

     6. Il certificato di esonero reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

 

Capo IV

Approvvigionamento comunitario

 

     Art. 6. Fissazione dell'aiuto.

     Nel quadro della fissazione dell'aiuto per ovviare agli effetti della lontananza, la Commissione tiene conto dei costi aggiuntivi specifici relativi a trasporto e rotture di carico per l'invio a destinazione delle merci delle regioni ultra periferiche interessate.

     Nel quadro della fissazione dell'aiuto volto ad ovviare agli effetti dell'insularità e dell'ultra perifericità, la Commissione tiene conto dei costi aggiuntivi specifici dovuti alla trasformazione locale connessi alle dimensioni del mercato, alla necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e alle esigenze di qualità specifiche delle merci richieste nelle regioni ultra periferiche in questione.

     La Commissione fissa un livello minimo forfettario dell'aiuto.

     Quando il livello più elevato delle restituzioni concesse dalla Comunità per l'esportazione di prodotti analoghi è superiore a questo livello minimo forfettario, l'aiuto concesso non supera gli importi delle suddette restituzioni.

     Nessun aiuto è concesso per l'approvvigionamento di prodotti che hanno già beneficiato dei regimi specifici di approvvigionamento in un'altra regione ultra periferica.

 

     Art. 7. Certificato di aiuto.

     1. L'aiuto viene pagato dietro presentazione di un "certificato di aiuto" utilizzato integralmente.

     La presentazione del certificato di aiuto funge da domanda di aiuto e deve avvenire, tranne in caso di forza maggiore o di evento climatico eccezionale, entro i trenta giorni successivi alla data d'imputazione del certificato stesso. In caso di superamento del termine suindicato, l'importo dell'aiuto è diminuito del 5% per ogni giorno supplementare.

     Le autorità competenti procedono al pagamento dell'aiuto entro sessanta giorni dalla data di presentazione del certificato di aiuto utilizzato, tranne nei seguenti casi:

     a) caso di forza maggiore o evento climatico eccezionale, o

     b) avvio di un'indagine amministrativa circa il diritto all'aiuto.

     In tal caso, il pagamento ha luogo soltanto quando l'esistenza di tale diritto sia riconosciuta.

     2. Il certificato di aiuto è compilato sul modello di formulario del certificato d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l'articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33 e gli articoli da 36 a 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     3. La dicitura "certificato di aiuto" deve apparire stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del certificato.

     Le caselle 7 e 8 del certificato sono barrate totalmente.

     4. La domanda di certificato di aiuto e il certificato recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     a) nel caso dei DOM:

     i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;

     ii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;

     b) nel caso delle Azzorre e di Madera:

     i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;

     ii) prodotti destinati al consumo diretto;

     iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;

     iv) animali vivi destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1453/2001;

     c) nel caso delle isole Canarie:

     i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;

     ii) prodotti destinati al consumo diretto;

     iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;

     iv) animali vivi destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001.

     Ai fini del presente paragrafo, gli animali di razze pure o di razze commerciali e gli ovoprodotti sono inclusi nella categoria dei fattori di produzione agricoli.

     In tutti i casi, la domanda di certificato di aiuto e il certificato di aiuto stesso recano, nella casella 20, le diciture seguenti: "certificato da utilizzare in [nome della regione ultraperiferica]".

     5. Il certificato di aiuto reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

     6. L'importo dell'aiuto applicabile è quello vigente il giorno di presentazione della domanda del certificato di aiuto.

7. Il certificato di aiuto viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.

 

Capo V

Disposizioni comuni

 

     Art. 8. Ripercussione del vantaggio sull'utilizzatore finale.

     1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, si intende per "vantaggio" l'esonero dai dazi doganali o l'aiuto comunitario previsto dagli stessi regolamenti.

     2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1452/2001, si intende per "utilizzatore finale":

     a) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini del consumo umano:

     i) l'ultimo trasformatore o il condizionatore, per la parte dell'aiuto volta ad ovviare agli effetti della lontananza, dell'insularità e dell'ultra perifericità;

     ii) il consumatore, per la parte aggiuntiva dell'aiuto, volta a tener conto dei prezzi all'esportazione;

     b) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini dell'alimentazione animale nonché di prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli: l'agricoltore.

     3. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, si intende per "utilizzatore finale":

     a) quando si tratta di prodotti destinati al consumo diretto: il consumatore;

     b) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini del consumo umano:

     i) l'ultimo trasformatore o il condizionatore, per la parte dell'aiuto volta ad ovviare agli effetti della lontananza, dell'insularità e dell'ultraperifericità;

     ii) il consumatore, per la parte aggiuntiva dell'aiuto, volta a tener conto dei prezzi all'esportazione;

     c) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini dell'alimentazione animale nonché di prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli: l'agricoltore.

     4. Le autorità competenti adottano le misure opportune per verificare che il beneficio risultante dall'esenzione dei dazi all'importazione o dalla concessione dell'aiuto comunitario venga effettivamente trasferito sull'utilizzatore finale; a tal fine, possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati.

     Tali misure, e in particolare i punti di controllo per constatare la ripercussione dell'aiuto, nonché le eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione.

 

     Art. 9. Registro degli operatori.

     1. I certificati d'importazione, i certificati di esonero e i certificati di aiuto sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle autorità competenti.

     2. Qualsiasi operatore stabilito nella Comunità può chiedere l'iscrizione nel registro.

     Ai fini di detta iscrizione, l'operatore deve soddisfare le condizioni seguenti:

     a) disporre dei mezzi, delle strutture e delle autorizzazioni legali necessari per l'esercizio della propria attività nel settore di cui trattasi, ed aver in particolare assolto gli obblighi impostigli dalle autorità in materia di contabilità aziendale e di regime fiscale;

     b) essere in grado di svolgere le sue attività nella regione ultraperiferica in questione;

     c) impegnarsi a quanto segue, nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento della regione ultraperiferica in questione e nel rispetto degli obiettivi del regime stesso:

     i) a comunicare alle autorità competenti, su loro richiesta, tutte le informazioni utili circa le attività commerciali svolte, in particolare in ordine ai prezzi praticati e ai margini di profitto;

     ii) ad operare esclusivamente in proprio nome e per proprio conto;

     iii) a presentare domande di certificati in misura proporzionale alle proprie reali capacità di smercio dei prodotti di cui trattasi, capacità che devono poter essere dimostrate in base ad elementi oggettivi;

     iv) a non assumere iniziative che potrebbero determinare una penuria artificiale di prodotti, né a smerciare i prodotti disponibili a prezzi anormalmente bassi; e

     v) ad offrire alle autorità competenti, al momento dello smercio dei prodotti agricoli nella regione ultraperiferica in questione, valide garanzie circa la ripercussione del beneficio concesso fino all'utilizzazione finale.

     3. L'operatore che intende rispedire o riesportare prodotti come tali o condizionati alle condizioni di cui all'articolo 16 deve, all'atto della presentazione della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2, primo comma, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando, se del caso, l'ubicazione degli impianti di condizionamento [2].

     4. Il trasformatore che intende esportare e/o spedire prodotti trasformati alle condizioni di cui all'articolo 16 o 17 deve, all'atto della presentazione della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2, primo comma, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando l'ubicazione degli impianti di trasformazione [3].

 

     Art. 10. Documenti da presentare a cura degli operatori e validità del certificato.

     1. Fermo restando il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 7, dell'articolo 14 e dell'articolo 15, le autorità competenti accettano la domanda di certificato presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione, se alla domanda stessa è allegato l'originale o la copia certificata conforme della fattura d'acquisto e l'originale o la copia certificata conforme dei documenti seguenti:

     - polizza di carico o lettera di trasporto aereo,

     - certificato d'origine per i prodotti di paesi terzi, o documenti T2L o T2LF, alle condizioni di cui all'articolo 315, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, per i prodotti comunitari.

     La fattura d'acquisto, la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo devono essere intestate al richiedente del certificato.

     2. La validità del certificato è stabilita in funzione dei tempi di trasporto. In casi particolari e in considerazione di gravi ed imprevedibili difficoltà che possono incidere su tali tempi, le autorità competenti possono prorogare la validità, comunque non oltre i due mesi successivi alla data di rilascio del certificato.

 

     Art. 11. Presentazione dei certificati e delle merci e non trasmissibilità dei certificati.

     1. Per i prodotti soggetti ai regimi specifici di approvvigionamento, i certificati d'importazione, i certificati di esonero e i certificati di aiuto devono essere presentati alle autorità doganali, per l'espletamento delle opportune formalità, entro quindici giorni lavorativi dalla data di autorizzazione allo sbarco della merce. Le autorità competenti hanno la facoltà di ridurre questo termine massimo.

     Per i prodotti che sono stati oggetto di un perfezionamento attivo o di un magazzinaggio doganale nelle Azzorre, a Madera o nelle isole Canarie e che vi sono successivamente immessi in libera pratica, il termine massimo di quindici giorni decorre dalla data di presentazione della domanda dei certificati di cui al primo comma.

     2. La merce va presentata alla rinfusa o in lotti separati, corrispondenti al certificato presentato.

     I certificati sono utilizzati per un'unica operazione all'atto dell'espletamento delle formalità doganali.

     3. I certificati non sono trasferibili.

 

     Art. 12. Qualità dei prodotti.

     Solo i prodotti di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione beneficiano dei regimi specifici di approvvigionamento.

     La conformità dei prodotti ai requisiti di cui al primo comma deve essere esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nella Comunità, al più tardi nella fase della prima commercializzazione.

     Qualora si constati che un prodotto non è conforme ai requisiti di cui al primo comma, il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è ritirato e il quantitativo corrispondente è reimputato al bilancio previsionale di approvvigionamento. Nel caso in cui un aiuto sia stato concesso conformemente all'articolo 7, l'aiuto viene rimborsato. Nei casi in cui un'importazione sia stata effettuata conformemente agli articoli 4 e 5, il dazio all'importazione viene pagato, salvo nel caso in cui l'interessato fornisca la prova che i prodotti sono stati riesportati o distrutti.

 

     Art. 13. Costituzione di una cauzione.

     Per la domanda dei certificati non è richiesta alcuna cauzione.

     In casi particolari e per quanto necessario alla corretta applicazione del presente regolamento, le autorità competenti dispongono, fermo restando il disposto dell'articolo 26, la costituzione di cauzioni di importi pari all'entità del beneficio concesso. In questi casi si applica l'articolo 35, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

 

     Art. 14. Aumento significativo delle domande di certificati.

     1. Qualora lo stato di esecuzione di un bilancio previsionale di approvvigionamento metta in luce un aumento significativo, per un dato prodotto, delle domande di certificati d'importazione, certificati di esonero o certificati di aiuto e se tale aumento rischia di compromettere il conseguimento di uno o più obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti segnalano senza indugio tale situazione alla Commissione, fornendole tutte le pertinenti informazioni circa il fabbisogno di approvvigionamento della regione ultraperiferica in questione.

     La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti, adotta i provvedimenti necessari per garantire l'approvvigionamento in prodotti essenziali della regione ultraperiferica in questione, tenendo conto delle disponibilità e delle esigenze dei settori prioritari.

     2. Fermi restando i necessari provvedimenti adottati in caso di limitazione del rilascio dei certificati, le autorità competenti applicano a tutte le domande pendenti una percentuale uniforme di riduzione.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano, previa consultazione delle autorità competenti, ferme restando le disposizioni particolari da adottare per ovviare a difficoltà di rilievo in un determinato settore.

 

     Art. 15. Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di certificato.

     Nella misura strettamente necessaria per evitare perturbazioni dei mercati della regione ultraperiferica in questione o azioni di carattere speculativo in grado di nuocere gravemente al buon funzionamento dei regimi specifici di approvvigionamento, le autorità competenti fissano un quantitativo massimo per domanda di certificato.

     Le autorità competenti informano senza indugio la Commissione in merito ai casi di applicazione del presente articolo.

 

Capo VI [4]

Riesportazione e rispedizione

 

          Art. 16. Riesportazione o rispedizione. [5]

     1. La riesportazione e la rispedizione di prodotti come tali che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento o di prodotti condizionati o trasformati utilizzando prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento sono soggette alle seguenti condizioni:

     a) per i prodotti riesportati contemplati dal presente paragrafo, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione è apposta una delle seguenti diciture:

     — «merce esportata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, primo comma del regolamento (CE) n. 1452/2001»,

     — «merce esportata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, primo comma del regolamento (CE) n. 1453/2001»,

     — «merce esportata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, primo comma del regolamento (CE) n. 1454/2001»;

     b) i quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un'esenzione dai dazi d'importazione e che formano oggetto di una riesportazione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento; i prodotti di cui alla presente lettera non possono beneficiare di una restituzione all'esportazione;

     c) i quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un'esenzione dai dazi d'importazione e che formano oggetto di una rispedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l'importo dei dazi d'importazione erga omnes applicabili il giorno dell'importazione è versato dallo speditore al più tardi al momento della rispedizione; fino a quando non sarà stato effettuato il versamento suddetto, i prodotti di cui trattasi non possono formare oggetto di una rispedizione; se non è materialmente possibile determinare il giorno dell'importazione, i prodotti si considerano importati il giorno in cui si applicano i diritti d'importazione erga omnes più elevati nel semestre precedente il giorno della rispedizione;

     d) i quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un aiuto e che formano oggetto di una riesportazione o di una rispedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto concesso è rimborsato al più tardi al momento della riesportazione o della rispedizione; fino a quando non sarà stato effettuato il rimborso suddetto, i prodotti di cui trattasi non possono formare oggetto di una rispedizione o di una riesportazione; se non è materialmente possibile determinare l'importo dell'aiuto concesso, si considera che i prodotti abbiano percepito l'aiuto più elevato concesso dalla Comunità per prodotti analoghi nel semestre precedente la presentazione della domanda di riesportazione o di rispedizione; i prodotti di cui alla presente lettera possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, purché rispondano alle condizioni di concessione della stessa.

     2. La riesportazione dei seguenti prodotti non è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione:

     a) i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b);

     b) i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), che non soddisfano le condizioni previste per beneficiare di una restituzione all'esportazione.

     3. Se il regolare approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche rischia di essere compromesso da un aumento significativo delle riesportazioni dei prodotti di cui al presente articolo, le autorità competenti possono stabilire un limite quantitativo atto a garantire il soddisfacimento delle esigenze prioritarie nei settori interessati. Tale limite quantitativo è fissato in maniera non discriminatoria.

 

          Art. 17. Riesportazioni tradizionali, riesportazioni nell'ambito del commercio regionale e rispedizioni tradizionali di prodotti trasformati. [6]

     1. Il trasformatore che ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, l'intenzione di esportare nell'ambito di correnti tradizionali di scambio o del commercio regionale o di spedire, nell'ambito di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annuali dei quantitativi indicati negli allegati I, III e V. Le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni necessarie per garantire che dette operazioni non eccedano i quantitativi annui fissati.

     Per le esportazioni nell'ambito del commercio regionale l'esportatore deve presentare alle autorità competenti i documenti previsti dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, entro i termini indicati dall'articolo 49 del medesimo regolamento. In caso di mancata presentazione di tali documenti nei termini previsti, le autorità competenti esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento. I prodotti consegnati nei DOM, nelle Azzorre, a Madera o nelle Isole Canarie, che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento e che servono all'approvvigionamento di navi e aeromobili, si considerano consumati localmente.

     2. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 soltanto qualora sia attestato che i prodotti di cui trattasi non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento.

     Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma ed esigono, se del caso, il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento.

     3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti dei quantitativi indicati negli allegati I, III e V, possono dare luogo a un'esportazione tradizionale o nell'ambito del commercio regionale o a una spedizione tradizionale, devono soddisfare, in quanto compatibili, alle condizioni di trasformazione applicabili in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime della trasformazione sotto controllo doganale precisate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, ad esclusione di tutte le manipolazioni usuali.

     4. Per la riesportazione dei prodotti di cui al presente articolo non è richiesta la presentazione di un titolo di esportazione.

     5. Per i prodotti esportati di cui al presente articolo, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione è apposta una delle seguenti diciture:

     — “merce esportata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1452/2001”,

     — “merce esportata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1453/2001”,

     — “merce esportata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001”.

 

          Art. 18. Zucchero. [7]

     Durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio lo zucchero C di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento, esportato secondo le disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2760/81 della Commissione e introdotto ai fini del consumo interno a Madera e nelle Isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 e nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 1701 12 10, beneficia, alle condizioni del presente regolamento, del regime di esenzione dai dazi d'importazione entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento di cui all'articolo 3.

 

     Art. 19. [8]

 

     Art. 20. [9]

 

     Art. 21. [10]

 

Capo VII

Comunicazioni e relazione

 

     Art. 22. Comunicazioni.

     Le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro il quinto giorno di ogni mese, i seguenti dati relativi ai mesi precedenti dell'anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:

     a) i quantitativi ripartiti secondo la provenienza d'importazione da paesi terzi o di consegna a partire dalla Comunità;

     b) l'importo dell'aiuto nonché le spese effettivamente sostenute per prodotto ed eventualmente per destinazione particolare;

     c) i quantitativi per i quali i certificati non sono stati utilizzati, ripartiti per categoria di certificato;

     d) i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti a norma dell'articolo 16 e gli importi unitari e totali degli aiuti recuperati [11];

     e) i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti previa trasformazione nell'ambito dei quantitativi tradizionali a norma dell'articolo 17 [12];

     [f) i quantitativi eventualmente riesportati tal quali o condizionati localmente in virtù del regolamento (CE) n. 1454/2001;] [13]

     [g) i quantitativi eventualmente esportati al fine di favorire un commercio regionale in virtù dei regolamenti (CE) n. 1452/2001 e (CE) n. 1453/2001;] [14]

     h) i trasferimenti nell'ambito di un quantitativo globale per una categoria di prodotti e le modifiche dei bilanci previsionali di approvvigionamento nel corso del periodo;

     i) il saldo disponibile e la percentuale di utilizzazione.

     Tali dati sono forniti sulla base dei certificati utilizzati.

 

     Art. 23. Relazione.

     Le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione annuale di attuazione di cui rispettivamente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1454/2001, relativa all'anno civile precedente.

     Tale relazione comprende segnatamente quanto segue:

     a) gli sviluppi socioeconomici e agricoli più significativi;

     b) una sintesi dei dati fisici e finanziari disponibili relativi all'attuazione di ciascuna misura seguita da un'analisi di questi dati e, se necessario, una presentazione e un'analisi del settore di attività in cui tale misura si inserisce;

     c) lo stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi operativi e specifici, espressi in termini di indicatori quantitativi;

     d) una sintesi dei principali problemi emersi nel corso della gestione e attuazione di queste misure;

     e) un esame dei risultati dell'insieme delle misure che tenga conto dei collegamenti reciproci tra di esse;

     f) per il regime specifico di approvvigionamento, alcuni dati e un'analisi relativa all'evoluzione dei prezzi e alla ripercussione del vantaggio in tal modo concesso.

 

     Art. 24. Riduzione degli anticipi.

     Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le informazioni che gli Stati membri trasmettono alla Commissione ai sensi degli articoli 22 e 23 sono incomplete o il termine non è rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole in modo temporaneo e su base forfettaria.

 

Capo VIII

Controlli e sanzioni

 

     Art. 25. Controlli.

     1. I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all'atto dell'importazione, dell'introduzione, dell'esportazione, della spedizione, della riesportazione e della rispedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5% dei certificati presentati a norma dell'articolo 11.

     I controlli fisici sono effettuati attenendosi, in quanto compatibili, alle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio.

     2. Ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l'applicazione di percentuali di controllo differenti.

 

     Art. 26. Sanzioni.

     1. Salvo casi di forza maggiore o eventi climatici eccezionali, qualora l'operatore non rispetti gli impegni assunti a norma dell'articolo 9 e ferme restando le sanzioni applicabili a norma della legislazione nazionale, le autorità competenti procedono a quanto segue:

     a) esigono dal titolare del certificato d'importazione, del certificato di esonero o del certificato di aiuto il rimborso del beneficio concesso;

     b) sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione, a seconda della gravità dell'inadempimento.

     Il beneficio di cui alla lettera a) è pari all'importo corrispondente all'esonero dai dazi d'importazione o all'importo dell'aiuto determinato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere c) e d). [15]

     2. Salvo casi di forza maggiore o eventi climatici eccezionali, qualora il titolare di un certificato non effettui la prevista importazione o introduzione, il suo diritto di richiedere certificati è sospeso per i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del certificato di cui trattasi. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio di nuovi certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'entità del beneficio da concedere nel corso di un periodo che deve essere determinato dalle autorità competenti.

     3. Le autorità competenti adottano opportuni provvedimenti per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili dalla mancata o parziale utilizzazione o dall'annullamento dei certificati rilasciati, ovvero dal recupero del beneficio.

 

Capo IX

Disposizioni nazionali

 

     Art. 27.

     Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e la sorveglianza in tempo reale dei regimi specifici di approvvigionamento.

     Esse comunicano alla Commissione, prima che entrino in vigore, i provvedimenti che intendono adottare in applicazione del primo comma.

 

Capo X

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 28. Abrogazione.

     1. I regolamenti (CEE) n. 131/92, (CEE) n. 1696/92 e (CE) n. 2790/94 sono abrogati.

     I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come riferimenti al presente regolamento.

     2. Gli articoli 1, 2, 2 bis e 3 del regolamento (CE) n. 131/92 e gli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1696/92 continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2002.

 

     Art. 29. Disposizioni transitorie.

     1. Per un periodo di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le autorità competenti possono rilasciare, ad un operatore che ne faccia richiesta e che abbia sollecitato l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9, un certificato alle condizioni previste all'articolo 10, purché la domanda di certificato sia stata presentata conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 1.

     Il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione.

     2. I certificati rilasciati a norma dei regolamenti (CEE) n. 131/92, (CEE) n. 1696/92 e (CE) n. 2790/94 e non integralmente utilizzati prima della scadenza possono venir sostituiti, per i quantitativi residui, secondo le modalità indicate al paragrafo 1 del presente articolo, ovvero essere annullati, con svincolo della cauzione.

     3. Fino al 30 giugno 2002, per le Azzorre e Madera si applicano le seguenti disposizioni:

     a) le domande di certificato sono presentate entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese e i certificati sono rilasciati entro i cinque giorni lavorativi successivi;

     b) i certificati sono validi per i due mesi successivi a quello del rilascio. [16]

 

     Art. 30. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tuttavia:

     -il terzo e il quarto comma dell'articolo 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003, [17]

     - per i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre e Madera, gli articoli 4, 5, 7, 9, 10, paragrafo 1, 11, 13, 14, 15, 26 e 27 si applicano soltanto a decorrere dal 1° luglio 2002 [18].

 

 

ALLEGATO I [19]

 

Quantitativi massimi annui di prodotti trasformati

che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro di un commercio

regionale e di spedizioni tradizionali dai dom (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 16)

 

Riunione

 

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

 

Codice NC

Verso la CE

Verso paesi terzi

 

1005 90 00

 

 

250 000

 

1101 00

 

 

5 000 000

 

1507 90 90

 

 

*38 000

 

1508 90 90

 

 

*2 000

 

1512 11 91

 

 

*250 000

 

1515 29 90

 

 

*5 000

 

2103 90 90

 

 

15 000

 

2203 00

 

*2 530

 

 

2309 90

 

 

8 000 000

 

 

 

Martinica

 

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

 

Codice NC

Verso la CE

Verso paesi terzi

 

0403 10

 

 

3 276

 

1101 00

 

 

269 500

 

2309 90

 

 

350 000

 

 

Guadalupa

 

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

 

Codice NC

Verso la CE

Verso paesi terzi

 

1101 00

 

 

500 000

 

2309 90

 

 

500 000

 

 

ALLEGATO II [20]

 

 

Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati

nel quadro di un commercio regionale dai dom (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 16)

 

     Riunione: Maurizio, Madagascar, Mayotte e Comore

 

     Martinica: Piccole Antille (*)

 

     Guadalupa: Piccole Antille (*)

 

     Guiana francese: Brasile, Surinam e Guiana

 

(*) Piccole Antille: Isole Vergini, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Trinidad e Tobago, Sint Maarten, Anguilla.

 

 

ALLEGATO III [21]

 

Quantitativi massimi annui di prodotti trasformati

che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro di un commercio regionale

e di spedizioni tradizionali dalle Azzorre e da Madera (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 17)

 

Azzorre

 

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

 

Codice NC

Verso la CE

Verso paesi terzi

 

1905 90 45

 

 

50 000

 

2203 00

 

 

*100 000

 

 

Madera

 

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

 

Codice NC

Verso la CE

Verso paesi terzi

 

0401

 

 

1 000 000

 

1101 00

 

60 000

 

600 000

 

1102 20

 

3 000

 

500 000

 

1704

 

4 600

 

10 000

 

1902 19

 

25 500

 

600 000

 

1905

 

18 200

 

300 000

 

2009

 

3 800

 

 

2202

 

*18 700

 

*3 000 000

 

2203 00

 

*2 500

 

*1 000 000

 

2208

 

*9 000

 

*20 000

 

 

ALLEGATO IV [22]

 

Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro di un commercio regionale dalle Azzorre e da Madera (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 17)

 

     Azzorre: Marocco, Capo Verde e Guinea-Bissau

     Madera: Marocco, Capo Verde e Guinea-Bissau.

 

 

ALLEGATO V [23]

Quantità massime annuali di prodotti trasformati che possono essere

oggetto di esportazioni e di spedizioni tradizionali dalle isole Canarie

(articolo 9, paragrafo 3, e articolo 19)

 

 

(Quantità in chilogrammi o in litri *)

Codice NC

Verso la CE

Verso paesi terzi

0402 10

-

54 000

0402 21

64 000

11 000

0402 29

-

33 000

0402 91

3 000

3 000

0402 99

1 000

1 000

0403 10

-

7 000

0403 90

1 000

1 000

0405

6 000

12 000

0406 10

17 000

119 000

0406 30

2 000

5 000

0406 40

2 000

1 000

0406 90

25 000

14 000

0710 21

-

1 000

0710 22

1 000

1 000

0710 30

2 000

1 000

0710 40

1 000

1 000

0710 80

4 000

16 000

0710 90

-

1 000

0711 20

-

1 000

0711 40

-

1 000

0811 90

1 000

1 000

0812 90

3 000

1 000

0813 50

1 000

1 000

1101 00

105 000

1 000

1102 20

13 000

6 000

1102 90

1 000

1 000

1104 19

4 000

1 000

1105 00

-

1 000

1507 90

-

300 000

1514 19 90

-

3 000 000

1514 99 90

 

 

1601 00

10 000

44 000

1602 41

13 000

1 000

1602 49

16 000

39 000

1602 50

-

50 000

1604 13

2 712 000

2 027 000

1604 14

552 000

18 000

1702 90

675 000

6 000

1704 10

19 000

20 000

1704 90

648 000

293 000

1804 00

-

1 000

1805 00

1 000

45 000

1806 10

4 000

58 000

1806 20

1 000

25 000

1806 31

1 000

4 000

1806 90

30 000

38 000

1901 20

1 140 000

-

1901 90

2 521 000

45 000

1902 11

1 000

2 000

1902 19

1 000

47 000

1902 20

-

1 000

1902 30

1 000

37 000

1903 00

-

1 000

1904 10

3 000

2 000

1904 90

-

1 000

1905 20

-

1 000

1905 31

45 000

132 000

1905 32

 

 

1905 40

1 000

3 000

1905 90

15 000

43 000

2004 10

22 000

1 000

2004 90

4 000

72 000

2005 10

1 000

63 000

2005 20

57 000

1 000

2005 40

2 000

19 000

2005 59

2 000

-

2005 60

34 000

1 000

2005 70

9 000

3 000

2005 80

1 000

5 000

2005 90

20 000

27 000

2006 00

5 000

27 000

2007 10

3 000

2 000

2007 91

3 000

8 000

2007 99

463 000

7 000

2008 19

1 000

1 000

2008 20

18 000

38 000

2008 30

10 000

1 000

2008 50

2 000

1 000

2008 60

1 000

1 000

2008 70

5 000

1 000

2008 92

104 000

12 000

2008 99

224 000

1 000

2009 12 00

18 000

24 000

2009 19

 

 

2009 31

-

10 000

2009 39

 

 

2009 41

9 000

7 000

2009 49

 

 

2009 61

-

1 071 000

2009 69

 

 

2009 71

2 000

3 000

2009 79

 

 

2009 80

11 000

18 000

2009 90

16 000

12 000

2101 11

5 000

3 000

2101 12

 

 

2101 20

1 000

1 000

2101 30

1 000

-

2102 10

1 000

28 000

2102 20

-

2 000

2102 30

-

3 000

2103 10

-

2 000

2103 20

22 000

35 000

2103 30

1 000

3 000

2103 90

30 000

61 000

2104 10

22 000

193 000

2104 20

1 000

595 000

2105 00

167 000

505 000

2106 10

3 000

28 000

2106 90

8 000

13 000

2202 10

* 5 000 000

* 203 000

2202 90

* 3 000 000

* 799 000

2203 00

* 70 000

* 157 000

2205 10

* 47 000

* 1 000

2205 90

* 17 187 000

* 3 295 000

2208 40

* 47 000

* 43 000

2208 50

* 9 000

* 7 000

2208 70

* 190 000

* 17 000

2209 00

-

* 18 000

2301 20

20 610 000

18 654 000

2309 90

20 000

1 525 000

3002 10

8 000

1 000

3002 20

1 000

1 000

3002 90

1 000

1 000

3004 20

1 000

3 000

3004 50

1 000

-

3004 90

51 000

18 000

3005 10

1 000

2 000

3005 90

2 000

1 000

3203 00

1 000

1 000

3307 49

1 000

14 000

3307 90

7 000

6 000

3401 19

2 000

9 000

3402 13

5 000

-

3402 20

135 000

69 000

3402 90

40 000

62 000

3403 19

7 000

1 000

3405 30

1 000

1 000

3405 40

2 000

6 000

3901 10

195 000

32 000

3901 20

80 000

76 000

3904 21

49 000

180 000

3909 50

2 000

47 000

3912 90

7 000

1 000

3917 21

195 000

11 000

3917 23

20 000

10 000

3917 32

65 000

68 000

3917 39

33 000

2 000

3917 40

270 000

65 000

3919 10

860 000

30 000

3920 10

2 100 000

2 000

3920 20

310 000

8 000

3920 99

340 000

-

3921 90

20 000

70 000

3923 10

49 000

59 000

3923 21

727 000

356 000

3923 29

23 000

72 000

3923 30

180 000

35 000

3923 40

18 000

25 000

3923 90

1 000

13 000

3924 10

6 000

5 000

3924 90

10 000

4 000

3926 90

132 000

198 000

4823 12

1 000

3 000

da 4823 9012 a 4823 90 14

15 000

18 000

 


[1] Abrogato dall'art. 53 del regolamento (CE) n. 793/2006.

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 127/2005.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 127/2005.

[4] Capo così interamente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 127/2005.

[5] Articolo da ultimo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 127/2005, che ha sostituito l’intero Capo VI.

[6] Articolo da ultimo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 127/2005, che ha sostituito l’intero Capo VI.

[7] Articolo da ultimo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 127/2005, che ha sostituito l’intero Capo VI.

[8] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 127/2005, che ha sostituito l’intero Capo VI.

[9] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 127/2005, che ha sostituito l’intero Capo VI.

[10] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 127/2005, che ha sostituito l’intero Capo VI.

[11] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 127/2005.

[12] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 127/2005.

[13] Lettera abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 127/2005.

[14] Lettera abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 127/2005.

[15] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 127/2005.

[16] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 474/2002.

[17] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1215/2002.

[18] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 474/2002.

[19] Allegato inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 474/2002.

[20] Allegato inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 474/2002.

[21] Allegato inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 474/2002.

[22] Allegato inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 474/2002.

[23] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1174/2003 e così rinumerato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 489/2004.