Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 26/10/2001 |
Numero: | 2104 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.4.302 - Regolamento 26 ottobre 2001, n. 2104.
Regolamento (CE) n. 2104/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali.
(G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, modificato da ultimo dal
(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96 stabiliscono criteri qualitativi da rispettare all'importazione nella Comunità. Il regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2507/87, fissava i metodi di riferimento per la determinazione della qualità dei cereali. Data l'abrogazione di tale regolamento in seguito dalla soppressione delle qualità tipo per i cereali, occorre fare riferimento ai metodi di analisi previsti dal
(3) L'allegato II prevede nella nota a piè di pagina che qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all'importazione, possono essere prese in considerazione altre quotazioni fob pubblicamente disponibili negli Stati Uniti. Questa disposizione è tuttavia difficilmente utilizzabile per l'impossibilità di prendere in considerazione i costi di trasporto interni degli Stati Uniti. È pertanto necessario adeguare la nota a piè di pagina al fine di tener conto di tali costi di trasporto.
(4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
ha adottato il presente regolamento:
Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue:
1) all'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2) nell'allegato I, la prima tabella è sostituita dal testo seguente:
(Omissis).
3) La tabella dell'allegato II è sostituita dal testo seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 9 novembre 2001.