§ 14.5.43 - Regolamento 25 febbraio 2002, n. 349.
Regolamento (CE) n. 349/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 896/2001 recante modalità di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:25/02/2002
Numero:349


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 896/2001 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.43 - Regolamento 25 febbraio 2002, n. 349.

Regolamento (CE) n. 349/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 896/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità.

(G.U.C.E. 26 febbraio 2002, n. L 55).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001, in particolare l'articolo 20,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2351/2001, stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 applicabili a partire dal 1ø luglio 2001 per la gestione dei contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento.

     (2) L'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 404/93, modificato dal regolamento (CE) n. 2587/2001, ha modificato i contingenti tariffari all'importazione a partire dal 1° gennaio 2002. In particolare, ha ridotto il volume del contingente tariffario C di 100.000 tonnellate e ne ha riservato l'accesso ai prodotti originari dei paesi ACP. A seguito di tali modificazioni, occorre prendere in considerazione il fatto che le strutture della filiera degli scambi commerciali dei prodotti originari dei paesi ACP sono caratterizzate da una integrazione più accentuata delle varie operazioni commerciali che vengono effettuate, per la maggior parte, dagli operatori tradizionali, ai sensi dell'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 896/2001. Per fini di continuità dei flussi di importazione, pur assegnando agli operatori non tradizionali una parte del contingente tariffario C che consenta loro di proseguire le loro attività in questo settore commerciale nonché per promuovere una concorrenza sana, occorre adeguare la ripartizione del contingente tariffario C tra operatori tradizionali e operatori non tradizionali e modificare di conseguenza il disposto dell'articolo 2 del succitato regolamento. La nuova ripartizione corrisponde maggiormente alle operazione effettivamente realizzate da ciascuna delle due categorie di operatori in questi ultimi tre anni.

     (3) L'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001 specifica le autorità di ciascuno Stato membro competenti per il rilascio dei titoli di importazione di banane da paesi terzi. A seguito delle comunicazioni di vari Stati membri, occorre modificare l'allegato del suddetto regolamento.

     (4) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, tenuto conto delle scadenze fissate dal regolamento (CE) n. 896/2001.

     (5) Il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 896/2001 è modificato come segue:

     1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) L'allegato è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     Allegato

     (Omissis)