§ 13.2.101 - Decisione 20 ottobre 2005, n. 476.
Decisione n. 2005/746/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/452/CE della Commissione relativa alla compilazione di un elenco [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:20/10/2005
Numero:476


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 13.2.101 - Decisione 20 ottobre 2005, n. 476.

Decisione n. 2005/746/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/452/CE della Commissione relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 25 ottobre 2005, n. L 280).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici, nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, persegue l'obiettivo di stabilire le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l'autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.

      (2) La decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici, ha stabilito un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici.

      (3) L’università di Cornell (New York State, USA) è da considerarsi come ente che soddisfa le condizioni richieste e va pertanto inserita nell’elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002.

      (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato della decisione n. 2004/452/CE è sostituito dal testo allegato alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

Enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici

 

     Banca centrale europea

     Banca centrale spagnola

     Banca centrale italiana

     University of Cornell (New York State, USA)