Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 06/12/2002 |
Numero: | 2176 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.4.416 - Regolamento 6 dicembre 2002, n. 2176.
Regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.
(G.U.C.E. 7 dicembre 2002, n. L 331).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) È risultato che il termine «tessuto» di cui alle note complementari non precisa sufficientemente il materiale con cui possono essere fabbricati questi guanti, mezzoguanti e muffole.
(3) Al fine di precisare tale materiale e garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura, il termine «tessuto» di cui alle menzionate note complementari dev'essere pertanto sostituito dall'espressione «tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute».
(4) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato in conseguenza.
(5) Nell'interesse della certezza giuridica occorre che il presente regolamento sia applicabile a decorrere dalla stessa data del
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:
1) nel capitolo 39, la nota complementare 1 è sostituita dal testo seguente:
«1. Il capitolo 39 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, confezionati:
- con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5903), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, o
- con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare,
sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 2, lettera a) 5, del capitolo 59]»;
2) nel capitolo 40, la nota complementare 1 è sostituita dal testo seguente:
«1. Il capitolo 40 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, confezionati:
- con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5906), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, o
- con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare,
sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59]».
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.