§ 14.4.228 - Regolamento 6 giugno 2002, n. 969.
Regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:06/06/2002
Numero:969


Sommario
Art. 1.      Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, al capitolo 39 è aggiunta la nota complementare seguente:
Art. 2.      Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, al capitolo 40, è aggiunta la nota complementare seguente:
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.4.228 - Regolamento 6 giugno 2002, n. 969.

Regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

(G.U.C.E. 7 giugno 2002, n. L 149).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) Per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata è opportuno esplicitare i capitoli 39 e 40, riguardo ai guanti, mezziguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica (alveolare) o di gomma (alveolare).

     (2) Pertanto, una nota complementare deve essere aggiunta nel capitolo 39 ed una nota complementare deve essere aggiunta nel capitolo 40 della nomenclatura combinata.

     (3) Di conseguenza, è necessario modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

     (4) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, al capitolo 39 è aggiunta la nota complementare seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, al capitolo 40, è aggiunta la nota complementare seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.