§ 14.1.28 - Regolamento 12 ottobre 2001, n. 2015.
Regolamento (CE) n. 2015/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2235/2000 per quanto riguarda il periodo di applicabilità di talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1839/95 e (CE) n. 1249/96.
(G.U.C.E. 13 ottobre 2001, n. L 272).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000, contiene disposizioni relative alla gestione di dette importazioni.
(2) L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000, prevede, a determinate condizioni, una riduzione dell'importo del dazio all'importazione di mais vitreo pari a 24 EUR/tonnellata. Tenuto conto dell'evoluzione delle quotazioni del mais vitreo sul mercato mondiale, il regolamento (CE) n. 2235/2000 ha modificato l'importo di tale riduzione aumentando la diminuzione del dazio prevista inizialmente dal regolamento (CE) n. 1249/96. L'importo delle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1249/96 è stato adeguato in conformità.
(3) Le misure previste dal regolamento (CE) n. 2235/2000 erano introdotte a titolo di prova per un periodo di un anno al fine di risolvere i problemi sorti nella gestione dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1839/95. Poiché tali problemi sono stati risolti in modo ritenuto soddisfacente dalle diverse parti nel periodo di prova, è opportuno estendere a titolo permanente l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2235/2000.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
È soppresso il secondo comma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2235/2000.
Art. 2.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.