§ 14.4.157 - Regolamento 14 aprile 1997, n. 669.
Regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:14/04/1997
Numero:669


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [3]
Art. 3.      Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto contemplato dal presente regolamento, corredata di
Art. 4. 
Art. 5.      1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare
Art. 6.      1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale
Art. 7. 
Art. 8.      Per garantire l'applicazione del presente regolamento la Commissione adotta tutte le misure del caso in stretta collaborazione con gli Stati membri
Art. 9.      Il regolamento (CE) n. 1983/95 è abrogato
Art. 10.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 14.4.157 - Regolamento 14 aprile 1997, n. 669.

Regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Faroer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95 [1].

(G.U.C.E. 18 aprile 1997, n. L 101).

 

Art. 1. [2]

     Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno i dazi doganali all'importazione nella Comunità dei prodotti originari delle isole Faroer, ripresi all'allegato, sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari ivi indicati.

 

     Art. 2. [3]

     I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

     Art. 3.

     Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto contemplato dal presente regolamento, corredata di:

     - una domanda di beneficio preferenziale, e

     - un certificato di circolazione delle merci, conforme alle norme di cui al protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi della collaborazione amministrativa, allegato alla decisione 97/126/CE,

     e se tale dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, dal volume contingentale in questione, di una quantità corrispondente a tale fabbisogno.

     Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle dichiarazioni di cui sopra, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

     I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

     Se uno Stato membro non utilizza le quantità prelevate le riversa, non appena possibile, nel volume contingentale corrispondente.

     Se le quantità richieste sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale, l'assegnazione avviene proporzionalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5.

     1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare:

     a) le modifiche e gli adattamenti tecnici, nella misura in cui essi sono necessari a seguito delle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric,

     b) gli adattamenti necessari a seguito della modifica, approvata con atto del Consiglio, dell'accordo tra la Comunità europea e le isole Faroer,

     sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

     2. Le disposizioni adottate a norma del paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:

     - procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo contingentale ad un altro;

     - modificare le scadenze previste dagli accordi o protocolli;

     - trasferire le quantità da un contingente a un altro;

     - aprire e gestire contingenti derivanti da nuovi accordi;

     - adottare una legislazione che riguardi la gestione dei contingenti di certificati di importazione.

 

     Art. 6.

     1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.

     2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di tre mesi al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di cui al comma precedente.

     3. Il comitato può esaminare ogni questione riguardante l'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

 

     Art. 7. [5]

 

     Art. 8.

     Per garantire l'applicazione del presente regolamento la Commissione adotta tutte le misure del caso in stretta collaborazione con gli Stati membri.

 

     Art. 9.

     Il regolamento (CE) n. 1983/95 è abrogato.

 

     Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

     ALLEGATO I [6]

     Relativo ai prodotti della pesca soggetti a contingenti tariffari

     (Omissis).

 

 

     ALLEGATO II

     Prodotti della pesca soggetti a massimali tariffari comunitari

     (Omissis).

 

 

     ALLEGATO III [7]

     Prodotti della pesca soggetti a una sorveglianza statistica

     (Omissis).

 


[1] Titolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2471/1999.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2471/1999.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 54/2009.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2471/1999.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2471/1999.

[6] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1034/98, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2471/1999, modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 31/2002 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 54/2009.

[7] Allegato abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2471/1999.