§14.3.85 - Regolamento 27 febbraio 2001, n. 395.
Regolamento (CE) n. 395/2001 della Commissione che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.3 strumenti doganali
Data:27/02/2001
Numero:395


Sommario
Art. 1.      L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 216/2001 è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001.
Art. 2.      Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2362/98 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane [...]
Art. 3.      1. Il quantitativo autorizzato per ciascun operatore tradizionale, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, è fissato, per il secondo trimestre del 2001, al 31% del [...]
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§14.3.85 - Regolamento 27 febbraio 2001, n. 395.

Regolamento (CE) n. 395/2001 della Commissione che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 2001, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP

(G.U.C.E. 28 febbraio 2001, n. L 58)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001, in particolare l'articolo 20,

     visto il regolamento (CE) n. 216/2001 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, in particolare l'articolo 2, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 216/2001 dispone che la modifica del regolamento (CEE) n. 404/93 sia applicabile a decorrere dal 1° aprile 2001. La Commissione tuttavia, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 404/93, può prorogare tale termine al 1° luglio 2001, al più tardi, se ciò risultasse necessario per l'attuazione delle modifiche apportate nella gestione del regime dei contingenti tariffari. L'applicazione di tale disposizione risulta necessaria. Infatti, l'introduzione di un nuovo modo di gestione dei contingenti tariffari, nonché l'adozione di provvedimenti amministrativi a livello comunitario e nazionale per la sua applicazione, giustificano la proroga al 1° luglio 2001 dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 216/2001, tenuto conto in particolare del modo di gestione trimestrale praticato attualmente.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1632/2000, ha previsto all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso in una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I, per il rilascio dei titoli d'importazione in ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno.

     (3) L'analisi dei dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2000 e, in particolare, alle importazioni effettive nel corso del secondo trimestre e, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario durante il medesimo trimestre del 2001 induce a fissare, ai fini di un sufficiente approvvigionamento della Comunità globalmente considerata, un quantitativo indicativo per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98, pari al 30% del quantitativo assegnatole.

     (4) Sulla scorta dei medesimi dati, è opportuno fissare il quantitativo massimo per il quale ciascun operatore può presentare domande di titoli per il secondo trimestre del 2001, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98.

     (5) È opportuno ricordare che, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2374/2000 della Commissione, del 26 ottobre 2000, relativo all'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il 2001, i quantitativi per i quali un operatore tradizionale, registrato per il 1999, può presentare domande di titoli d'importazione per un dato trimestre del 2001 sono determinati sulla base del quantitativo di riferimento stabilito dall'autorità nazionale competente e notificato all'operatore stesso per il 1999. Per un operatore nuovo arrivato tale quantitativo massimo è determinato applicando la percentuale fissata all'assegnazione annua stabilita dall'autorità nazionale competente, conformemente all'allegato del regolamento (CE) n. 2598/2000, e notificata a ciascun operatore interessato.

     (6) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di titoli per il secondo trimestre del 2001.

     (7) Le disposizioni del presente regolamento sono adottate per garantire la continuità di approvvigionamento del mercato nel secondo trimestre del 2001 nonché il proseguimento degli scambi con i paesi fornitori, ma non pregiudicano eventuali misure che il Consiglio o la Commissione dovessero adottare successivamente, in particolare per rispettare gli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e non potranno essere addotte dagli operatori come fondamento di aspettative legittime.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 216/2001 è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001.

 

          Art. 2.

     Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2362/98 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, è fissato, per il secondo trimestre del 2001, al 30% dei quantitativi stabiliti per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98.

 

          Art. 3.

     1. Il quantitativo autorizzato per ciascun operatore tradizionale, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, è fissato, per il secondo trimestre del 2001, al 31% del quantitativo di riferimento stabilito dall'autorità nazionale competente e notificato a tale operatore, per il 1999, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento precitato.

     2. Il quantitativo autorizzato per ciascun operatore nuovo arrivato, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, è fissato, per il secondo trimestre del 2001, al 31% del quantitativo stabilito e notificato a tale operatore in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2374/2000.

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.