§ 1.6.39 – Regolamento 28 ottobre 1998, n. 2362.
Regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio con riguardo al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/10/1998
Numero:2362


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento detta le modalità del regime d'importazione delle banane, sia per le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del [...]
Art. 2.      1. I contingenti tariffari e i quantitativi di banane ACP tradizionali sono aperti secondo la ripartizione seguente
Art. 3.      Ai fini del presente regolamento, «operatore tradizionale» è l'agente economico stabilito nella Comunità, nel periodo il quale determina il suo quantitativo di riferimento, nonché al momento [...]
Art. 4.      1. Ogni operatore tradizionale, registrato in uno Stato membro conformemente all'articolo 5, ottiene per ogni anno, per l'insieme delle origini indicate nell'allegato I, un quantitativo di [...]
Art. 5.      1. La registrazione degli operatori tradizionali e la determinazione del rispettivo quantitativo di riferimento vengono effettuati su domanda scritta di questi ultimi, in un solo Stato membro di [...]
Art. 6.      1. Entro il 30 settembre, ultimati i controlli e le verifiche necessarie, le autorità competenti stabiliscono conformemente agli articoli 3, 4 e 5, ogni anno per ciascun operatore tradizionale [...]
Art. 7.      Ai fini del presente regolamento operatore nuovo arrivato, ai fini dell'importazione nell'ambito dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, è l'agente economico stabilito nella [...]
Art. 8.      1. Ai fini della registrazione come operatore nuovo arrivato, nello Stato membro di sua scelta, l'interessato trasmette alle autorità competenti elencate nell'allegato II i seguenti documenti [...]
Art. 9.      1. Contestualmente alla domanda di registrazione o di rinnovo della registrazione, gli operatori interessati presentano una domanda di assegnazione annua
Art. 10.      Un nuovo arrivato che possiede i requisiti di cui all'articolo 3 acquisisce, su presentazione di una domanda di registrazione conformemente all'articolo 5, la qualità di operatore tradizionale [...]
Art. 11.      1. Gli Stati membri controllano il rispetto delle disposizioni della presente sezione
Art. 12.      1. Le autorità nazionali competenti registrano, a loro richiesta, come operatori tradizionali o nuovi arrivati gli agenti economici, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o [...]
Art. 13.      1. L'inosservanza dell'obbligo di registrazione in un solo Stato membro implica, per gli «operatori tradizionali» e «nuovi arrivati», l'irricevibilità delle domande di registrazione presentate, [...]
Art. 14.      1. Per i primi tre trimestri, può essere fissato per il rilascio dei titoli d'importazione un quantitativo indicativo, espresso in una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per [...]
Art. 15.      1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate, per ciascun trimestre, alle autorità competenti dello Stato membro nel quale gli operatori sono registrati, nel corso dei primi sette [...]
Art. 16.      Le autorità competenti comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domanda di titolo entro i due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle [...]
Art. 17.      Se per un trimestre e per una o più origini indicate nell'allegato I, i quantitativi oggetto di domande di titoli superano sensibilmente il quantitativo indicativo eventualmente fissato, in [...]
Art. 18.      1. Se per una o più origini determinate viene fissata una percentuale di riduzione in applicazione dell'articolo 17, l'operatore che ha presentato una domanda di titolo d'importazione per le [...]
Art. 19.      1. Le autorità competenti rilasciano i titoli d'importazione entro il 23 dell'ultimo mese di ogni trimestre per il trimestre successivo. Se tale giorno non è lavorativo, il rilascio avviene non [...]
Art. 20.      1. I quantitativi non utilizzati di un titolo vengono riassegnati, su sua domanda, al medesimo operatore, secondo il caso titolare o cessionario, nel corso di un trimestre successivo ma comunque [...]
Art. 21.      1. I diritti derivanti dai titoli d'importazione rilasciati conformemente al presente capo sono trasferibili, alle condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, a un solo [...]
Art. 22.      1. Gli operatori interessati dichiarano immediatamente alle autorità competenti, prima della scadenza della durata di validità dei titoli d'importazione, i quantitativi di banane immessi in [...]
Art. 23.      1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate in qualsiasi Stato membro
Art. 24.      Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CEE) n. 404/93, il bilancio della produzione e del consumo della Comunità, nonché delle importazioni e delle [...]
Art. 25.      Le domande di titoli d'importazione, per gli operatori tradizionali, sono accompagnate dalla prova della costituzione di una cauzione conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. [...]
Art. 26.      Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88, ad accezione dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino e dell'articolo 8, paragrafi 4 e 5, e con le deroghe di cui al presente [...]
Art. 27.      Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni economiche e statistiche
Art. 28.      1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2, gli operatori presentano nello Stato membro di propria scelta la domanda di registrazione per il 1999 come operatore [...]
Art. 29.      Se per una o più delle origini indicate nell'allegato I i quantitativi per i quali sono richiesti titoli d'importazione per il primo trimestre del 1999 superano il 26 % dei quantitativi indicati [...]
Art. 30.      1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, gli operatori presentano dal 14 al 16 dicembre 1998 la domanda o le domande di titoli d'importazione nello Stato membro in cui hanno presentato la [...]
Art. 31.      I regolamenti (CEE) n. 1442/93 e (CE) n. 478/95 sono abrogati con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Art. 32.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e [...]


§ 1.6.39 – Regolamento 28 ottobre 1998, n. 2362.

Regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 31 ottobre 1998, n. L 293).

 

TITOLO I

Disposizioni introduttive

 

Art. 1.

     Il presente regolamento detta le modalità del regime d'importazione delle banane, sia per le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 404/93 e delle banane ACP tradizionali di cui all'articolo 16 del medesimo, sia per le importazioni al di fuori di tale ambito.

     I contingenti tariffari sono suddivisi fra i principali paesi fornitori e gli altri conformemente all'allegato I.

 

     Art. 2.

     1. I contingenti tariffari e i quantitativi di banane ACP tradizionali sono aperti secondo la ripartizione seguente:

     a) 92 % agli operatori tradizionali ai sensi dell'articolo 3;

     b) 8 % agli operatori nuovi arrivati ai sensi dell'articolo 7.

     2. La ripartizione di cui al paragrafo 1 può essere modificata ai fini di una migliore utilizzazione dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, per tener conto in particolare dell'evoluzione del numero di operatori tradizionali e di nuovi arrivati e delle importazioni dagli stessi effettuate, nonché dell'accesso dei nuovi arrivati alla categoria degli operatori tradizionali in applicazione dell'articolo 10.

     3. Se l'ammontare totale dei quantitativi di riferimento provvisori degli operatori tradizionali o delle assegnazioni annue richieste dai nuovi arrivati risulta inferiore alla quantità globale assegnata a tale categoria di operatori, il quantitativo disponibile può essere assegnato all'altra categoria.

 

TITOLO II

Gestione dei contingenti tariffari

e delle banane ACP tradizionali

CAPO 1

Definizione degli operatori

Sezione I

Gli operatori tradizionali

 

     Art. 3.

     Ai fini del presente regolamento, «operatore tradizionale» è l'agente economico stabilito nella Comunità, nel periodo il quale determina il suo quantitativo di riferimento, nonché al momento della sua registrazione a norma dell'articolo 5, il quale, operando in proprio, ha effettivamente importato, durante un periodo di riferimento, un quantitativo minimo di banane originarie di paesi terzi o di paesi ACP in vista della successiva commercializzazione sul mercato comunitario.

Il quantitativo minimo di cui al primo comma è di 100 tonnellate in uno qualsiasi degli anni del periodo di riferimento. Il quantitativo minimo è di 20 tonnellate se l'importazione riguarda unicamente banane di lunghezza inferiore o uguale a 10 cm.

 

     Art. 4.

     1. Ogni operatore tradizionale, registrato in uno Stato membro conformemente all'articolo 5, ottiene per ogni anno, per l'insieme delle origini indicate nell'allegato I, un quantitativo di riferimento unico determinato in base alle quantità di banane che ha effettivamente importato durante il periodo di riferimento.

     2. Per le importazioni da effettuare nel 1999, nell'ambito dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, il periodo di riferimento è costituito dagli anni 1994, 1995 e 1996.

 

     Art. 5.

     1. La registrazione degli operatori tradizionali e la determinazione del rispettivo quantitativo di riferimento vengono effettuati su domanda scritta di questi ultimi, in un solo Stato membro di loro scelta. Le domande di registrazione sono presentate anteriormente al 1 luglio. L'elenco delle autorità competenti nei singoli Stati membri figura nell'allegato II.

     2. Ai fini della determinazione del proprio quantitativo di riferimento, ciascun operatore comunica ogni anno all'autorità competente, anteriormente al 1 luglio, quanto segue:

     a) il totale dei quantitativi di banane delle origini indicate nell'allegato I che ha effettivamente importato durante ciascuno degli anni del periodo di riferimento;

     b) i documenti giustificativi di cui al paragrafo 3.

     3. L'importazione effettiva è attestata come segue:

     a) mediante presentazione di una copia dei titoli d'importazione utilizzati per l'immissione in libera pratica dei quantitativi indicati dal titolare o dal cessionario del titolo, nel caso in cui la cessione sia stata effettuata conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, debitamente imputati dalle autorità competenti,

     b) e mediante prova del pagamento dei dazi doganali applicabili il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione, pagamento effettuato direttamente alle autorità competenti oppure tramite un agente o un rappresentante in dogana.

L'operatore che fornisce la prova di aver pagato i dazi doganali applicabili all'atto dell'immissione in libera pratica di un determinato quantitativo di banane, direttamente alle autorità competenti o tramite un agente o un rappresentante in dogana, pur non essendo il titolare o il cessionario del rispettivo titolo d'importazione utilizzato per tale operazione o, se del caso, dei documenti doganali e dell'autorizzazione d'importazione qualora si applichi il paragrafo 4, si considera che abbia realizzato l'importazione effettiva di tale quantitativo se è stato registrato in uno Stato membro a norma del regolamento (CEE) n. 1442/93 o se possiede i requisiti previsti dal presente regolamento per la registrazione come operatore tradizionale. Gli agenti o i rappresentanti in dogana non possono chiedere l'applicazione del presente comma.

     4. Per gli operatori stabiliti in Austria, in Finlandia e in Svezia, la prova dei quantitativi immessi in libera pratica in tali Stati membri, nel 1994 e fino al terzo trimestre del 1995, è fornita mediante presentazione delle copie dei documenti doganali appropriati, nonché delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità competenti, debitamente utilizzati.

 

     Art. 6.

     1. Entro il 30 settembre, ultimati i controlli e le verifiche necessarie, le autorità competenti stabiliscono conformemente agli articoli 3, 4 e 5, ogni anno per ciascun operatore tradizionale un quantitativo di riferimento unico provvisorio, in base alla media delle quantità di banane effettivamente importate dalle origini indicate nell'allegato I durante il periodo di riferimento.

Il quantitativo di riferimento viene fissato in base a una media triennale, anche se l'operatore non ha importato durante una parte del periodo di riferimento.

     2. Le autorità competenti comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 15 ottobre, l'elenco degli operatori tradizionali registrati presso le stesse autorità, nonché il totale dei loro quantitativi di riferimento provvisori. Nella comunicazione sono inoltre indicati, per ogni singolo operatore, i quantitativi di banane da questi effettivamente importati durante il periodo di riferimento, il numero dei titoli d'importazione e dei relativi estratti che ha utilizzato, nonché il quantitativo di riferimento provvisorio dell'operatore stesso.

Se necessario, la Commissione comunica tali elenchi agli altri Stati membri per individuare o prevenire dichiarazioni abusive degli operatori. La Commissione può prevedere la pubblicazione di taluni elementi delle comunicazioni degli Stati membri.

     3. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 2 e in funzione del volume globale dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali di cui all'articolo 2, la Commissione fissa, se del caso, un coefficiente unico di adattamento per il quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore.

     4. Le autorità competenti stabiliscono il quantitativo di riferimento di ogni operatore applicando il coefficiente di adattamento fissato, se del caso, in applicazione del paragrafo 3 e notificano ad ogni operatore detto quantitativo entro il 15 novembre di ogni anno.

Sezione II

Gli operatori nuovi arrivati

 

     Art. 7.

     Ai fini del presente regolamento operatore nuovo arrivato, ai fini dell'importazione nell'ambito dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, è l'agente economico stabilito nella Comunità al momento della sua registrazione e in possesso dei seguenti requisiti:

     a) esercizio di un'attività commerciale come importatore nel settore degli ortofrutticoli freschi dei capitoli 7 e 8, come pure dei prodotti del capitolo 9 della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune qualora abbia effettuato anche importazioni dei prodotti suddetti dei capitoli 7 e 8, per proprio conto e a titolo autonomo, durante uno dei tre anni immediatamente precedenti l'anno per il quale è chiesta la registrazione;

     b) realizzazione, nell'ambito di tale attività, di importazioni per un valore dichiarato in dogana pari o superiore a 400 000 ECU durante il periodo di cui alla lettera a).

 

     Art. 8.

     1. Ai fini della registrazione come operatore nuovo arrivato, nello Stato membro di sua scelta, l'interessato trasmette alle autorità competenti elencate nell'allegato II i seguenti documenti giustificativi:

     a) prova dell'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o prove alternative accettate dalle medesime autorità;

     b) prove d'importazione di prodotti del settore specificato all'articolo 7, lettera a), mediante la presentazione dei titoli d'importazione utilizzati o, in assenza dell'obbligo di un titolo, mediante presentazione dei documenti doganali appropriati;

     c) copia di un attestato di un perito contabile indipendente giurato che certifichi la realizzazione di importazioni del valore indicato all'articolo 7, lettera b), o copia delle corrispondenti dichiarazioni in dogana vistate dalle autorità doganali.

     2. Le domande di registrazione sono presentate ogni anno anteriormente al 1 luglio.

     3. Un operatore può presentare una sola domanda di registrazione in un solo Stato membro di sua scelta.

     4. Per ottenere il rinnovo della registrazione, l'operatore interessato deve fornire alle autorità competenti la prova che ha effettivamente importato, per proprio conto, almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli per l'anno in corso.

La domanda di rinnovo, inoltrata ogni anno anteriormente al 1 ottobre, è accompagnata da una copia dei titoli d'importazione utilizzati e dalla prova del pagamento dei dazi doganali applicabili il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione, nonché da copia del titolo o dei titoli d'importazione rilasciati per il trimestre in corso.

     5. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, prima del 10 ottobre, l'elenco degli operatori che hanno presentato una domanda di registrazione e di rinnovo della registrazione nonché, per i casi di rinnovo, il numero dei titoli, ed eventualmente dei relativi estratti, utilizzati e rilasciati.

Se necessario, la Commissione comunica detti elenchi agli altri Stati membri per individuare o prevenire dichiarazioni abusive da parte degli operatori.

La Commissione può prevedere la pubblicazione di taluni elementi delle comunicazioni degli Stati membri.

 

     Art. 9.

     1. Contestualmente alla domanda di registrazione o di rinnovo della registrazione, gli operatori interessati presentano una domanda di assegnazione annua.

La domanda è ammissibile alle seguenti condizioni:

     a) che indichi un quantitativo non superiore al 10 % del quantitativo globale assegnato

annualmente agli operatori «nuovi arrivati» e

     b) che sia corredata della prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di 18 ECU/t per il quantitativo richiesto, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione; tale cauzione garantisce l'obbligazione del richiedente di presentare domande di titolo d'importazione a concorrenza dell'assegnazione concessa e di importare effettivamente il quantitativo attribuito.

La cauzione viene progressivamente svincolata, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente importati.

     2. Le autorità competenti trasmettono ogni anno alla Commissione, prima del 10 ottobre, un elenco degli operatori nuovi arrivati, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'assegnazione annua richiesta.

     3. Dopo aver classificato tutte le domande di assegnazione trasmesse alla Commissione secondo l'ordine progressivo dei quantitativi richiesti, l'assegnazione annua di ciascun operatore nuovo arrivato è stabilita, sino a concorrenza della rispettiva domanda individuale, al termine di una procedura di assegnazione durante la quale, in ciascuna fase, tutti gli operatori ricevono la più piccola quantità richiesta residua. La Commissione determina senza indugio i quantitativi per i quali sono concesse le assegnazioni annue.

Se a seguito dell'applicazione del primo comma l'assegnazione annua dell'operatore è inferiore al quantitativo richiesto, la cauzione di cui al paragrafo 1 è immediatamente svincolata proporzionalmente alla riduzione accertata.

4. Prima del 15 novembre, le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono e notificano ad ogni nuovo arrivato il quantitativo assegnatogli per l'anno successivo.

 

     Art. 10.

     Un nuovo arrivato che possiede i requisiti di cui all'articolo 3 acquisisce, su presentazione di una domanda di registrazione conformemente all'articolo 5, la qualità di operatore tradizionale allo scadere di un periodo di tre anni di attività dalla data della prima registrazione. La domanda è accompagnata dalle comunicazioni e dai documenti giustificativi indicati all'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

 

     Art. 11.

     1. Gli Stati membri controllano il rispetto delle disposizioni della presente sezione.

Verificano in special modo se gli operatori interessati esercitano un'attività d'importazione nel settore indicato all'articolo 7, per proprio conto, come entità economica autonoma quanto alla direzione, al personale e all'esercizio. Qualora vi fossero indizi che dette condizioni potrebbero non essere rispettate, la ricevibilità delle domande di registrazione e di assegnazione annua è subordinata alla presentazione, da parte dell'operatore interessato, di prove ritenute soddisfacenti dall'autorità nazionale competente.

     2. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano tutte le informazioni utili per l'applicazione del presente articolo.

Sezione III

Disposizioni comuni

 

     Art. 12.

     1. Le autorità nazionali competenti registrano, a loro richiesta, come operatori tradizionali o nuovi arrivati gli agenti economici, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o associazioni costituiti conformemente alla rispettiva normativa nell'esercizio delle attività economiche in oggetto, nel rispetto del presente regolamento. Un'associazione può essere registrata, secondo il caso, come operatore tradizionale o nuovo arrivato se i membri che la compongono possiedono congiuntamente i requisiti previsti dal presente regolamento. L'associazione subentra a ciascuno dei membri nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi.

     2. Gli operatori sorti dalla fusione di operatori aventi ciascuno diritti derivanti dal presente regolamento, beneficiano degli stessi diritti degli operatori da cui sono sorti.

 

     Art. 13.

     1. L'inosservanza dell'obbligo di registrazione in un solo Stato membro implica, per gli «operatori tradizionali» e «nuovi arrivati», l'irricevibilità delle domande di registrazione presentate, nonché l'annullamento, secondo il caso, del quantitativo di riferimento o dell'assegnazione annua eventualmente già concessi. Tale inosservanza implica inoltre il divieto di presentare nuove domande durante l'anno successivo alla constatazione dell'irregolarità.

     2. Manovre o prove fraudolente volte ad ottenere una registrazione, un quantitativo di riferimento o, secondo il caso, un'assegnazione ingiustificati, annullano la registrazione, il quantitativo di riferimento o l'assegnazione, fatta salva l'applicazione delle pertinenti leggi nazionali.

In simili casi, inoltre, l'operatore non può presentare una domanda di nuova registrazione in alcuno Stato membro nel periodo di due anni successivo all'anno in cui viene constatata l'irregolarità.

CAPO 2

Modalità di rilascio dei titoli d'importazione

 

     Art. 14.

     1. Per i primi tre trimestri, può essere fissato per il rilascio dei titoli d'importazione un quantitativo indicativo, espresso in una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I.

     2. Per i primi tre trimestri, può essere previsto che la domanda o le domande di titoli presentate da un operatore non devono riguardare globalmente un quantitativo superiore ad una determinata percentuale, secondo il caso, del quantitativo di riferimento fissato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 o dell'assegnazione annua fissata in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4.

 

     Art. 15.

     1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate, per ciascun trimestre, alle autorità competenti dello Stato membro nel quale gli operatori sono registrati, nel corso dei primi sette giorni del mese che precede il trimestre per il quale vengono rilasciati i titoli.

     2. Le domande di titolo recano le diciture seguenti:

     a) per gli operatori tradizionali, la dicitura «Domanda di titolo - "operatore tradizionale" - regolamento (CE) n. 2362/98»;

     b) per i nuovi arrivati, la dicitura «Domanda di titolo - "nuovo arrivato" regolamento

(CE) n. 2362/98».

     3. La domanda o le domande di titolo presentate da un operatore sono ammissibili alle condizioni seguenti:

     a) che rechino la dicitura prescritta al paragrafo 2;

     b) che rechino, nella casella n. 8, l'indicazione di una delle origini indicate all'allegato I;

     c) che non riguardino un quantitativo superiore al quantitativo disponibile, per l'origine indicata, pubblicato periodicamente prima dell'apertura del periodo di presentazione delle domande;

     d) che riguardino globalmente un quantitativo superiore a quello risultante, per un determinato trimestre, dall'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, né un quantitativo superiore al saldo, secondo il caso, del quantitativo di riferimento o dell'assegnazione annua dell'operatore.

     4. Il titolo d'importazione reca quanto segue:

     a) nella casella n. 20, una delle diciture previste dal paragrafo 2,

     b) nella casella n. 8, l'indicazione dell'origine prevista dal paragrafo 3, lettera b).

     Il titolo obbliga ad importare dall'origine indicata.

 

     Art. 16.

     Le autorità competenti comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domanda di titolo entro i due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande per il primo periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, o alla scadenza del termine fissato all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a).

Tale comunicazione elenca i quantitativi richiesti suddivisi secondo le origini elencate all'allegato I e secondo la ripartizione fra operatori tradizionali e nuovi arrivati.

 

     Art. 17.

     Se per un trimestre e per una o più origini indicate nell'allegato I, i quantitativi oggetto di domande di titoli superano sensibilmente il quantitativo indicativo eventualmente fissato, in applicazione dell'articolo 14 o superano i quantitativi disponibili, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande.

 

     Art. 18.

     1. Se per una o più origini determinate viene fissata una percentuale di riduzione in applicazione dell'articolo 17, l'operatore che ha presentato una domanda di titolo d'importazione per le citate origini ha l'alternativa seguente:

     a) rinunciare ad utilizzare il titolo mediante comunicazione indirizzata all'autorità competente per il rilascio dei titoli, entro dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento che fissa la percentuale di riduzione; in tal caso, la cauzione relativa al titolo è svincolata immediatamente;

     b) nel limite globale di un quantitativo pari o inferiore al quantitativo non attribuito della domanda, presentare una o più altre domande di titolo per le origini in relazione alle quali la Commissione ha pubblicato quantitativi disponibili. Siffatta domanda è presentata entro il termine indicato alla lettera a) e nel rispetto di tutte le condizioni previste per la presentazione di una domanda di titolo.

     2. La Commissione determina senza indugio i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli per le origini considerate.

 

     Art. 19.

     1. Le autorità competenti rilasciano i titoli d'importazione entro il 23 dell'ultimo mese di ogni trimestre per il trimestre successivo. Se tale giorno non è lavorativo, il rilascio avviene non oltre il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di applicazione dell'articolo 18, il rilascio viene eseguito immediatamente dopo la pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2.

     2. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione hanno una durata di validità che decorre dalla data del rilascio effettivo e scade il settimo giorno del quarto mese successivo al rilascio stesso. Il giorno del rilascio effettivo è computato nel termine di validità del titolo.

La durata di validità dei titoli rilasciati in applicazione dell'articolo 18 scade il settimo giorno del mese successivo alla fine del trimestre per il quale sono stati rilasciati.

 

     Art. 20.

     1. I quantitativi non utilizzati di un titolo vengono riassegnati, su sua domanda, al medesimo operatore, secondo il caso titolare o cessionario, nel corso di un trimestre successivo ma comunque nel corso dell'anno di rilascio del primo titolo. La cauzione resta incamerata proporzionalmente ai quantitativi non utilizzati.

     2. La domanda di riassegnazione è presentata entro il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, accompagnata dall'originale o da copia certificata conforme del titolo o dei titoli non utilizzati, in tutto o in parte, nonché dalla prova della costituzione della cauzione di cui all'articolo 25.

La domanda e il titolo di riassegnazione recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo di riassegnazione - regolamento (CE) n. 2362/98, articolo 20».

     3. Alle domande di titolo di riassegnazione non viene applicata la percentuale di riduzione fissata, se del caso, in applicazione dell'articolo 17.

     4. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il termine di cui all'articolo 16, i quantitativi oggetto di domanda di riassegnazione.

 

     Art. 21.

     1. I diritti derivanti dai titoli d'importazione rilasciati conformemente al presente capo sono trasferibili, alle condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, a un solo cessionario, salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

     2. Il trasferimento dei diritti può aver luogo come segue:

     a) fra operatori tradizionali registrati in applicazione dell'articolo 5;

     b) dagli operatori tradizionali agli operatori nuovi arrivati registrati in applicazione

dell'articolo 8; o

     c) tra operatori nuovi arrivati.

Il trasferimento dei diritti non è ammesso da un operatore nuovo arrivato a favore di un operatore tradizionale.

     3. Nel caso di trasferimento dei diritti effettuato:

     a) fra operatori tradizionali, il quantitativo trasferito viene preso in considerazione nel calcolo dei quantitativi di riferimento dei due operatori, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 6, paragrafo 1, per ridurre il quantitativo di riferimento dell'operatore cedente ed aumentare quello del cessionario;

     b) fra un operatore tradizionale e un nuovo arrivato, il quantitativo trasferito viene preso in considerazione per ridurre il quantitativo di riferimento dell'operatore cedente, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

     c) a favore di un operatore nuovo arrivato, in applicazione del paragrafo 2 lettere b) e c), il quantitativo trasferito viene preso in considerazione nel caso di registrazione di quest'ultimo come operatore tradizionale in applicazione dell'articolo 10.

 

     Art. 22.

     1. Gli operatori interessati dichiarano immediatamente alle autorità competenti, prima della scadenza della durata di validità dei titoli d'importazione, i quantitativi di banane immessi in libera pratica che sono stati riesportati al di fuori della Comunità. Essi rinviano a tali autorità l'originale del titolo d'importazione imputato.

     2. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, nel mese successivo alla fine di ogni trimestre, i quantitativi riesportati, specificando per ciascun caso la categoria di operatori, tradizionali o nuovi arrivati, per la quale il titolo è stato rilasciato, nonché i numeri dei titoli d'importazione e dei relativi estratti.

     3. Uno o più titoli d'importazione sono rilasciati a concorrenza dei quantitativi riesportati, secondo il caso, al titolare o al cessionario del titolo rilasciato in precedenza, nel corso di un trimestre successivo ma durante l'anno di rilascio del primo titolo o dei primi titoli.

     4. Le autorità competenti verificano che i quantitativi dichiarati in applicazione del paragrafo 1 siano effettivamente riesportati dalla Comunità.

     5. I quantitativi di banane riesportati non sono presi in considerazione per determinare le importazioni effettive degli operatori tradizionali e dei nuovi arrivati.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche alle riesportazioni effettuate nel 1994 dagli Stati membri verso l'Austria, la Finlandia e la Svezia, come pure alle riesportazioni da detti Stati verso i paesi terzi, compresa la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1994.

TITOLO III

Modalità relative all'importazione di banane

al di fuori dei contingenti tariffari

e delle banane ACP tradizionali

 

     Art. 23.

     1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate in qualsiasi Stato membro.

     2. Le domande e i titoli recano, nella casella n. 20, la dicitura «importazione fuori dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali - regolamento (CE) n. 2362/98, articolo 23».

     3. I titoli sono rilasciati immediatamente, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88. La durata di validità del titolo è di tre mesi.

     4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nel mese successivo alla fine di ogni trimestre, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli in applicazione del presente articolo.

TITOLO IV

Disposizioni generali

 

     Art. 24.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CEE) n. 404/93, il bilancio della produzione e del consumo della Comunità, nonché delle importazioni e delle esportazioni viene redatto sulla base di quanto segue:

     a) i dati disponibili relativi ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità durante l'anno trascorso, ripartiti secondo l'origine;

     b) le previsioni di produzione e di commercializzazione delle banane comunitarie;

     c) le previsioni d'importazione delle banane a prescindere dall'origine;

     d) previsioni di consumo fondate principalmente sulle tendenze recenti del consumo e sull'andamento dei prezzi di mercato.

 

     Art. 25.

     Le domande di titoli d'importazione, per gli operatori tradizionali, sono accompagnate dalla prova della costituzione di una cauzione conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. L'importo della cauzione è di 18 ECU/tonnellata.

Se i titoli sono rilasciati per un quantitativo inferiore al quantitativo richiesto, la cauzione è svincolata immediatamente per il quantitativo non attribuito.

 

     Art. 26.

     Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88, ad accezione dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino e dell'articolo 8, paragrafi 4 e 5, e con le deroghe di cui al presente regolamento. In deroga all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la prova dell'accettazione della dichiarazione d'importazione per il quantitativo considerato deve essere fornita entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di validità del titolo d'importazione, salvo casi di forza maggiore.

 

     Art. 27.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni economiche e statistiche:

     a) ogni mercoledì, in riferimento alla settimana precedente, i prezzi all'ingrosso delle banane gialle rilevati sui mercati rappresentativi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, ripartiti per paese di origine;

     b) il 20 di ogni mese, i dati relativi al volume e al valore delle banane immesse in libera pratica negli Stati membri nel corso del mese precedente, ripartiti per paese di origine;

     c) il 10 del mese successivo a quello della scadenza di validità dei titoli d'importazione per ogni trimestre, i quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati, i quantitativi relativi ai titoli utilizzati e restituiti all'organismo emittente, nonché i quantitativi relativi ai titoli non utilizzati;

     d) se richieste, le previsioni di produzione e di commercializzazione.

TITOLO V

Disposizioni transitorie

 

     Art. 28.

     1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2, gli operatori presentano nello Stato membro di propria scelta la domanda di registrazione per il 1999 come operatore tradizionale o come nuovo arrivato, entro il 13 novembre 1998.

     La domanda è ammissibile se è accompagnata da quanto segue:

     a) per gli operatori tradizionali:

     i) dall'indicazione dei quantitativi totali di banane effettivamente importate in ciascuno degli anni del periodo di riferimento 1994-1996 e dall'indicazione dei numeri di tutti i titoli e relativi estratti utilizzati per queste importazioni, o dei documenti doganali e delle autorizzazioni d'importazione qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 4;

     ii) e da un elenco riepilogativo recante i riferimenti di tutti i documenti giustificativi del pagamento dei dazi, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, lettera b);

     b) per i nuovi arrivati:

     i) da una domanda di assegnazione annua presentata conformemente all'articolo 9, paragrafo l;

     ii) e da un elenco riepilogativo recante i riferimenti di tutti i documenti giustificativi richiesti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.

Gli operatori interessati conservano a disposizione delle autorità competenti tutti i documenti giustificativi di cui al secondo comma per consentire le verifiche e i controlli richiesti da tali autorità.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 novembre 1998, gli elenchi separati degli operatori che hanno presentato una domanda di registrazione in applicazione del paragrafo 1 come operatori tradizionali e come nuovi arrivati, nonché rispettivamente il totale dei quantitativi di riferimento provvisori e delle domande di assegnazioni annue. Nella comunicazione figura inoltre quanto segue:

     a) per ogni «operatore tradizionale», l'indicazione del quantitativo di banane importate durante gli anni del periodo 1994-1996 e del rispettivo quantitativo di riferimento provvisorio, nonché dei numeri dei titoli e dei relativi estratti utilizzati, o dei documenti doganali e delle autorizzazioni d'importazione qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 4;

     b) per ogni operatore nuovo arrivato, l'indicazione della domanda di assegnazione annua.

     3. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 2, lettera a), la Commissione fissa, se del caso, il coefficiente unico di adattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

     4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, le autorità competenti procedono entro il 10 dicembre 1998 alla fissazione e alla notificazione del quantitativo di riferimento di ciascun operatore.

 

     Art. 29.

     Se per una o più delle origini indicate nell'allegato I i quantitativi per i quali sono richiesti titoli d'importazione per il primo trimestre del 1999 superano il 26 % dei quantitativi indicati in detto allegato, la Commissione fissa una percentuale di riduzione per ogni domanda concernente l'origine o le origini di cui trattasi.

 

     Art. 30.

     1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, gli operatori presentano dal 14 al 16 dicembre 1998 la domanda o le domande di titoli d'importazione nello Stato membro in cui hanno presentato la domanda di registrazione. La domanda o le domande di titoli inoltrate da un operatore sono ammissibili soltanto se riguardano, globalmente, un quantitativo non superiore a quanto segue:

     a) al 26 % del quantitativo di riferimento, per un operatore tradizionale;

     b) al 26 % dell'assegnazione annua, per un nuovo arrivato.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, ripartiti secondo le origini indicate nell'allegato I, per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione, separatamente per i due gruppi di operatori, entro il 18 dicembre 1998.

     3. La Commissione stabilisce senza indugio i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli per l'origine o le origini in oggetto.

     4. Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli d'importazione entro il 31 dicembre 1998.

I titoli d'importazione sono rilasciati per l'immissione in libera pratica a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Le domande e i titoli recano, nella casella n. 24, la dicitura «rilasciato per immissione in libera pratica a partire dal 1 gennaio 1999».

TITOLO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 31.

     I regolamenti (CEE) n. 1442/93 e (CE) n. 478/95 sono abrogati con decorrenza dal 1 gennaio 1999.

 

     Art. 32.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

Ripartizione dei contingenti tariffari e del quantitativo tradizionale ACP

 

     Contingenti tariffari [Articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 404/93]

2 200 000 t/353 000 t

 

(omissis)

 

Quantitativo tradizionale ACP: 857 700 tonnellate.

 

 

ALLEGATO II

 

Le autorità degli Stati membri competenti per la compilazione dell'elenco degli operatori e dei quantitativi da essi commerciati sono le seguenti:

 

     - Belgio

Bureau d'Intervention et de Restitution belge/Belgisch Interventie- en

Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

     - Danimarca

EU-Direktoratet

Kampmannsgade 3

DK-1780 Koebenhavn V

 

     - Germania

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Adickesallee, 40

D-60322 Frankfurt am Main

 

     - Grecia

Ministry of Agriculture

GEDIDAGEP

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon

GR-10446

 

     - Spagna

Ministerio de Economía y Hacienda

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

     - Francia

Office de Développement de l'économie agricole des Départements d'Outre-Mer

(ODEADOM)

28, Boulevard de Grenelle

F-75737 Paris Cedex 15

 

     - Irlanda

Department of Agriculture and Food Horticulture Division

Agriculture House [7W]

Kildare Street

IRL-Dublin 2

 

     - Italia

Ministero del Commercio con l'estero

DG Politica commerciale e gestione regime scambi - Div. II

Viale Boston 25

I-00144 Roma

 

     - Lussemburgo

Ministère de l'Agriculture

Administration des Services Techniques de l'Agriculture

Service de l'Horticulture

16, Route d'Esch

Boîte Postale 1904

L-1014 Luxembourg

 

     - Paesi Bassi

Produktschap Tuinbouw

Bezuidenhoutseweg 153

Postbus 93099

NL-2594 AG Den Haag

 

     - Austria

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

Abteilung III A 5 - Handelspolitik und Außenhandel

Stubenring 12

A-1012 Wien

 

     - Portogallo

Ministério da Economia

Direccao-Geral das Relacaes Económicas Internacionais

Direccao de Serviços de Licenciamento do Comércio Externo

Avenida da República, 79

P-1094 Lisboa Codex

 

     - Finlandia

Maa- ja Metsätalousministeriö

Mariankatu 23

P.O. Box 232

SF-00171 Helsinki

 

     - Svezia

Jordbruksverket

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

 

     - Regno Unito

Intervention Board

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

UK-Newcastle Upon Tyne, NE4 7YE