§ 14.2.104 – Regolamento 2 febbraio 2004, n. 184.
Regolamento (CE) n. 184/2004 della Commissione che pone fine al sistema di sorveglianza a posteriori per determinati prodotti di acciaio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.2 regolamentazione doganale generale
Data:02/02/2004
Numero:184


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.2.104 – Regolamento 2 febbraio 2004, n. 184.

Regolamento (CE) n. 184/2004 della Commissione che pone fine al sistema di sorveglianza a posteriori per determinati prodotti di acciaio istituito dal regolamento (CE) n. 1695/2002 della Commissione.

(G.U.U.E. 3 febbraio 2004, n. L 29).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000, in particolare l'articolo 21,

     visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/ 82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003, in particolare l'articolo 18,

     previe consultazioni nel comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e del regolamento (CE) n. 519/94,

     considerando quanto segue:

 

PROCEDURA

 

     (1) Il 27 settembre 2002, a seguito di un'inchiesta completa per 21 prodotti di acciaio, la Commissione ha rilevato che l'andamento delle importazioni di alcuni prodotti di acciaio minacciava di danneggiare i produttori comunitari e che pertanto fosse nell'interesse della Comunità istituire un sistema di sorveglianza a posteriori. Un tale sistema è stato istituito con il regolamento (CE) n. 1695/ 2002 della Commissione per 14 prodotti di acciaio, vale a dire lamiere dette «magnetiche» (escluso il tipo GOES), fogli rivestiti di metallo, lamiere a rivestimento organico, prodotti stagnati, lamiere quarto, lamiere a caldo, laminati commerciali non legati e profilati leggeri, laminati commerciali legati e profilati leggeri, tondi per cemento armato, barre e profilati di acciaio inossidabile, vergella di acciaio inossidabile, cavi in acciaio inossidabile, tubi gas e profilati cavi (come descritti in dettaglio nell'allegato 1 del suddetto regolamento).

     (2) Nel considerando 64 del regolamento (CE) n. 1695/ 2002, la Commissione quest'ultima ricorda che le misure di sorveglianza dovrebbero avere la stessa durata delle misure di salvaguardia definitive per alcuni prodotti di acciaio istituite dal regolamento (CE) n. 1694/2002 della Commissione. Le misure di salvaguardia definitive sono state abolite, con effetto dall'8 dicembre 2003, dal regolamento (CE) n. 2142/2003 della Commissione. Occorre pertanto porre fine alle misure di sorveglianza,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1695/2002 è abrogato.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.