Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.2 regolamentazione doganale generale |
Data: | 02/02/2004 |
Numero: | 184 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.2.104 – Regolamento 2 febbraio 2004, n. 184.
Regolamento (CE) n. 184/2004 della Commissione che pone fine al sistema di sorveglianza a posteriori per determinati prodotti di acciaio istituito dal regolamento (CE) n. 1695/2002 della Commissione.
(G.U.U.E. 3 febbraio 2004, n. L 29).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
previe consultazioni nel comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e del regolamento (CE) n. 519/94,
considerando quanto segue:
PROCEDURA
(1) Il 27 settembre 2002, a seguito di un'inchiesta completa per 21 prodotti di acciaio, la Commissione ha rilevato che l'andamento delle importazioni di alcuni prodotti di acciaio minacciava di danneggiare i produttori comunitari e che pertanto fosse nell'interesse della Comunità istituire un sistema di sorveglianza a posteriori. Un tale sistema è stato istituito con il regolamento (CE) n. 1695/ 2002 della Commissione per 14 prodotti di acciaio, vale a dire lamiere dette «magnetiche» (escluso il tipo GOES), fogli rivestiti di metallo, lamiere a rivestimento organico, prodotti stagnati, lamiere quarto, lamiere a caldo, laminati commerciali non legati e profilati leggeri, laminati commerciali legati e profilati leggeri, tondi per cemento armato, barre e profilati di acciaio inossidabile, vergella di acciaio inossidabile, cavi in acciaio inossidabile, tubi gas e profilati cavi (come descritti in dettaglio nell'allegato 1 del suddetto regolamento).
(2) Nel considerando 64 del regolamento (CE) n. 1695/ 2002, la Commissione quest'ultima ricorda che le misure di sorveglianza dovrebbero avere la stessa durata delle misure di salvaguardia definitive per alcuni prodotti di acciaio istituite dal
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 3 del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.