§ 20.6.327 - Regolamento 5 dicembre 2003, n. 2142.
Regolamento (CE) n. 2142/2003 della Commissione che abroga le misure di salvaguardia definitive nei confronti di determinati prodotti di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:05/12/2003
Numero:2142


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1694/2002 è abrogato.
Art. 2.     


§ 20.6.327 - Regolamento 5 dicembre 2003, n. 2142.

Regolamento (CE) n. 2142/2003 della Commissione che abroga le misure di salvaguardia definitive nei confronti di determinati prodotti di acciaio istituite dal regolamento (CE) n. 1694/2002.

(G.U.U.E. 6 dicembre 2003, n. L 321).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000, in particolare l'articolo 21,

     visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003, in particolare l'articolo 18,

     previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento

(CE) n. 3285/94 e del regolamento (CE) n. 519/94,

     considerando quanto segue:

     PROCEDURA

     (1) Il 27 settembre 2003, dopo aver svolto un'inchiesta completa su ventuno prodotti di acciaio, la Commissione ha istituito delle misure di salvaguardia definitive per sette di essi, ossia: arrotolati laminati a caldo non legati, lamiere e fogli laminati a caldo non legati, nastri laminati a caldo non legati, prodotti piatti laminati a caldo legati, fogli laminati a freddo, accessori per tubi (< 609,6 mm) e flange (non in acciaio inossidabile). In particolare, la Commissione concludeva che, per ciascun prodotto, l'aumento delle importazioni dovuto a sviluppi imprevisti recava un grave pregiudizio ai produttori comunitari. La Commissione osservava inoltre che, a causa della misura di salvaguardia dei prodotti di acciaio adottata dagli Stati Uniti il 5 marzo 2002 in relazione ad un'ampia gamma di prodotti di acciaio, le importazioni nella Comunità sarebbero probabilmente aumentate ulteriormente, aggravando in maniera significativa la situazione dei produttori comunitari.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1694/2002 della Commissione ha pertanto istituito delle misure di salvaguardia definitive. Tuttavia, nel relativo considerando 705, la Commissione ricordava che tali misure erano state istituite per ovviare agli effetti dell'aumento delle esportazioni provocato dalle misure di difesa commerciale statunitensi, culminate con le misure di salvaguardia statunitensi e che essa avrebbe riesaminato la giustificazione delle sue misure in caso di mutamento delle circostanze.

     (3) Le circostanze sono ora mutate e vengono illustrate qui di seguito in relazione ai singoli prodotti. Dall'istituzione delle misure di salvaguardia ad opera della Commissione, il mercato europeo dell'acciaio si è stabilizzato dal punto di vista del livello delle importazioni. Inoltre, il 4 dicembre 2003, gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro delle misure di salvaguardia statunitensi.

     (4) Le singole circostanze riguardanti ciascuno dei sette prodotti soggetti alle misure sono esaminate qui di seguito. Non essendo ancora disponibili i dati per l'intero anno 2003 e al fine di facilitare il confronto con gli anni precedenti, le cifre relative al 2003 si basano su un'estrapolazione dei dati concreti per il primo semestre del 2003, attraverso la quale il rapporto tra le importazioni nel primo semestre 2001 e 2002 le importazioni nel secondo semestre 2001 e 2002 è stato applicato ai dati del primo semestre 2003 per calcolare i dati del secondo semestre 2003.

     Arrotolati laminati a caldo

     (5) La seguente tabella e illustra le importazioni dal 2001 di arrotolati laminati a caldo originari dei paesi soggetti alle misure di salvaguardia CE per l'acciaio (in appresso «le misure»).

 

 

2001

2002

2003

 

Importazioni UE

(t)

 

3 679 195

 

3 118 109

 

3 825 510

 

     (6) Il contingente tariffario per gli arrotolati laminati a caldo istituito dalle misure per il periodo fino al 28 settembre 2003 (3 199 240 tonnellate) è stato superato soltanto nel settembre 2003, probabilmente a causa dell'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro statunitense e alle altre principali valute verificatosi all'inizio del 2003. Tale fenomeno ha incoraggiato gli utenti comunitari ad acquistare gli arrotolati laminati a caldo negli USA e altrove.

     (7) Non è ancora possibile stabilire in maniera definitiva il quantitativo e l'origine delle importazioni di arrotolati laminati a caldo che superavano il contingente tariffario non essendo ancora disponibili le statistiche sulle importazioni. Tuttavia, le informazioni disponibili indicano che i quantitativi erano modesti e che sicuramente non superavano di più dell'1 % il contingente tariffario. Le richieste di applicazione del contingente tariffario presentate dagli Stati membri alla Commissione a nome degli importatori e che non sono state accolte ammontavano a sole 2 487 tonnellate. A tale riguardo va rilevato che il contingente tariffario per l'anno fino al 28 settembre 2004 ammonta a 3 359 234 tonnellate. Tale volume è in ogni caso maggiore del 5 % rispetto a quello per il periodo fino al 28 settembre 2003 e supera il volume delle importazioni per le quali era stata richiesta l'applicazione del contingente tariffario per gli arrotolati laminati a caldo in tale periodo.

     Lamiere e fogli laminati a caldo

     (8) La seguente tabella illustra le importazioni dal 2001 di lamiere e fogli laminati a caldo originari dei paesi soggetti alle misure.

 

2001

2002

2003

 

Importazioni UE

(t)

 

540 541

 

531 076

 

545 247

 

     (9) Dal 2001 le importazioni di lamiere e fogli laminati a caldo originari dei paesi soggetti alle misure sono aumentate in maniera marginale. Rispetto al contingente tariffario istituito dalle misure per l'anno fino al 28 settembre 2003 (554 286 tonnellate), esse sono rimaste al di sotto del livello del contingente tariffario con un tasso complessivo di utilizzo di solo l'88 %.

     Nastri laminati a caldo

     (10) La seguente tabella illustra le importazioni dal 2001 di nastri laminati a caldo originari dei paesi

soggetti alle misure.

 

2001

2002

2003

 

Importazioni UE

(t)

 

211 128

 

146 828

 

140 945

 

     (11) Le importazioni di nastri laminati a caldo originari dei paesi soggetti alle misure sono diminuite in maniera significativa rispetto ai livelli del 2001. Rispetto al contingente tariffario istituito dalle misure per l'anno fino al 28 settembre 2003 (198 365 tonnellate), esse sono rimaste al di sotto del livello del contingente tariffario con un tasso complessivo di utilizzo di solo il 53 %.

     Prodotti piatti laminati a caldo

     (12) La seguente tabella illustra le importazioni dal 2001 di prodotti piatti laminati a caldo originari dei paesi soggetti alle misure.

 

2001

2002

2003

 

Importazioni UE

(t)

 

75 967

 

70 479

 

20 030

 

     (13) Le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo originari dei paesi soggetti alle misure sono diminuite in maniera significativa rispetto ai livelli del 2001. Rispetto al contingente tariffario istituito dalle misure per l'anno fino al 28 settembre 2003 (50 832 tonnellate), esse sono rimaste al di sotto del livello del contingente tariffario con un tasso complessivo di utilizzo di solo il 61 %.

     Fogli laminati a freddo

     (14) La seguente tabella illustra le importazioni dal 2001 di fogli laminati a freddo originari dei paesi soggetti alle misure.

 

2001

2002

2003

 

Importazioni UE

(t)

 

1 887 599

 

1 158 314

 

1 337 771

 

     (15) Le importazioni di fogli laminati a freddo originari dei paesi soggetti alle misure sono diminuite in maniera significativa rispetto ai livelli del 2001. Rispetto al contingente tariffario istituito dalle misure per l'anno fino al 28 settembre 2003 (2 107 210 tonnellate), esse sono rimaste al di sotto del livello del contingente tariffario con un tasso complessivo di utilizzo di solo il 63 %.

     Accessori per tubi (< 609,6 mm)

     (16) La seguente tabella illustra le importazioni dal 2001 di accessori per tubi originari dei paesi soggetti

alle misure.

 

2001

2002

2003

 

Importazioni UE

(t)

 

13 074

 

9 589

 

13 728

 

     (17) Le importazioni di accessori per tubi originari dei paesi soggetti alle misure sono diminuite in maniera significativa rispetto ai livelli del 2001. Rispetto al contingente tariffario istituito dalle misure per l'anno fino al 28 settembre 2003 (12 031 tonnellate), esse sono rimaste al di sotto del livello del contingente tariffario con un tasso complessivo di utilizzo di solo il 53 %.

     Flange (non in acciaio inossidabile)

     (18) La seguente tabella illustra le importazioni dal 2001 di flange originarie dei paesi soggetti alle misure.

 

2001

2002

2003

 

Importazioni UE

(t)

 

94 433

 

74 419

 

67 681

 

     (19) Le importazioni di flange originarie dei paesi soggetti alle misure sono diminuite in maniera significativa rispetto ai livelli del 2001. Rispetto al contingente tariffario istituito dalle misure per l'anno fino al 28 settembre 2003 (90 490 tonnellate), esse sono rimaste al di sotto del livello del contingente tariffario con un tasso complessivo di utilizzo di solo il 65 %.

     CONCLUSIONI

     (20) Dal momento che i contingenti tariffari risultano ampiamente sottoutilizzati per sei dei sette prodotti e che le importazioni hanno superato soltanto in lieve misura il contingente relativo agli arrotolati laminati a caldo e a seguito dell'abrogazione della misura di salvaguardia USA relativa all'acciaio, la Commissione ritiene che le misure di salvaguardia non siano più necessarie e che debbano essere abrogate,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1694/2002 è abrogato.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.