§ 14.2.58 - Regolamento 30 settembre 2002, n. 1739.
Regolamento (CE) n. 1739/2002 della Commissione relativo alla prima pubblicazione delle quantità di taluni prodotti di base ammissibili al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.2 regolamentazione doganale generale
Data:30/09/2002
Numero:1739


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.2.58 - Regolamento 30 settembre 2002, n. 1739.

Regolamento (CE) n. 1739/2002 della Commissione relativo alla prima pubblicazione delle quantità di taluni prodotti di base ammissibili al regime del perfezionamento attivo senza esame preventivo delle condizioni economiche.

(G.U.C.E. 1 ottobre 2002, n. L 263).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000,

     visto il regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione, del 19 luglio 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 3, primo paragrafo,

     considerando quanto segue:

     (1) La Commissione ha elaborato il bilancio d'approvvigionamento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3448/93 e lo ha sottoposto all'esame del gruppo di esperti di questioni orizzontali sugli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1488/2001.

     (2) La stima totale del fabbisogno in termini di restituzioni per il periodo di bilancio 1° ottobre 2002-30 settembre 2003 determinata in funzione di tale bilancio supera gli importi di restituzione disponibili entro i limiti previsti dagli accordi stipulati conformemente all'articolo 300 del trattato.

     (3) È opportuno pubblicare le quantità complessive di taluni prodotti di base identificati dal codice a otto cifre della nomenclatura combinata ammissibili al regime di perfezionamento attivo senza esame preventivo delle condizioni economiche e determinate in funzione di tale bilancio,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Le quantità complessive di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato ammissibili al regime di perfezionamento attivo senza esame preventivo delle condizioni economiche figurano nell'allegato al presente regolamento, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1488/2001.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

 

Codice NC

Designazione delle merci

Quantità (tonnellate)

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % (PG 2)

38 500

ex 0405 10 19

Burro, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale a 82 % (PG 6)

16 300

1701 99 10

Zucchero bianco

89 800