Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 19/07/2001 |
Numero: | 1488 |
Sommario |
Art. 1. Portata del regolamento. |
Art. 2. Bilancio. |
Art. 3. Prime pubblicazioni delle quantità disponibili. |
Art. 4. Domanda di certificato PA. |
Art. 5. Deposito delle domande di certificato. |
Art. 6. Procedura di deposito delle domande. |
Art. 7. Rigetto delle domande. |
Art. 8. Estratti. |
Art. 9. Specifiche per l'uso e la produzione dei formulari. |
Art. 10. Procedura di rilascio degli estratti. |
Art. 11. Certificati elettronici. |
Art. 12. Esemplari dei certificati PA. |
Art. 13. Validità del certificato PA. |
Art. 14. Seconda domanda di autorizzazione. |
Art. 15. Trasmissione dei diritti. |
Art. 16. Effetti delle diciture apposte dalle autorità degli Stati membri. |
Art. 17. Errori nelle diciture dei certificati. |
Art. 18. Consegna del certificato all'organo emittente. |
Art. 19. Controllo dell'autenticità. |
Art. 20. Perdita del certificato. |
Art. 21. Prima tranche di rilascio dei certificati PA - coefficiente di riduzione. |
Art. 22. Seconda e terza pubblicazione delle quantità disponibili. |
Art. 23. Seconda e terza tranche di rilascio dei certificati PA - coefficiente di riduzione. |
Art. 24. Emissione di certificati PA di emergenza. |
Art. 25. Informazioni statistiche. |
Art. 26. Aiuto reciproco e comunicazioni alla Commissione. |
Art. 27. Entrata in vigore. |
§ 1.1.27 - Regolamento 19 luglio 2001, n. 1488.
Regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato.
(G.U.C.E. 20 luglio 2001, n. L 196).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) In virtù del regolamento (CE) n. 3448/93 , talune quantità di taluni prodotti di base ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui sopra possono essere ammessi al regime di perfezionamento attivo senza esame preventivo delle condizioni economiche di cui all'articolo 117, punto c), del
(2) È perciò opportuno stabilire una procedura per determinare tali quantità con l'aiuto di un bilancio e far sì che la procedura sia trasparente, sottoponendo il bilancio all'esame del gruppo di esperti di questioni orizzontali sugli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I e pubblicando le suddette quantità in tempo utile.
(3) Ai fini della concessione di tali quantità, è anche opportuno prevedere un titolo specifico che permetta di ottenere la relativa autorizzazione doganale.
(4) Se la procedura in questione deve garantire all'industria di trasformazione comunitaria l'accesso alle materie prime agricole a condizioni competitive e se il sistema delle restituzioni all'esportazione non può dare tale garanzia a causa dei massimali previsti dagli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 300 del trattato, tale procedura deve rivolgersi agli operatori le cui richieste di restituzione siano, del tutto o in parte, insoddisfatte.
(5) È opportuno definire le modalità di richiesta, rilascio, uso e verifica nonché le caratteristiche tecniche dei certificati, in modo che la relativa procedura sia flessibile e consenta una prudente gestione. È perciò opportuno affidarsi in gran parte alla procedura, già usata per taluni certificati agricoli, di cui al
(6) Se la Commissione prende in considerazione tutte le imprese che trasformano prodotti agricoli, è necessario considerare l'intero ciclo di produzione delle merci non comprese nell'allegato I. È perciò necessario prevedere nel quadro della procedura summenzionata che la produzione di merci in regime di perfezionamento attivo venga effettuata in due tappe da due imprese diverse per ciascuna tappa.
(7) È opportuno prevedere che i certificati siano consegnati in tre "tranche", che siano possibili una o più "tranche" d'emergenza, per fronteggiare qualsiasi imprevisto proveniente dal mercato, e che i diritti relativi ai certificati siano trasmissibili.
(8) Per consentire di controllare e programmare le quantità di prodotti di base in questione è necessario comunicare statistiche degli usi dei certificati.
(9) Il comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato non ha formulato alcun parere entro la scadenza prevista dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Art. 1. Portata del regolamento.
1. L'iscrizione di talune quantità di prodotti base, di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3448/93 , al regime del perfezionamento attivo senza esame preventivo delle condizioni economiche richiede la presentazione, per il periodo della sua validità, di un certificato di perfezionamento attivo (nel prosieguo "certificato PA").
2. Si possono attribuire due successive autorizzazioni al perfezionamento attivo, di cui una riguarda l'iscrizione di un prodotto di base, l'altra l'iscrizione di un prodotto intermedio corrispondente a quello di base. Anche le condizioni economiche per ciascuna delle due autorizzazioni si considerano allora soddisfatte, purché le due domande di autorizzazione siano presentate in base allo stesso certificato PA.
Art. 2. Bilancio.
1. Entro e non oltre il 21 settembre di ogni anno, la Commissione elabora il bilancio di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3448/93 e lo sottopone all'esame del gruppo di esperti dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I (nel prosieguo, "il gruppo di esperti").
2. Se il fabbisogno di restituzione viene stimato superiore alle disponibilità finanziarie, si stabiliscono le quantità dei vari prodotti di base identificati dal rispettivo codice a otto cifre della nomenclatura combinata in base al bilancio.
Art. 3. Prime pubblicazioni delle quantità disponibili.
Entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, vanno pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le quantità totali di ogni prodotto di base stabilite ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2.
Per tali quantità possono essere rilasciati certificati in tre "tranche", ai sensi dei successivi articoli 21, 22 e 23.
Art. 4. Domanda di certificato PA.
1. Solo gli operatori provvisti di un certificato di restituzione valido ai sensi del
Se tuttavia si applica l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del
2. Ogni domanda riguarderà unicamente una quantità di un solo prodotto di base disponibile, identificato dal suo codice a otto cifre della nomenclatura combinata. Per ogni prodotto di base, un operatore può presentare una sola domanda per tranche.
Le domande di certificati sono ricevibili solo se il richiedente dichiara per iscritto che, per la tranche in corso, non ha presentato - né presenterà - altre richieste di certificato PA per lo stesso prodotto di base nello Stato membro in cui ha presentato la domanda né in altri Stati membri. Se la stessa persona presenta più domande per lo stesso prodotto di base, saranno tutte irricevibili.
3. La quantità totale richiesta per operatore e per tranche, per ogni prodotto di base, non può superare 5.000 tonnellate per i prodotti di base delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti lattiero-caseari, dello zucchero e del riso e 20.000 tonnellate per i prodotti di base, dell'organizzazione comune di mercato dei cereali.
Art. 5. Deposito delle domande di certificato.
1. Pena l'inammissibilità, le domande di certificato vanno inviate o presentate al competente organo mediante formulari stampati e/o redatti ai sensi dell'articolo 9.
Tuttavia, l'organo competente può considerare ammissibile una domanda inviata in forma di telecomunicazione scritta o di messaggio elettronico, a condizione che vi figurino tutti i dati che avrebbero dovuto figurare nel formulario se questo fosse stato utilizzato. Gli Stati membri possono esigere che la telecomunicazione scritta e/o il messaggio elettronico siano seguiti dall'invio o dalla consegna diretta all'organismo competente di una domanda su formulario stampato o redatto in conformità dell'articolo 9. In tal caso è considerata come data di presentazione della domanda la data in cui la telecomunicazione scritta o il messaggio elettronico sono giunti all'organismo competente. Questa esigenza non inficia la validità della domanda presentata tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico.
Ove le domande di titolo siano presentate su supporto informatico, le autorità competenti dello Stato membro stabiliscono le modalità per la sostituzione della firma manoscritta con un'altra tecnica, eventualmente mediante l'utilizzo di un codice.
2. La domanda di titolo può essere revocata soltanto mediante lettera, telecomunicazione scritta o messaggio elettronico pervenuti all'organismo competente, salvo casi di forza maggiore, entro le ore 13 del giorno in cui è stata depositata.
Art. 6. Procedura di deposito delle domande.
1. Per giorno di deposito della domanda di certificato si intende il giorno in cui l'organo competente riceve la domanda (purché la riceva entro le ore 13) indipendentemente dal fatto che tale domanda gli sia consegnata direttamente o gli sia inviata per lettera, telecomunicazione scritta o posta elettronica.
2. Le domande di certificato pervenute all'organo competente un sabato, una domenica, un giorno festivo o un giorno lavorativo, ma dopo le ore 13, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo a quello del loro effettivo ricevimento.
3. Se, per la presentazione delle domande dei certificati, è previsto un periodo specifico espresso in numero di giorni e l'ultimo giorno di tale periodo è un sabato, una domenica o un giorno festivo, il periodo suddetto termina alle ore 13 del primo giorno lavorativo successivo.
Tuttavia, tale proroga non è presa in considerazione nel calcolo degli importi fissati dal titolo o per determinarne la durata di validità.
4. L'ora limite fissata dal presente regolamento è l'ora locale del Belgio.
Art. 7. Rigetto delle domande.
Le domande contenenti condizioni non previste dalla regolamentazione comunitaria sano respinte.
Art. 8. Estratti.
Gli estratti dei certificati producono gli stessi effetti giuridici dei titoli da cui derivano limitatamente alla quantità per la quale tali estratti sono stati rilasciati.
Art. 9. Specifiche per l'uso e la produzione dei formulari.
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 11, paragrafo 1, le domande di certificato, i certificati e i loro estratti vanno redatti su formulari conformi ai modelli di cui all'allegato I del
a) il titolo "Certificato d'importazione AGRIM" è eliminato o barrato, oppure è apposto su tale titolo un timbro recante la dicitura "Certificato PA". La dicitura può essere apposta in modo meccanico o informatico;
b) le caselle n. 7, e n. 8 sono barrate;
c) il titolo della casella n. 11 è barrato;
d) la casella n. 19 del modello del certificato è barrata;
e) nella casella n. 20 del modello di domanda di certificato e nella casella n. 24 del modello di certificato si appone con un timbro, o in modo meccanico o informatico la dicitura "certificato PA per la fabbricazione di prodotti non compresi nell'allegato I e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del
I formulari vanno compilati rispettando le indicazioni che in essi figurano.
2. I formulari dei certificati si presentano sotto forma di blocchetti composti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1, dall'esemplare n. 2 e dalla domanda, nonché dagli eventuali esemplari supplementari del certificato.
Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere che i richiedenti compilino solo le domande anziché i blocchetti di cui al primo comma.
Se la quantità per la quale viene rilasciato il certificato è inferiore a quella inizialmente richiesta, solo la quantità richiesta va indicata sulla domanda di certificato.
I formulari degli estratti di titoli si presentano sotto forma di blocchetti composti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1 e dall'esemplare n. 2.
3. I formulari, comprese le appendici, sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura, di peso pari almeno a 40 grammi al metro quadrato. Il formato è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima compresa tra 5 mm in meno e 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza; l'interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei formulari deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce degli esemplari n. 1 e la faccia delle appendici sulla quale devono figurare le imputazioni recano inoltre stampato un fondo arabescato che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. Detto fondo arabescato è di colore verde.
4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei formulari. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni formulario deve recare il riferimento a tale autorizzazione. Ogni formulario è corredato di una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o di un segno che ne permetta l'identificazione nonché, salvo, per la domanda e le appendici, di un numero di serie distintivo. Il numero deve essere preceduto dalle seguenti sigle, a seconda dello Stato membro di rilascio del documento: “BE” per il Belgio, “CZ” per la Repubblica ceca, “DK” per la Danimarca, “DE” per la Germania, “EE” per l'Estonia, “GR” per la Grecia, “ES” per la Spagna, “FR” per la Francia, “IE” l'Irlanda, “IT” per l'Italia, “CY” per Cipro, “LV” per la Lettonia, “LT” per la Lituania, “LU” per il Lussemburgo, “HU” per l'Ungheria, “MT” per Malta, “NL”per i Paesi Bassi, “AT” l'Austria, “PL” per la Polonia, “PT” per il Portogallo, “SI” per la Slovenia, “SK” per la Slovacchia, “FI” per la Finlandia, “SE” per la Svezia, “UK” per il Regno Unito [1].
Al momento dell'emissione, i titoli e i loro estratti possono recare un numero di rilascio assegnato dall'organismo emittente.
5. Le domande, i titoli e gli estratti devono essere compilati a macchina o con procedimenti informatici. Essi devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono rilasciati. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare i richiedenti a compilare le sole domande a mano, in inchiostro e in lettere maiuscole.
6. Le impronte dei timbri degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate con timbro metallico, preferibilmente in acciaio. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute a mezzo perforazione.
7. All'occorrenza, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione dei titoli e dei relativi estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.
Art. 10. Procedura di rilascio degli estratti.
1. A richiesta del titolare o del cessionario del certificato e su presentazione dell'esemplare n. 1 dello stesso, l'organo emittente o uno degli organi designati dagli Stati membri può rilasciare uno o più estratti del documento.
Gli estratti sono redatti in almeno due esemplari, di cui il primo, detto "esemplare per il titolare" e recante il numero 1, è rilasciato o inviato al richiedente e il secondo, detto "esemplare per l'organo emittente" e recante il numero 2, rimane presso l'organo stesso.
L'organo emittente dell'estratto imputa sull'esemplare n. 1 del certificato la quantità per la quale ha rilasciato l'estratto. In tal caso, accanto alla quantità imputata nell'esemplare n. 1 del certificato è apposta la dicitura "estratto".
2. Un estratto di certificato non può dar luogo al rilascio di un altro estratto.
3. Il titolare consegna all'organo emittente del certificato gli esemplari n. 1 degli estratti usati o scaduti, insieme all'esemplare n. 1 del relativo certificato, affinché l'organo stesso corregga le imputazioni contenute nell'esemplare n. 1 del titolo in base delle imputazioni che figurano sugli esemplari n. 1 degli estratti.
Art. 11. Certificati elettronici.
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9, i certificati possono essere rilasciati e usati mediante sistemi informatici secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti. Tali certificati sono denominati in appresso "certificati elettronici".
Riguardo al suo contenuto, il certificato elettronico deve essere identico a quello su carta.
2. Se il titolare o il cessionario del certificato deve usare il certificato elettronico in uno Stato membro non collegato al sistema informatico di rilascio, ne chiede un estratto.
L'estratto è rilasciato immediatamente e senza spese supplementari, nella forma del formulario di cui all'articolo 9, paragrafo 1.
L'eventuale uso di tale estratto in uno Stato membro collegato al sistema informatico di rilascio è limitato all'estratto su carta.
Art. 12. Esemplari dei certificati PA.
Fatto salvo il disposto dell'articolo 11, i certificati sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto "esemplare per il titolare" e recante il numero 1, viene rilasciato subito al richiedente e il secondo, detto "esemplare per l'organo emittente" e recante il numero 2, resta presso l'organo stesso.
Art. 13. Validità del certificato PA.
1. Il certificato PA è valido fino alla fine del terzo mese successivo a quello della sua richiesta.
2. Per stabilire la durata della loro validità, i certificati si considerano rilasciati il giorno di presentazione della domanda ad essi relativa, giorno che rientra nel periodo di validità del certificato. Esso può però essere usato solo a partire dal suo rilascio effettivo.
3. Presentando la copia n. 1 - in corso di validità - del certificato PA o dell'estratto ai sensi dell'articolo 13, l'operatore può presentare all'autorità doganale di uno Stato membro, alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, una sola richiesta di autorizzazione di perfezionamento attivo per una quantità pari o inferiore a quella del prodotto di base indicata sul certificato o sull'estratto. Le condizioni economiche di cui all'articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 sono allora considerate soddisfatte.
Un'ulteriore domanda può comunque essere accettata in un secondo tempo alle condizioni del successivo articolo 14.
L'autorità doganale indica nella parte 2 della prima casella della colonna 29 e nella prima casella della colonna 30 dell'esemplare n. 1 del certificato la quantità effettivamente richiesta.
L'autorità doganale appone sulla prima casella della colonna 32 dell'originale dell'esemplare n. 1 un timbro che certifichi la data di tale deposito.
L'autorità doganale trasmette l'originale dell'esemplare n. 1 compilato entro quindici giorni lavorativi all'organismo che l'ha rilasciato, indicato nella casella n. 1. In caso tuttavia di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, essa trasmette una copia dell'esemplare n. 1 compilato all'organismo che l'ha rilasciato e ne conserva l'originale.
In caso di certificato elettronico, questa procedura può essere effettuata per via elettronica.
Art. 14. Seconda domanda di autorizzazione.
1. A richiesta dell'operatore e prima di presentare la prima domanda di autorizzazione di perfezionamento attivo, l'organo di rilascio - o l'ente o uno degli enti designati da ciascun Stato membro - scrive sul certificato o, eventualmente, sull'estratto la seguente dicitura, debitamente compilata, nella casella 20 del certificato [2]:
-(Omissis)
- Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l'iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del
-(Omissis)
L'operatore può designare un solo richiedente della seconda autorizzazione, nonché un solo prodotto, e può chiedere l'iscrizione di una sola dicitura.
L'organismo in questione certifica inoltre, apponendo il proprio timbro, la data in cui è stata scritta la dicitura. [3]
2. L'operatore titolare della prima autorizzazione di perfezionamento attivo notifica all'autorità doganale la quantità di prodotto citato nella dicitura di cui al paragrafo 1, secondo comma.
Al ricevimento della notifica di cui al precedente capoverso, l'autorità doganale aggiunge alla casella n. 20 del certificato, dopo la formula di cui al paragrafo 1, la seguente dicitura, debitamente compilata [4]:
-(Omissis)
- Per una quantità di ... kg.
-(Omissis)
Entro quindici giorni lavorativi successivi alla notifica di cui al primo capoverso, l'autorità doganale trasmette l'originale dell'esemplare n. 1 all'organo di rilascio indicato alla casella n. 1. [5]
3. Al ricevimento dell'esemplare n. 1, ai sensi del precedente paragrafo 2, l'organo in questione calcola il numero di giorni di calendario corrispondente al termine di validità residuo, tenendo conto della data di presentazione della domanda di cui all'articolo 13, paragrafo 3, primo comma, considerando come mese intero un periodo di 30 giorni.
4. Il titolare del certificato, il giorno stesso in cui è stata effettuata la notifica di cui al paragrafo 2 precedente, deve chiedere la cessione o, all'occorrenza, la retrocessione ai sensi del successivo articolo 15 a favore dell'operatore indicato dalla dicitura di cui al paragrafo 1 precedente.
5. A richiesta dell'operatore indicato nella dicitura di cui al precedente paragrafo 1, l'organismo in questione gli consegna il certificato, dopo aver effettuato la cessione o, eventualmente, la retrocessione conformemente al precedente paragrafo 4, e dopo aver inserito nella casella n. 11 la seguente dicitura, debitamente completata [6]:
-(Omissis)
- Nuova data di scadenza della validità: ...
-(Omissis)
La nuova data di scadenza della validità o stabilita aggiungendo l'ultimo giorno del periodo calcolato al paragrafo 3 alla data di ricevimento della domanda di cui al paragrafo precedente. [7]
6. Dietro esibizione dell'esemplare n. 1 del certificato PA in corso di validità o del suo estratto, l'operatore può presentare all'autorità doganale di uno Stato membro, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, una richiesta di autorizzazione di perfezionamento attivo per una quantità di prodotto pari o inferiore a quella riportata, ai sensi del paragrafo 1, sul certificato o sull'estratto. Si considerano pertanto soddisfatte le condizioni economiche di cui all'articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92.
L'autorità doganale indica nella parte 2 della seconda casella della colonna 29 e nella seconda casella della colonna 30 dell'esemplare n. 1 del certificato la quantità effettivamente richiesta.
L'autorità doganale vista l'originale dell'esemplare n. 1 e appone un timbro che autentica la data della suddetta presentazione sulla seconda casella della colonna 32 del medesimo.
L'autorità doganale trasmette l'originale dell'esemplare n. 1 compilato entro 15 giorni lavorativi all'organo di rilascio indicato alla casella n. 1.
7. In caso di certificato elettronico, la procedura del presente articolo può essere effettuata per via elettronica.
Art. 15. Trasmissione dei diritti.
1. I diritti derivanti dai titoli sono trasferibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi. Il trasferimento può intervenire a favore di un solo cessionario per ogni titolo e relativo estratto.
2. Il cessionario non può trasferire il suo diritto, ma può retrocederlo al titolare.
In tal caso, l'organismo emittente iscrive nella casella 6 del titolo una delle seguenti diciture [8]:
-(Omissis)
- Retrocessione al titolare in data ...
-(Omissis). [9]
3. In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare o di retrocessione da parte del cessionario, l'organo emittente o l'organo o uno degli organi designati da ciascuno Stato membro iscrive sul certificato o, se del caso, sull'estratto:
a) il nome e l'indirizzo del cessionario, o la dicitura di cui al paragrafo 2;
b) la data dell'iscrizione certificata mediante apposizione del suo timbro.
4. Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data dell'iscrizione.
Art. 16. Effetti delle diciture apposte dalle autorità degli Stati membri.
I titoli e gli estratti rilasciati, nonché le diciture e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro producono, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati e delle diciture e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.
Art. 17. Errori nelle diciture dei certificati.
1. Le diciture che figurano nei certificati e negli estratti di certificati non possono essere modificate dopo il rilascio.
2. Se esistono dubbi sull'esattezza delle indicazioni che figurano nel certificato o nell'estratto, questi vengono restituiti all'organo emittente su iniziativa dell'interessato o del servizio competente dello Stato membro interessato.
Se ritiene che ricorrano le condizioni per una rettifica, l'organo emittente ritira l'estratto o il certificato e gli estratti precedentemente rilasciati ed emette immediatamente un estratto corretto o un certificato e relativi estratti corretti. Su ogni esemplare dei nuovi documenti, recanti la dicitura "titolo corretto il ..." o "estratto corretto il ...", sono riportate, eventualmente, le imputazioni precedenti.
Se non ritiene necessario rettificare il titolo o l'estratto, l'organo emittente vi appone la dicitura "verificato il ...ai sensi dell'articolo 17 del
Art. 18. Consegna del certificato all'organo emittente.
1. Il titolare è tenuto, a richiesta, a consegnare il titolo e gli estratti all'organo emittente.
2. Se i competenti servizi nazionali restituiscono o trattengono il documento contestato ai sensi del presente articolo o dell'articolo 17, a richiesta ne rilasciano ricevuta all'interessato.
Art. 19. Controllo dell'autenticità.
1. Se esistono dubbi sull'autenticità del certificato o dell'estratto del certificato o delle diciture e dei visti che su di esso compaiono, i competenti servizi nazionali rimandano il documento contestato o una sua fotocopia alle autorità interessate per controllo.
Tale procedura può essere applicata anche per sondaggio. In tal caso viene rimandata solo una fotocopia del documento.
2. Se i servizi nazionali competenti rimandano il documento contestato ai sensi del paragrafo 1, ne rilasciano ricevuta su richiesta dell'interessato.
Art. 20. Perdita del certificato.
Se il titolare o il cessionario di un certificato PA fornisce alle competenti autorità la prova che un certificato o un estratto non è stato usato o lo è stato solo in parte e che non potrà essere usato perché totalmente o parzialmente distrutto, l'organo che ha rilasciato il certificato originale ne rilascia uno sostitutivo o un estratto sostitutivo per una quantità di prodotti che corrisponda alla quantità disponibile.
Il certificato o l'estratto sostitutivo recano le indicazioni e le diciture che figuravano nel documento sostituito.
Art. 21. Prima tranche di rilascio dei certificati PA - coefficiente di riduzione.
1. Per il rilascio della prima tranche di certificati, le quantità di prodotti di base pubblicate ai sensi dell'articolo 3 saranno prese in considerazione al 60%.
Dopo la data di pubblicazione di cui all'articolo 3 e entro il 14 ottobre di ogni anno, gli operatori possono presentare una domanda di certificato PA per ogni prodotto di base.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 21 ottobre, le domande presentate per ogni prodotto di base, indicando la quantità richiesta e la ragione sociale del relativo operatore.
3. La Commissione, servendosi delle quantità di cui al paragrafo 1, primo comma, fissa eventualmente un coefficiente di riduzione per ogni prodotto di base.
La Commissione pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee tale/i coefficiente/i entro 5 giorni lavorativi dalla data di cui al paragrafo 2.
Se necessario, essa informa, entro 5 giorni lavorativi dalla data di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati dei casi di inammissibilità dovuti a domande presentate dallo stesso operatore e per lo stesso prodotto di base in più Stati membri.
4. Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza di cui al paragrafo 3, terzo comma, la competente autorità dello Stato membro in questione può rilasciare i certificati richiesti.
5. Se è stato fissato un coefficiente di riduzione, i certificati rilasciati per ogni domanda, includeranno la quantità del prodotto di base richiesto, moltiplicata per il coefficiente di riduzione fissato.
Nelle caselle n. 17 e n. 18 del certificato, l'organo emittente indica la quantità per la quale viene rilasciato il certificato.
Art. 22. Seconda e terza pubblicazione delle quantità disponibili.
La Commissione, tenendo conto dei volumi prevedibili di esportazione dei beni in questione nonché della situazione del mercato per ogni prodotto di base, rivede il bilancio regolarmente e lo sottopone all'esame del gruppo di esperti.
Qualora le esigenze in termini di restituzione siano, secondo le stime, superiori alle disponibilità finanziarie, e tenendo conto delle quantità già concesse sotto forma di certificato nonché delle quantità non utilizzate di cui la Commissione è stata informata conformemente all'articolo 25, essa calcola il saldo disponibile per ogni prodotto di base. Ciò viene per la seconda volta pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il 31 gennaio di ogni anno e una terza volta entro il 31 maggio di ogni anno.
Art. 23. Seconda e terza tranche di rilascio dei certificati PA - coefficiente di riduzione.
1. Per la seconda tranche di rilascio di certificati, le quantità di prodotti di base pubblicate ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, saranno prese in considerazione al 60%.
Per la terza tranche di rilascio di certificati, le quantità di prodotti di base pubblicate ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, saranno prese in considerazione al 100%.
2. Durante i 10 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione di cui all'articolo 22, secondo comma, gli operatori possono presentare una domanda di certificato PA per ogni prodotto di base.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, le quantità totali richieste per ogni prodotto di base indicando la quantità richiesta e la ragione sociale dell'operatore corrispondente.
4. La Commissione, servendosi delle quantità pubblicate ai sensi dell'articolo 22, fissa eventualmente un coefficiente di riduzione per ogni prodotto di base [10].
5. In tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 3, secondo e terzo comma, e paragrafi 4 e 5.
Art. 24. Emissione di certificati PA di emergenza.
In qualsiasi momento dell'esercizio, e tenendo conto delle quantità già concesse sotto forma di certificato nonché delle quantità non utilizzate di cui è stata informata conformemente all'articolo 25, la Commissione può stabilire d'urgenza un saldo disponibile per ciascun prodotto di base identificata dal codice a otto cifre della nomenclatura combinata. Esso viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Si applica la procedura di cui all'articolo 23, paragrafi 2, 3, 4 e 5. In precedenza, essa deve sottoporre il bilancio adeguato all'esame del gruppo di esperti.
Art. 25. Informazioni statistiche.
1. Entro il 15 marzo di ogni esercizio, gli Stati membri notificano alla Commissione, in base alle comunicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, primo comma, le quantità totali di ogni prodotto di base oggetto di un'autorizzazione doganale e per il quale è stato rilasciato un certificato ai sensi dell'articolo 21.
2. Entro il 15 ottobre di ogni esercizio, gli Stati membri notificano alla Commissione, in base alle comunicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, primo comma, le quantità totali di ogni prodotto di base oggetto di un'autorizzazione doganale e per le quali è stato rilasciato un certificato ai sensi degli articoli 23 e 24.
3. Entro il 1° maggio dell'esercizio successivo a quello di concessione delle autorizzazioni doganali in virtù del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione le quantità di prodotto di base effettivamente importate nel quadro di tali autorizzazioni.
Art. 26. Aiuto reciproco e comunicazioni alla Commissione.
1. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano reciprocamente, nella misura necessaria alla regolare applicazione del presente regolamento, le informazioni relative ai titoli e agli estratti, nonché alle irregolarità e alle infrazioni che li riguardano.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, le irregolarità e le infrazioni al presente regolamento.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e gli indirizzi degli organi che rilasciano i certificati e gli estratti. La Commissione pubblica tali dati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
4. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, eventualmente, dei timbri a secco delle autorità competenti. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.
Art. 27. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore sette giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
[1] Comma così modificato dall’art. 1 del
[2] Si riporta esclusivamente la dicitura in lingua italiana.
[3] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[4] Si riporta esclusivamente la dicitura in lingua italiana.
[5] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[6] Si riporta esclusivamente la dicitura in lingua italiana.
[7] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[8] Si riporta esclusivamente la dicitura in lingua italiana.
[9] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[10] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 31 gennaio 2003, n. L 26.