§ 14.1.54 - Regolamento 19 giugno 2001, n. 1229.
Regolamento (CE) n. 1229/2001 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:19/06/2001
Numero:1229


Sommario
Art. 1.      La nota complementare 1 del capitolo 2 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è modificata come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.1.54 - Regolamento 19 giugno 2001, n. 1229.

Regolamento (CE) n. 1229/2001 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(G.U.C.E. 23 giugno 2001, n. L 168)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2559/2000, in particolare l'articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000, che regola l'utilizzazione dei materiali a rischio concernenti le encefalopatie spongiformi trasmissibili e che modifica la decisione 94/474/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2001/233/CE, prevede all'allegato I, paragrafo 1, lettera a), punto i), in particolare che la colonna vertebrale dei bovini di età superiore a 12 mesi è considerata come materiale a rischio e, pertanto, deve essere eliminata secondo le condizioni stabilite al paragrafo 2 dell'allegato I.

     (2) La nota complementare 1 del capitolo 2 dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 che, da una parte, stabilisce al punto 1.A che le carcasse, le mezzene e i quarti delle carni bovine contengono tutte le ossa e che, d'altra parte, indica al punto 1.B come contare le costole intere o tagliate dei prodotti di cui al punto 1.A, deve essere adattata a partire dalla data di entrata in vigore della decisione 2001/233/CE sopraccennata nella misura in cui le carcasse, le mezzene e i quarti possono essere presentati con o senza colonna vertebrale.

     (3) La presente decisione non comporta restrizioni quantitative o effetti equivalenti negli scambi con i paesi terzi, secondo l'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     La nota complementare 1 del capitolo 2 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è modificata come segue:

     1) Il testo della nota complementare 1.B è sostituito dal testo seguente: "B. I prodotti di cui alla nota complementare 1.A, lettere da a) a g), possono essere presentati con o senza colonna vertebrale."

     2) Viene introdotta la seguente nuova nota complementare 1.C: "C. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui alla nota complementare 1.A, sono prese in considerazione solo le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. Nel caso in cui la colonna vertebrale è stata eliminata, solo le costole intere o tagliate, che, in caso contrario sarebbero state aderenti alla colonna vertebrale, devono essere prese in considerazione."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a partire dal 31 marzo 2001.