§ 1.5.F56 - Decisione 14 marzo 2001, n. 233.
Decisione n. 2001/233/CE recante modifica della decisione n. 2000/418/CE per quanto concerne le carni separate meccanicamente e le colonne [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:14/03/2001
Numero:233


Sommario
Art. 1.      La decisione n. 2000/418/CE è modificata come segue:
Art. 2.      La presente decisione si applica a decorrere dal 31 marzo 2001.
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.F56 - Decisione 14 marzo 2001, n. 233.

Decisione n. 2001/233/CE recante modifica della decisione n. 2000/418/CE per quanto concerne le carni separate meccanicamente e le colonne vertebrali dei bovini. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 23 marzo 2001, n. 84)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, e in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2000/418/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CEE, modificata dalla decisione 2001/2/CE, prevede la rimozione e distruzione di certi materiali a rischio specifico. La presente decisione richiede inoltre la rimozione della colonna vertebrale dei bovini di età superiore a 30 mesi negli Stati membri in cui è stato registrato un elevato livello di BSE. Essa impone inoltre restrizioni alla produzione di taluni materiali e di tecniche di macellazione e a talune importazioni. Essa deve essere riesaminata alla luce di nuove informazioni scientifiche.

     (2) L'esposizione degli esseri umani ai rischi derivanti dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è stata ampiamente associata con il consumo di carni separate meccanicamente dalle ossa della testa e dalle colonne vertebrali. Per ragioni di controllo il divieto dell'uso delle ossa della testa e delle colonne vertebrali di bovini, ovini e caprini di ogni età per la produzione di carni separate meccanicamente dovrebbe essere estesa a tutte le ossa di tali specie.

     (3) Il recente sviluppo della situazione della BSE nella Comunità ha indotto certi Stati membri ad adottare misure addizionali unilaterali di salvaguardia.

     (4) Alla luce di tale situazione il Consiglio ha invitato la Commissione a chiedere al Comitato scientifico direttivo (CSD) una valutazione delle misure temporanee unilaterali di salvaguardia adottate da certi Stati membri e ad adottare un'azione appropriata.

     (5) Il CSD ha ripetuto la sua raccomandazione di rimuovere, considerato il rischio geografico di BSE e l'efficacia delle misure di riduzione del rischio, le colonne vertebrali compresi i gangli spinali dei bovini di età superiore ai 12 mesi dalla filiera alimentare umana e da quella dei mangimi per animali.

     (6) Nel suo parere del 20 febbraio 1998 sul rischio di BSE il CSD afferma che le colonne vertebrali e i gangli spinali rappresentano rispettivamente 2,0 e 3,8% del carico infettivo totale di un animale infettato da BSE. Esso riconosce in tale parere che, sulla base di dati quantitativi, il cervello, il midollo spinale, i gangli spinali e i gangli trigemini costituiscono i principali rischi potenziali per il consumo umano diretto.

     (7) Nel suo parere del 14 aprile 2000 sulla decisione del Regno Unito di togliere il divieto del consumo di carni con l'osso, il CSD riteneva il rischio derivante dal midollo osseo estremamente basso se non addirittura trascurabile. Per tale motivo la colonna vertebrale e i gangli spinali, costituiscono, sulla base delle attuali conoscenze, meno di 4% del carico infettivo di un animale infettato. La struttura di età dei casi confermati di BSE evidenzia un rischio ancora più ridotto in animali di meno di 30 mesi di età. L'esperienza del passato ha dimostrato che 99,95% di tutti i 180000 casi di BSE verificatisi in Europa hanno riguardato animali di più di 30 mesi di età.

     (8) Per tale motivo la colonna vertebrale dei bovini di età superiore a 30 mesi costituisce il rischio principale e si dovrebbe continuare a rimuoverla e distruggerla negli Stati membri in cui è stato confermato un elevato livello di BSE, anche negli animali nati dopo l'applicazione di un efficace divieto di somministrazione di farine animali. La colonna vertebrale di bovini di età superiore a 12 mesi dovrebbe essere rimossa anche negli Stati membri in cui l'incidenza di BSE nei bovini nati in loco è probabile ma non confermata, o confermata a livello inferiore o superiore, tenendo conto dell'efficacia delle misure di riduzione dei rischi.

     (9) I risultati preliminari dell'applicazione su grande scala del test rapido hanno evidenziato casi di BSE in bovini indigeni in paesi che precedentemente non avevano presentato casi di BSE. La giovane età di alcuni dei casi di BSE rilevati indica che le misure di riduzione del rischio di BSE non sono state pienamente efficaci in tutti gli Stati membri.

     (10) Nel contempo, si prova il bisogno di ripristinare la fiducia dei consumatori, particolarmente in quegli Stati membri in cui la validità delle misure di riduzione dei rischi è stata rimessa in questione dai risultati del programma di test.

     (11) La colonna vertebrale può essere rimossa nei punti di vendita ai consumatori, consentendo di immettere sul mercato nazionale carcasse o parti di carcasse di bovini che contengono ancora la colonna vertebrale. Per evitare un disgregamento del mercato interno, le carcasse contenenti la colonna vertebrale dovrebbero essere accettate anche negli scambi commerciali fra gli Stati membri.

     (12) Gli Stati membri per cui una valutazione scientifica indichi che la presenza di BSE nei capi indigeni è improbabile o che possano fornire prove valide dell'efficacia delle misure di riduzione del rischio possono chiedere una deroga all'obbligo di rimozione delle colonne vertebrali. Tale deroga deve essere condizionata al monitoraggio della perdurante efficacia delle misure di riduzione del rischio sottoponendo i capi a test della BSE.

     (13) Il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito e il regolamento (CE) n. 2777/2000, del 18 dicembre 2000, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine stabiliscono regimi in base ai quali è possibile acquistare bovini di più di 30 mesi di età ai fini della loro distruzione invece che della macellazione per il consumo umano. È necessario chiarire che l'obbligo di esaminare certi gruppi di animali si applica anche nei casi in cui tali animali sono acquistati ai fini della distruzione in virtù di detti regolamenti.

     (14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2000/418/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 7, lettera b), si aggiunge il seguente sottoparagrafo:

     "Tuttavia, le carcasse contenenti nessun altro materiale specifico a rischio tranne le colonne vertebrali, compresi i gangli spinali, possono essere inviate in un altro Stato membro senza l'accordo previo di quest'ultimo."

     2) All'articolo 4 le parole "della testa e le colonne vertebrali" sono cancellate.

     3) L'allegato I è modificato come segue:

     a) il punto 1 è sostituito dal seguente testo:

     "1)

     a) I seguenti tessuti vengono definiti materiale specifico a rischio in tutti gli Stati membri e nelle loro regioni:

     i) il cranio, compresi cervello e occhi, le tonsille, la colonna vertebrale, escluse le vertebre della coda ma compresi i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi, nonché gli intestini, dal duodeno al retto, dei bovini di tutte le età,

     ii) il cranio, inclusi cervello e occhi, le tonsille e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente e la milza di ovini e caprini di tutte le età.

     b) Oltre al materiale specifico a rischio elencato alla lettera a), vengono definiti materiale specifico a rischio nel Regno Unito e nel Portogallo, ad eccezione della regione autonoma delle Azzorre:

     - l'intera testa, ad eccezione della lingua, inclusi cervello, occhi, gangli trigemini e tonsille; il timo, la milza e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 6 mesi."

     b) Nella terza frase del punto 2 sono cancellate le parole "sul proprio territorio nazionale".

     c) È aggiunto il seguente punto 6:

     "6) In deroga alle disposizioni del punto 1, lettera a), capoverso i) può essere presa una decisione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE per consentire l'uso di colonne vertebrali e gangli spinali dei bovini:

     a) nati, allevati continuativamente e macellati in Stati membri per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE in bovini indigeni è estremamente improbabile oppure improbabile ma non esclusa; ovvero,

     b) nati dopo la data di applicazione effettiva del divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate dai mammiferi negli Stati membri in cui è stata segnalata la presenza di BSE negli animali indigeni o per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è probabile.

     Il Regno Unito, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e l'Austria possono avvalersi di tale deroga sulla base di prove previamente sottoposte e valutate. Altri Stati membri possono chiedere di avvalersi di tale deroga presentando alla Commissione prove decisive dei fatti di cui ai punti a) o b), rispettivamente.

     Gli Stati membri che beneficiano di tale deroga sono tenuti, oltre ad ottemperare alle prescrizioni fissate nelle decisioni 98/272/CE e 2000/764/CE, ad assicurare che uno dei test rapidi approvati elencati nell'allegato IV A della decisione 98/272/CE sia applicato a tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi:

     a) deceduti nell'allevamento o durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano, ad eccezione di quelli deceduti in zone remote in cui la densità degli animali è bassa, situate in Stati membri in cui la presenza di BSE è improbabile; e,

     b) sottoposti a macellazione regolare per il consumo umano;

     c) nati nel primo anno dalla data dell'effettiva applicazione del divieto di somministrazione di proteine di origine animale ai ruminanti e acquistati a fini di distruzione conformemente ai regolamenti della Commissione che istituiscono misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine.

     La presente deroga non è concessa per consentire l'uso di colonne vertebrali e gangli spinali di bovini di età superiore a 30 mesi provenienti dal Regno Unito o dal Portogallo ad eccezione della Regione autonoma delle Azzorre.

     Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco per verificare ulteriormente le prove presentate."

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 31 marzo 2001.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.