Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 08/10/2001 |
Numero: | 1987 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 6, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 3072/95 le date del 16 ottobre e del 31 dicembre sono sostituite, rispettivamente, dalle date del 16 novembre e del 31 gennaio. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.G85 - Regolamento 8 ottobre 2001, n. 1987.
Regolamento (CE) n. 1987/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso.
(G.U.C.E. 12 ottobre 2001, n. L 271).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 6, paragrafo 3, ultimo comma, del
(2) L'articolo 8, paragrafo 1, del
(3) L'articolo 6, paragrafo 10, del
(4) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3508/92 dispone che il sistema integrato di controllo riguardi l'insieme delle domande di aiuto presentate. Per semplificare la gestione dei pagamenti da parte degli Stati membri, è necessario armonizzare i termini per il pagamento degli aiuti "superfici",
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 6, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 3072/95 le date del 16 ottobre e del 31 dicembre sono sostituite, rispettivamente, dalle date del 16 novembre e del 31 gennaio.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.