§ 1.6.G85 - Regolamento 8 ottobre 2001, n. 1987.
Regolamento (CE) n. 1987/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:08/10/2001
Numero:1987


Sommario
Art. 1.      All'articolo 6, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 3072/95 le date del 16 ottobre e del 31 dicembre sono sostituite, rispettivamente, dalle date del 16 novembre e del 31 gennaio.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G85 - Regolamento 8 ottobre 2001, n. 1987.

Regolamento (CE) n. 1987/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso.

(G.U.C.E. 12 ottobre 2001, n. L 271).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 6, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, prevede che i pagamenti compensativi siano versati tra il 16 ottobre e il 31 dicembre successivo all'inizio della campagna in questione.

     (2) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, prevede che i pagamenti siano effettuati nel periodo tra il 16 novembre e il 31 gennaio.

     (3) L'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, prevede una sola domanda di aiuto "superfici".

     (4) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3508/92 dispone che il sistema integrato di controllo riguardi l'insieme delle domande di aiuto presentate. Per semplificare la gestione dei pagamenti da parte degli Stati membri, è necessario armonizzare i termini per il pagamento degli aiuti "superfici",

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All'articolo 6, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 3072/95 le date del 16 ottobre e del 31 dicembre sono sostituite, rispettivamente, dalle date del 16 novembre e del 31 gennaio.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.