Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.1 questioni generali |
Data: | 16/03/2004 |
Numero: | 489 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.1.70 – Regolamento 16 marzo 2004, n. 489.
Regolamento (CE) n. 489/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.
(G.U.U.E. 17 marzo 2004, n. L 79).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Occorre fissare, nel
(3) È opportuno determinare, in particolare secondo un criterio di prossimità geografica, i paesi terzi destinatari delle esportazioni effettuate nell'ambito del commercio regionale provenienti dai dipartimenti francesi d'oltremare, dalle Azzorre e da Madera nonché prevedere misure appropriate per controllare tali operazioni e applicare le sanzioni necessarie.
(4) Secondo l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 19, paragrafo 2, del
(5) Il
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei pertinenti comitati di gestione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) L'articolo 16 è modificato nel modo seguente:
a) Il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente:
i) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
«Il trasformatore che ha dichiarato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la sua intenzione di esportare nel quadro del commercio regionale o di spedire nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato I e verso i paesi terzi elencati nell'allegato II. Le autorità competenti prendono i necessari provvedimenti per garantire che dette operazioni non eccedano i quantitativi annui fissati.»;
ii) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«I trasformatori che hanno esportato i prodotti di cui al primo comma nel quadro del commercio regionale verso paesi terzi che figurano nell'allegato II devono presentare i documenti previsti dall'articolo 16 del
b) al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma. Se del caso esse esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore.»;
c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato I, possono dare luogo ad un'esportazione nel quadro del commercio regionale o ad una spedizione tradizionale devono rispondere, mutatis mutandis, alle condizioni di trasformazione previste dalle disposizioni in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, precisate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e nel regolamento (CEE) n. 2454/93, ad esclusione di tutte le manipolazioni usuali.»
2) L'articolo 17 è modificato nel modo seguente:
a) il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente:
i) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
«Il trasformatore che ha dichiarato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la sua intenzione di esportare nel quadro del commercio regionale o di spedire nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato III e verso i paesi terzi elencati nell'allegato IV. Le autorità competenti prendono i necessari provvedimenti per garantire che dette operazioni non eccedano i quantitativi annui fissati.»;
ii) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«I trasformatori che hanno esportato i prodotti di cui al primo comma nel quadro del commercio regionale verso paesi terzi che figurano nell'allegato IV devono presentare i documenti previsti dall'articolo 16 del
b) al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma. Se del caso esse esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore.»;
c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato III, possono dare luogo ad un'esportazione nel quadro del commercio regionale o ad una spedizione tradizionale devono rispondere, mutatis mutandis, alle condizioni di trasformazione previste dalle disposizioni in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, precisate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e nel regolamento (CEE) n. 2454/93, ad esclusione di tutte le manipolazioni usuali.»
3) L'articolo 19 è modificato nel modo seguente:
a) il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
«Il trasformatore che ha dichiarato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la sua intenzione di esportare o di spedire nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato V. Le autorità competenti prendono i necessari provvedimenti per garantire che dette operazioni non eccedano i quantitativi annui fissati.»;
b) al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma. Se del caso esse esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore.»;
c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato V, possono dare luogo ad un'esportazione tradizionale o ad una spedizione tradizionale devono rispondere, mutatis mutandis, alle condizioni di trasformazione previste dalle disposizioni in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, precisate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e nel regolamento (CEE) n. 2454/93, ad esclusione di tutte le manipolazioni usuali.»
4) Nell'allegato l'indicazione «Allegato» è sostituita da «Allegato V».
5) I testi che figurano nell'allegato del presente regolamento sono aggiunti come allegati da I a IV.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Quantitativi massimi annui di prodotti trasformati
che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro di un commercio
regionale e di spedizioni tradizionali dai dom (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 16)
Riunione
[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]
Codice NC |
Verso la CE |
Verso paesi terzi |
1005 90 00 |
— |
250 000 |
1101 00 |
— |
5 000 000 |
1507 90 90 |
— |
*38 000 |
1508 90 90 |
— |
*2 000 |
1512 11 91 |
— |
*250 000 |
1515 29 90 |
— |
*5 000 |
2103 90 90 |
— |
15 000 |
2203 00 |
*2 530 |
— |
2309 90 |
— |
8 000 000 |
Martinica
[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]
Codice NC |
Verso la CE |
Verso paesi terzi |
0403 10 |
— |
3 276 |
1101 00 |
— |
269 500 |
2309 90 |
— |
350 000 |
Guadalupa
[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]
Codice NC |
Verso la CE |
Verso paesi terzi |
1101 00 |
— |
500 000 |
2309 90 |
— |
500 000 |
ALLEGATO II
Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati
nel quadro di un commercio regionale dai dom (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 16)
Riunione: Maurizio, Madagascar, Mayotte e Comore
Martinica: Piccole Antille (*)
Guadalupa: Piccole Antille (*)
Guiana francese: Brasile, Surinam e Guiana
(*) Piccole Antille: Isole Vergini, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Trinidad e Tobago, Sint Maarten, Anguilla.
ALLEGATO III
Quantitativi massimi annui di prodotti trasformati
che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro di un commercio regionale
e di spedizioni tradizionali dalle Azzorre e da Madera (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 17)
Azzorre
[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]
Codice NC |
Verso la CE |
Verso paesi terzi |
1905 90 45 |
— |
50 000 |
2203 00 |
— |
*100 000 |
Madera
[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]
Codice NC |
Verso la CE |
Verso paesi terzi |
0401 |
— |
1 000 000 |
1101 00 |
60 000 |
600 000 |
1102 20 |
3 000 |
500 000 |
1704 |
4 600 |
10 000 |
1902 19 |
25 500 |
600 000 |
1905 |
18 200 |
300 000 |
2009 |
3 800 |
— |
2202 |
*18 700 |
*3 000 000 |
2203 00 |
*2 500 |
*1 000 000 |
2208 |
*9 000 |
*20 000 |
ALLEGATO IV
Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro di un commercio regionale dalle Azzorre e da Madera (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 17)
Azzorre: Marocco, Capo Verde e Guinea-Bissau
Madera: Marocco, Capo Verde e Guinea-Bissau.»