§ 14.1.70 – Regolamento 16 marzo 2004, n. 489.
Regolamento (CE) n. 489/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:16/03/2004
Numero:489


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.1.70 – Regolamento 16 marzo 2004, n. 489.

Regolamento (CE) n. 489/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

(G.U.U.E. 17 marzo 2004, n. L 79).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), in particolare l'articolo 22 e l'articolo 26, secondo comma,

     visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima), in particolare l'articolo 34 e l'articolo 38, secondo comma,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), in particolare l'articolo 20 e l'articolo 24, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione prevede all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, per quanto riguarda, rispettivamente, i dipartimenti francesi d'oltremare e le Azzorre e Madera, che i trasformatori possano esportare, nel quadro di un commercio regionale, o di spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, entro i limiti annuali dei quantitativi che devono essere determinati dalla Commissione.

     (2) Occorre fissare, nel regolamento (CE) n. 20/2002, i quantitativi massimi annui che possono essere esportati o spediti dai dipartimenti francesi d'oltremare dalle Azzorre e da Madera sulla base delle stime fornite dagli Stati membri interessati.

     (3) È opportuno determinare, in particolare secondo un criterio di prossimità geografica, i paesi terzi destinatari delle esportazioni effettuate nell'ambito del commercio regionale provenienti dai dipartimenti francesi d'oltremare, dalle Azzorre e da Madera nonché prevedere misure appropriate per controllare tali operazioni e applicare le sanzioni necessarie.

     (4) Secondo l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 20/2002, l'autorizzazione ad esportare o a spedire prodotti trasformati non contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento è subordinata ad un'attestazione del trasformatore in cui quest'ultimo dichiara che i prodotti trasformati da esportare o da spedire non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento. Occorre precisare le sanzioni applicabili in caso di falsa dichiarazione.

     (5) Il regolamento (CE) n. 20/2002 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei pertinenti comitati di gestione,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 20/2002 è modificato nel modo seguente:

     1) L'articolo 16 è modificato nel modo seguente:

     a) Il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente:

     i) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Il trasformatore che ha dichiarato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la sua intenzione di esportare nel quadro del commercio regionale o di spedire nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato I e verso i paesi terzi elencati nell'allegato II. Le autorità competenti prendono i necessari provvedimenti per garantire che dette operazioni non eccedano i quantitativi annui fissati.»;

     ii) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

     «I trasformatori che hanno esportato i prodotti di cui al primo comma nel quadro del commercio regionale verso paesi terzi che figurano nell'allegato II devono presentare i documenti previsti dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti che ove necessario esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore.»;

     b) al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma. Se del caso esse esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore.»;

     c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     «3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato I, possono dare luogo ad un'esportazione nel quadro del commercio regionale o ad una spedizione tradizionale devono rispondere, mutatis mutandis, alle condizioni di trasformazione previste dalle disposizioni in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, precisate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e nel regolamento (CEE) n. 2454/93, ad esclusione di tutte le manipolazioni usuali.»

     2) L'articolo 17 è modificato nel modo seguente:

     a) il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente:

     i) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Il trasformatore che ha dichiarato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la sua intenzione di esportare nel quadro del commercio regionale o di spedire nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato III e verso i paesi terzi elencati nell'allegato IV. Le autorità competenti prendono i necessari provvedimenti per garantire che dette operazioni non eccedano i quantitativi annui fissati.»;

     ii) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

     «I trasformatori che hanno esportato i prodotti di cui al primo comma nel quadro del commercio regionale verso paesi terzi che figurano nell'allegato IV devono presentare i documenti previsti dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti che ove necessario esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore.»;

     b) al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma. Se del caso esse esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore.»;

     c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     «3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato III, possono dare luogo ad un'esportazione nel quadro del commercio regionale o ad una spedizione tradizionale devono rispondere, mutatis mutandis, alle condizioni di trasformazione previste dalle disposizioni in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, precisate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e nel regolamento (CEE) n. 2454/93, ad esclusione di tutte le manipolazioni usuali.»

     3) L'articolo 19 è modificato nel modo seguente:

     a) il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Il trasformatore che ha dichiarato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la sua intenzione di esportare o di spedire nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato V. Le autorità competenti prendono i necessari provvedimenti per garantire che dette operazioni non eccedano i quantitativi annui fissati.»;

     b) al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma. Se del caso esse esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore.»;

     c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     «3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato V, possono dare luogo ad un'esportazione tradizionale o ad una spedizione tradizionale devono rispondere, mutatis mutandis, alle condizioni di trasformazione previste dalle disposizioni in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, precisate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e nel regolamento (CEE) n. 2454/93, ad esclusione di tutte le manipolazioni usuali.»

     4) Nell'allegato l'indicazione «Allegato» è sostituita da «Allegato V».

     5) I testi che figurano nell'allegato del presente regolamento sono aggiunti come allegati da I a IV.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

 

Quantitativi massimi annui di prodotti trasformati

che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro di un commercio

regionale e di spedizioni tradizionali dai dom (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 16)

 

Riunione

 

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

 

Codice NC

Verso la CE

Verso paesi terzi

 

1005 90 00

 

 

250 000

 

1101 00

 

 

5 000 000

 

1507 90 90

 

 

*38 000

 

1508 90 90

 

 

*2 000

 

1512 11 91

 

 

*250 000

 

1515 29 90

 

 

*5 000

 

2103 90 90

 

 

15 000

 

2203 00

 

*2 530

 

 

2309 90

 

 

8 000 000

 

 

 

Martinica

 

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

 

Codice NC

Verso la CE

Verso paesi terzi

 

0403 10

 

 

3 276

 

1101 00

 

 

269 500

 

2309 90

 

 

350 000

 

 

Guadalupa

 

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

 

Codice NC

Verso la CE

Verso paesi terzi

 

1101 00

 

 

500 000

 

2309 90

 

 

500 000

 

 

ALLEGATO II

 

 

Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati

nel quadro di un commercio regionale dai dom (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 16)

 

     Riunione: Maurizio, Madagascar, Mayotte e Comore

 

     Martinica: Piccole Antille (*)

 

     Guadalupa: Piccole Antille (*)

 

     Guiana francese: Brasile, Surinam e Guiana

 

(*) Piccole Antille: Isole Vergini, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Trinidad e Tobago, Sint Maarten, Anguilla.

 

 

ALLEGATO III

 

Quantitativi massimi annui di prodotti trasformati

che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro di un commercio regionale

e di spedizioni tradizionali dalle Azzorre e da Madera (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 17)

 

Azzorre

 

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

 

Codice NC

Verso la CE

Verso paesi terzi

 

1905 90 45

 

 

50 000

 

2203 00

 

 

*100 000

 

 

Madera

 

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

 

Codice NC

Verso la CE

Verso paesi terzi

 

0401

 

 

1 000 000

 

1101 00

 

60 000

 

600 000

 

1102 20

 

3 000

 

500 000

 

1704

 

4 600

 

10 000

 

1902 19

 

25 500

 

600 000

 

1905

 

18 200

 

300 000

 

2009

 

3 800

 

 

2202

 

*18 700

 

*3 000 000

 

2203 00

 

*2 500

 

*1 000 000

 

2208

 

*9 000

 

*20 000

 

 

ALLEGATO IV

 

Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro di un commercio regionale dalle Azzorre e da Madera (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 17)

 

     Azzorre: Marocco, Capo Verde e Guinea-Bissau

     Madera: Marocco, Capo Verde e Guinea-Bissau.»