§ 13.2.107 - Decisione 22 giugno 2006, n. 429.
Decisione n. 2006/429/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:22/06/2006
Numero:429


Sommario
Art. 1.      L’allegato della decisione n. 2004/452/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 13.2.107 - Decisione 22 giugno 2006, n. 429.

Decisione n. 2006/429/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 24 giugno 2006, n. L 172).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici, nell’intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, persegue l’obiettivo di stabilire le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso ai dati riservati trasmessi all’autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l’autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.

     (2) Con la decisione n. 2004/452/CE, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici, la Commissione ha compilato un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici.

     (3) Il dipartimento di Scienze politiche del Baruch College della City University of New York (Stato di New York, Stati Uniti d’America), la Banca centrale tedesca, l’unità Analisi occupazionale della direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità della Commissione europea, la Banca mondiale e l’Università di Tel Aviv (Israele) sono da considerarsi come enti che soddisfano le condizioni sopraindicate e vanno pertanto inseriti nell’elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002.

     (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     L’allegato della decisione n. 2004/452/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

«ALLEGATO

Enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici

 

     Banca centrale europea

     Banca centrale spagnola

     Banca centrale italiana

     University of Cornell (Stato di New York, Stati Uniti d’America)

     Dipartimento di Scienze politiche, Baruch College, The City University of New York (Stato di New York, Stati Uniti d’America)

     Banca centrale tedesca

     Unità Analisi occupazionale, direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità della Commissione europea

     Università di Tel Aviv (Israele)

     Banca mondiale»