Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/08/1999 |
Numero: | 301 |
Sommario |
Art. 1. Requisiti e modalità per l'inquadramento |
Art. 2. Variazioni organiche |
Art. 3. Copertura finanziaria |
§ 98.1.27198 - Legge 17 agosto 1999, n. 301. [1]
Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa
(G.U. 31 agosto 1999, n. 204)
Art. 1. Requisiti e modalità per l'inquadramento
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della
2. L'assunzione in servizio dei dipendenti di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa individuazione della corrispondenza tra i compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro dell'interessato ed i profili professionali, le aree di inquadramento e i livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, da effettuare con decreto del Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.
Art. 2. Variazioni organiche
1. Il Ministro della difesa, fermo restando il quadro della riduzione degli organici a quarantatremila unità, stabilito dall'articolo 1 del
Art. 3. Copertura finanziaria
1. Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.750 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Le somme attualmente destinate al pagamento degli oneri relativi ai contratti a termine di cui all'articolo 1, comma 1, pari a lire 4.800 milioni in ragione d'anno, confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, con vincolo di destinazione al pagamento degli oneri relativi ai contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del