§ 38.10.286 - L. 2 luglio 2004, n. 164.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:02/07/2004
Numero:164


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 38.10.286 - L. 2 luglio 2004, n. 164.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

(G.U. 3 luglio 2004, n. 154)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 113

 

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "all'adeguamento funzionale ed al miglioramento della sicurezza" sono sostituite dalle seguenti:

"all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana";

al comma 2, le parole da: "con decreto" fino a: "sessanta" sono sostituite dalle seguenti: ", sentita la regione Emilia-Romagna, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta";

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi complementari a quelli di cui al comma 1, il comune di Parma e i comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma possono adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un programma integrato contenente gli ulteriori interventi di adeguamento infrastrutturale e logistico dei territori interessati, con particolare riferimento ai collegamenti con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, nonchè le attività convegnistiche e istituzionali funzionali all'insediamento dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare".

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - 1. Per ulteriori interventi a favore del comune di Parma è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000 per l'anno 2004, di cui euro 16.000.000 per il potenziamento, l'adeguamento e il telerilevamento del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento ai collegamenti infrastrutturali con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, e il potenziamento del trasporto individuale con mezzi ecologici a basso impatto ambientale, euro 3.500.000 per il potenziamento e l'adeguamento delle isole ecologiche e la realizzazione di un progetto di gestione integrata dei rifiuti urbani, ed euro 500.000 per la realizzazione di infrastrutture per attività convegnistiche nei comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, iscritta sul fondo unico "investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004.

2. Con successivo accordo di programma, da stipulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Emilia-Romagna e il comune di Parma, sono individuati gli specifici interventi, le modalità di esecuzione e di trasferimento delle risorse".