Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/05/1987 |
Numero: | 225 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 98.1.12393 - D.M. 16 maggio 1987, n. 225. [1]
Disposizioni sulle caratteristiche normalizzate del marchio particolare da applicare sui sigilli dei cronotachigrafi, nonchè sui tempi e le modalità per la sostituzione dei marchi già in dotazione.
(G.U. 9 giugno 1987, n. 132)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il
Vista la
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1979, concernente le condizioni e le modalità per la concessione ad officine e montatori dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 luglio 1979;
Visto il
Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del citato
Decreta:
1. Il marchio particolare previsto dall'art. 10, comma 3, del
2. Il marchio particolare è apposto mediante punzoni in acciaio temperato a tenaglia o a percussione, ed è realizzato in incavo.
3. L'impronta del marchio particolare è costituita dalla parola "MICA", dalla sigla automobilistica della provincia in cui ha sede la ditta autorizzata, e dal numero identificativo assegnato alla stessa con il provvedimento di autorizzazione al montaggio e alla riparazione di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1979.
1. I marchi particolari aventi caratteristiche non conformi, a quelle normalizzate di cui all'art. 1, già assegnati in applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 maggio 1979 alle ditte autorizzate al montaggio e alla riparazione dei cronotachigrafi CEE, possono essere utilizzati fino al 30 novembre 1987.
2. L'assegnazione di marchi particolari normalizzati, in sostituzione di quelli già in dotazione in forza di autorizzazioni rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del
3. La domanda di assegnazione di un nuovo marchio particolare normalizzato prevista dal comma precedente, da presentare, tramite l'Ufficio metrico della provincia in cui la ditta ha la propria sede, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione XII Ufficio centrale metrico, deve essere corredata:
delle fotocopie delle ricevute o delle attestazioni di pagamento per gli anni 1986 e 1987 della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 9 della
di fotocopia dell'autorizzazione che abilita al montaggio o alla riparazione di cronotachigrafi CEE;
dei disegni identificativi dei punzoni sui quali sarà riportata l'impronta del marchio particolare di cui si chiede l'approvazione.
4. Il provvedimento di assegnazione di un nuovo marchio particolare è rilasciato dalla Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, e deve essere esibito, ove richiesto, quale parte integrante dell'autorizzazione di cui la ditta è titolare, agli organi di sorveglianza di cui alla
1. Lo smarrimento o il furto di un punzone recante un marchio particolare assegnato ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere comunicato alla Direzione generale di cui all'art. 2, comma 3, entro il quinto giorno dalla data dello smarrimento o del furto, e comporta il rilascio di una nuova autorizzazione e l'attribuzione di un nuovo marchio particolare.
1. E' abrogato l'art. 5 del decreto ministeriale 24 maggio 1979.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
(Omissis)
[1] Abrogato dall'art. 25 del D.M. 23 febbraio 2023.