§ 98.1.12393 - D.M. 16 maggio 1987, n. 225.
Disposizioni sulle caratteristiche normalizzate del marchio particolare da applicare sui sigilli dei cronotachigrafi, nonchè sui tempi e le [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/05/1987
Numero:225


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 98.1.12393 - D.M. 16 maggio 1987, n. 225. [1]

Disposizioni sulle caratteristiche normalizzate del marchio particolare da applicare sui sigilli dei cronotachigrafi, nonchè sui tempi e le modalità per la sostituzione dei marchi già in dotazione.

(G.U. 9 giugno 1987, n. 132)

 

     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

     Visto il regolamento CEE n. 3821/85 del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo (cronotachigrafo) nel settore dei trasporti su strada;

     Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727, concernente l'attuazione del regolamento CEE n. 1463/70, sostituito dal regolamento CEE n. 3821/85 precitato;

     Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1979, concernente le condizioni e le modalità per la concessione ad officine e montatori dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 luglio 1979;

     Visto il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale;

     Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del citato decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, le caratteristiche normalizzate del marchio particolare da apporre sui sigilli dei cronotachigrafi, nonchè i tempi e le modalità per la sostituzione dei marchi già in dotazione;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     1. Il marchio particolare previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, che le officine e i montatori autorizzati al montaggio e alla riparazione di cronotachigrafi CEE devono apporre sui prescritti sigilli, ha forma circolare e le caratteristiche normalizzate identificate nell'allegato del presente decreto.

     2. Il marchio particolare è apposto mediante punzoni in acciaio temperato a tenaglia o a percussione, ed è realizzato in incavo.

     3. L'impronta del marchio particolare è costituita dalla parola "MICA", dalla sigla automobilistica della provincia in cui ha sede la ditta autorizzata, e dal numero identificativo assegnato alla stessa con il provvedimento di autorizzazione al montaggio e alla riparazione di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1979.

 

          Art. 2.

     1. I marchi particolari aventi caratteristiche non conformi, a quelle normalizzate di cui all'art. 1, già assegnati in applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 maggio 1979 alle ditte autorizzate al montaggio e alla riparazione dei cronotachigrafi CEE, possono essere utilizzati fino al 30 novembre 1987.

     2. L'assegnazione di marchi particolari normalizzati, in sostituzione di quelli già in dotazione in forza di autorizzazioni rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, deve essere richiesta dalle ditte interessate, pena la decadenza dell'autorizzazione, entro il 30 giugno 1987.

     3. La domanda di assegnazione di un nuovo marchio particolare normalizzato prevista dal comma precedente, da presentare, tramite l'Ufficio metrico della provincia in cui la ditta ha la propria sede, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione XII Ufficio centrale metrico, deve essere corredata:

     delle fotocopie delle ricevute o delle attestazioni di pagamento per gli anni 1986 e 1987 della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 9 della legge 13 novembre 1978, n. 727;

     di fotocopia dell'autorizzazione che abilita al montaggio o alla riparazione di cronotachigrafi CEE;

     dei disegni identificativi dei punzoni sui quali sarà riportata l'impronta del marchio particolare di cui si chiede l'approvazione.

     4. Il provvedimento di assegnazione di un nuovo marchio particolare è rilasciato dalla Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, e deve essere esibito, ove richiesto, quale parte integrante dell'autorizzazione di cui la ditta è titolare, agli organi di sorveglianza di cui alla legge 13 novembre 1978, n. 727.

 

          Art. 3.

     1. Lo smarrimento o il furto di un punzone recante un marchio particolare assegnato ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere comunicato alla Direzione generale di cui all'art. 2, comma 3, entro il quinto giorno dalla data dello smarrimento o del furto, e comporta il rilascio di una nuova autorizzazione e l'attribuzione di un nuovo marchio particolare.

 

          Art. 4.

     1. E' abrogato l'art. 5 del decreto ministeriale 24 maggio 1979.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 25 del D.M. 23 febbraio 2023.