§ 98.1.9354 - D.M. 21 giugno 1991, n. 286.
Regolamento recante la sostituzione dell'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/06/1991
Numero:286


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della [...]
Art. 2. Costituzione di altre commissioni mediche locali      1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, possono essere costituite con le modalità di cui all'art. 1 del presente decreto, su richiesta del sindaco, [...]
Art. 3. Disposizioni transitorie      1. Le attuali commissioni mediche provinciali di cui all'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione [...]


§ 98.1.9354 - D.M. 21 giugno 1991, n. 286.

Regolamento recante la sostituzione dell'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, in materia di commissioni mediche locali.

(G.U. 2 settembre 1991, n. 205)

 

 

     IL MINISTRO DEI TRASPORTI

     di concerto con

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto il comma 1 dell'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394;

     Visto l'art. 16, commi secondo e terzo, della predetta legge, con il quale è data facoltà al Ministro dei trasporti di emanare di concerto con il Ministro della sanità decreti di modifica, tra l'altro, degli articoli da 470 a 485 del regolamento per l'esecuzione del testo unico di cui sopra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituiti con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202;

     Visto il decreto ministeriale n. 263 emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità il 23 giugno 1988, con cui sono stati sostituiti gli articoli 470, 471, 472, 473, 474, e 475 nonchè abrogati gli articoli 482, 483, 484 e 485, del citato regolamento;

     Visto il decreto ministeriale n. 419 emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità il 27 settembre 1988, con cui sono stati sostituiti gli articoli 476, 477, 478, 479 e 480 del citato regolamento;

     Considerata la necessità di provvedere alla modifica dell'art. 481 del più volte citato regolamento relativo alla composizione ed alle modalità di funzionamento delle commissioni mediche locali di cui all'art. 4 della citata legge 18 marzo 1988, n. 111;

     Udito il parere espresso dal comitato tecnico di cui all'art. 81, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, istituito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità 23 giugno 1988;

     Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere espresso dall'adunanza generale del Consiglio di Stato reso in data 12 luglio 1990;

     Esperita la procedura prevista dalla sopra citata legge n. 400/88, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 6953/4630 dell'8 novembre 1990;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, e modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, è sostituito dal seguente:

     "Art. 481 (Commissioni mediche locali).— 1. Il presidente della commissione medica locale è nominato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità su designazione del presidente dell'unità sanitaria locale ove tale commissione medica locale opera.

     2. Il presidente di tale commissione deve essere il medico responsabile dell'ufficio medico legale ove esistente ovvero in mancanza di detto ufficio il medico responsabile del settore cui secondo le disposizioni interne siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia.

     3. La commissione è composta di altri due membri effettivi e di due supplenti ricompresi fra i medici di cui all'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e sostituito dall'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

     4. Tali medici, tutti in attività di servizio, sono designati dalle amministrazioni competenti. I due membri, effettivi o supplenti, partecipanti alle sedute della commissione, devono appartenere ad amministrazioni diverse.

     5. Qualora l'accertamento medico sia richiesto da mutilati e minorati fisici, la composizione della commissione medica locale è integrata da un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione, nonchè da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione.

     6. Il presidente, sulla base delle designazioni ricevute, costituisce la commissione medica locale e può designare a presiederla in caso di assenza o impedimento, un vice presidente scelto tra i medici effettivi componenti tale organo medico collegiale. In tal caso il vicepresidente è sostituito da uno dei supplenti.

     7. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure d'istituti medici specialistici, appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.

     8. La commissione medica locale opera presso idonei locali dell'unità sanitaria locale, facilmente accessibili, anche per i portatori di handicap senza alcun onere per la commissione medesima.

     9. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste nonchè assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'unità sanitaria locale.

     10. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute, curando altresì la convocazione di coloro che debbono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta può essere assistito a sue spese durante la visita da un medico di fiducia.

     11. Nel caso previsto dall'art. 81, quarto comma, lettera d), del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e sostituito dall'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, in cui l'accertamento viene richiesto alle commissioni mediche locali, dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale all'uopo indicata e comunicato all'autorità richiedente.

     12. L'esito dei giudizi di non idoneità delle commissioni mediche locali, deve essere comunicato alle prefetture di residenza dei soggetti esaminati se relativi a patenti da rilasciarsi per la prima volta oppure alle prefetture che hanno rilasciato le patenti negli altri casi, e al centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile territorialmente competenti.

     13. I certificati debbono essere compilati in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, ai quali abilita la patente richiesta e, se necessario possono essere integrati da fogli aggiuntivi.

     14. I giudizi delle commissioni mediche locali possono anche essere formulati a maggioranza. In tali casi il motivo del dissenso deve essere espresso sui certificati.

     15. I certificati delle commissioni mediche locali debbono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero se inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     16. Entro la fine di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, ha l'obbligo di inviare al Ministero dei trasporti ed a quello della sanità una dettagliata relazione sul funzionamento di tale organo, relativo all'anno precedente sul numero e tipo di visite mediche effettuate per sedute e quant'altro ritenuto necessario.

     17. Con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del tesoro da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonchè le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime".

 

          Art. 2. Costituzione di altre commissioni mediche locali

     1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, possono essere costituite con le modalità di cui all'art. 1 del presente decreto, su richiesta del sindaco, più commissioni mediche locali nei capoluoghi di provincia, con il limite di una commissione per almeno ogni milione di abitanti residenti.

     2. In ogni provincia possono essere costituite altre commissioni mediche locali, una per ogni 500.000 abitanti, esclusi quelli del capoluogo sempre con le modalità di cui all'art. 1 del presente decreto. Tali commissioni sono costituite su richiesta del sindaco del comune di maggiore importanza, per numero di abitanti residenti, sede di unità sanitaria locale.

     3. L'istituzione delle commissioni mediche locali di cui ai commi precedenti del presente articolo è subordinato all'accertamento del Ministero dei trasporti e del Ministero della sanità dell'esistenza di obiettive condizioni che giustifichino l'istituzione delle commissioni stesse.

 

          Art. 3. Disposizioni transitorie

     1. Le attuali commissioni mediche provinciali di cui all'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, e modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, cessano di funzionare non appena saranno costituite ed insediate le commissioni mediche locali con le modalità di cui all'art. 1 del presente decreto.

     2. Fino all'emanazione del decreto previsto al comma 17 dell'art. 1 restano in vigore gli importi dei diritti dovuti dagli utenti stabiliti con il decreto del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro e della sanità il 25 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 1986.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.