§ 98.1.30935 - D.P.R. 15 marzo 1984, n. 202.
Modifiche di taluni articoli del regolamento d'esecuzione del codice stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/03/1984
Numero:202


Sommario
Art. 1.      L'art. 473 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 [...]
Art. 2.      L'ultimo comma dell'art. 477 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con l'art. 8 del decreto del Presidente della [...]
Art. 3.      L'art. 484 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 [...]
Art. 4.      Gli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, sono sostituiti dagli allegati A e B del presente decreto


§ 98.1.30935 - D.P.R. 15 marzo 1984, n. 202.

Modifiche di taluni articoli del regolamento d'esecuzione del codice stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995.

(G.U. 6 giugno 1984, n. 154)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

     Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

     Visto l'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984;

     Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, della difesa e della sanità;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     L'art. 473 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente:

     "Art. 473. Requisiti uditivi. - Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B ed F occorre percepire per ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza. La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito, monoaurali o binaurali, purché tollerati. Le caratteristiche tecniche della protesi devono essere attestate dal costruttore con certificazione da esibire al medico che procede all'accertamento dell'idoneità fisica.

     Per conseguire la patente di guida per autoveicoli della categoria C occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza, senza far uso di apparecchi correttivi dell'udito.

     Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categoria D ed E occorre percepire da ciascun orecchio la voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza, senza far uso di apparecchi correttivi dell'udito".

 

          Art. 2.

     L'ultimo comma dell'art. 477 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è abrogato.

 

          Art. 3.

     L'art. 484 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente:

     "Art. 484. Requisiti uditivi. - Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B ed F è sufficiente percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di un metro di distanza. La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito, monoaurali binaurali, purché tollerati. Le caratteristiche tecniche della protesi non già prescritta devono essere attestate dal costruttore con certificazione da esibire al medico che procede all'accertamento dell'idoneità fisica.

     Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli della categoria C è sufficiente percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza, senza far uso di apparecchi correttivi dell'udito.

     Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E è sufficiente percepire la voce di conversazione con fonemi combinati alla distanza di otto metri complessivamente ed a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, senza far uso di apparecchi correttivi dell'udito.

     Coloro che non posseggono i requisiti uditivi di cui al precedente comma primo possono ottenere la conferma della validità e la revisione, quali minorati, della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, muniti, sul lato destro, di un secondo specchio retrovisore di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio d'obbligo sul lato sinistro.

     I minorati di cui al comma precedente possono ottenere la conferma della validità e la revisione della patente di guida della categoria B abilitante alla guida di macchine agricole, carrelli nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, di tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti".

 

          Art. 4.

     Gli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, sono sostituiti dagli allegati A e B del presente decreto.

 

 

     Allegato A

     (Omissis)

 

     Allegato B

     (Omissis)