§ 3.3.97 - R.R. 3 luglio 2007, n. 7.
Disciplina per la concessione del premio unico per l’attività di pesca professionale di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:03/07/2007
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Intensità del premio)
Art. 3.  (Beneficiari)
Art. 4.  (Procedimento amministrativo)
Art. 5.  (Impegni del richiedente)


§ 3.3.97 - R.R. 3 luglio 2007, n. 7. [1]

Disciplina per la concessione del premio unico per l’attività di pesca professionale di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l’esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell’acquacoltura).

(B.U. 11 luglio 2007, n. 31)

 

Art. 1. (Oggetto)

     1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera t) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l’esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell’acquacoltura), la concessione del premio unico per l’attività di pesca professionale.

     2. Il premio unico per l’attività di pesca professionale è finalizzato a favorire la diffusione delle attività di pesca professionale nelle acque interne della regione da parte di giovani.

 

     Art. 2. (Intensità del premio)

     1. Il premio di cui all’articolo 1 è concesso con un’unica quota in un triennio, in regime de minimis, entro il limite indicato dal regolamento CE 1860 del 6 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le richieste ammissibili sono soddisfatte nei limiti individuali stabiliti, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili previste dagli articoli 4 e 7 della l.r. 14/2005.

 

     Art. 3. (Beneficiari)

     1. Possono beneficiare del premio unico per l’attività di pesca professionale imprenditori ittici

singoli che alla data di presentazione della domanda:

     a) hanno un’età compresa tra sedici anni compiuti e quaranta anni non compiuti;

     b) sono in possesso della licenza per l’esercizio della pesca professionale;

     c) hanno presentato domanda di rilascio per il rilascio della licenza per l’esercizio della pesca professionale e la conseguano entro il termine di un anno dalla concessione dell’aiuto;

     2. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

 

     Art. 4. (Procedimento amministrativo)

     1. La Provincia competente, ai sensi dell’articolo 21, comma 3 della l.r. 14/2005, disciplina il procedimento amministrativo concernente i termini e le modalità relativi alla presentazione delle domande nonché la concessione e la liquidazione del premio unico di cui all’articolo 1.

     2. Al fine della concessione del premio, la Provincia competente tiene conto almeno dei seguenti criteri di priorità:

     a) socio di una società cooperativa di imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale;

     b) residenza in comuni ricadenti lungo le sponde dei bacini lacustri umbri.

 

     Art. 5. (Impegni del richiedente)

     1. Il richiedente, ai fini della liquidazione del premio è tenuto a svolgere l’attività di pesca professionale per la durata minima di tre anni dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca dello stesso.

     2. Ai fini del decorso del triennio di cui al comma 1 sono computabili anche i periodi riferiti ai casi di:

     a) riconoscimento di gravi danni ai bacini lacustri a seguito di epidemie, di calamità naturali o di avversità meteoriche ovvero ecologiche di carattere eccezionale che impediscono l’esercizio della pesca professionale;

     b) divieto di pesca professionale.


[1] Abrogato dall'art. 53 della L.R. 22 ottobre 2008, n. 15.