§ 3.3.84 - L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.
Norme per l’esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell’acquacoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:22/02/2005
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Competenze della Regione).
Art. 4.  (Competenze delle province).
Art. 5.  (Competenze dell’ARPA).
Art. 6.  (Commissione consultiva).
Art. 7.  (Programma regionale per la pesca professionale e l’acquacoltura).
Art. 8.  (Attività di pesca professionale).
Art. 9.  (Registro dei pescatori professionali).
Art. 10.  (Pescaturismo e ittiturismo).
Art. 11.  (Tipologia degli interventi per la pesca professionale).
Art. 12.  (Beneficiari).
Art. 13.  (Prelievo a fini scientifici e novellame).
Art. 14.  (Impianti di acquacoltura).
Art. 15.  (Tipologia degli interventi per l’acquacoltura).
Art. 16.  (Beneficiari).
Art. 17.  (Vigilanza).
Art. 18.  (Controlli sanitari).
Art. 19.  (Sanzioni amministrative).
Art. 20.  (Sanzioni amministrative accessorie).
Art. 21.  (Norme regolamentari).
Art. 22.  (Modificazioni della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44).
Art. 23.  (Norme finali e transitorie).
Art. 24.  (Norma finanziaria).


§ 3.3.84 - L.R. 22 febbraio 2005, n. 14. [1]

Norme per l’esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell’acquacoltura.

(B.U. 16 marzo 2005, n. 12).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. Con la presente legge la Regione, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell’ambiente e dei consumatori e in armonia con gli indirizzi del documento annuale di programmazione (DAP), disciplina le attività di pesca professionale e di acquacoltura al fine di:

     a) promuovere la tutela e lo sviluppo del settore;

     b) diversificare le potenzialità produttive del territorio;

     c) incentivare la multifunzionalità delle imprese del settore;

     d) incrementare la fauna ittica autoctona;

     e) valorizzare i prodotti ittici;

     f) promuovere azioni di riequilibrio e conservazione degli ecosistemi acquatici.

     2. La Regione riconosce il valore sociale svolto dalla pesca professionale per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, per la salvaguardia del patrimonio di tradizioni, conoscenze e risorse e per la tutela paesaggistica degli ecosistemi lacustri.

     3. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali ad esclusione di quelle piovane raccolte in invasi o cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge e dei regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni:

     a) pesca professionale: attività di cattura e prelievo di specie viventi nelle acque lacustri esercitata a fini economici mediante attrezzi a ciò destinati;

     b) pesca sportiva: attività di cattura e/o prelievo di specie viventi nelle acque interne esercitata da soggetti autorizzati nel tempo libero senza scopo di lucro;

     c) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici esercitate a fini economici;

     d) pesca scientifica: attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti autorizzati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata;

     e) novellame: esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nelle acque interne, non pervenuti alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all’articolo 21, comma 2;

     f) imprenditore ittico: soggetto che in forma singola, associata o societaria esercita la pesca professionale e/o l’acquacoltura. L’imprenditore ittico, fatte salve più favorevoli disposizioni di legge, è equiparato all’imprenditore agricolo.

 

     Art. 3. (Competenze della Regione).

     1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

     a) indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività dei settori disciplinati dalla presente legge;

     b) ricerca e sperimentazione a supporto della programmazione;

     c) rapporti con le Autorità di Bacino;

     d) regolamentazione della pesca-turismo e dell’ittiturismo;

     e) regolamentazione del monitoraggio di cui all’articolo 5;

     f) regolamentazione dei programmi di controllo di cui all’articolo 18, comma 2;

     g) regolamentazione del premio unico di cui all’articolo 11, comma 1, lettera t).

 

     Art. 4. (Competenze delle province).

     1. Le province:

     a) approvano e trasmettono alla Regione i piani annuali provinciali d’intervento nel settore della pesca professionale e dell’acquacoltura in armonia con gli indirizzi impartiti dal programma regionale, nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate dal programma stesso;

     b) gestiscono i piani provinciali ed esercitano i controlli tecnici ed amministrativi circa il corretto impiego delle risorse per l’attuazione degli interventi previsti dai piani medesimi;

     c) rilasciano le licenze di pesca professionale;

     d) rilasciano le autorizzazioni per prelievi a scopo scientifico;

     e) esprimono ai comuni il parere obbligatorio ma non vincolante per le autorizzazioni degli impianti di acquacoltura;

     f) rilasciano le concessioni di cui all’articolo 8, comma 2;

     g) trasmettono alla Regione entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria sull’attuazione dei rispettivi piani, riferita all’anno precedente.

 

     Art. 5. (Competenze dell’ARPA).

     1. L’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) provvede al:

     a) monitoraggio della qualità delle acque soggette alla disciplina della presente legge;

     b) monitoraggio dell’impatto ambientale degli impianti di acquacoltura.

 

     Art. 6. (Commissione consultiva).

     1. È istituita la Commissione consultiva per la pesca professionale e l’acquacoltura, di seguito denominata Commissione, così composta:

     a) il dirigente del Servizio Qualificazione delle produzioni animali o suo delegato, con funzioni di Presidente;

     b) il dirigente del Servizio Prevenzione e sanità pubblica o suo delegato;

     c) il dirigente del Servizio Programmazione forestale faunistica venatoria ed economia montana o suo delegato;

     d) un rappresentante designato da ciascuna delle province;

     e) un rappresentante designato dall’Università degli studi di Perugia;

     f) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni del settore dell’acquacoltura e della pesca professionale che opera a livello regionale;

     g) un rappresentante designato dall’ARPA;

     h) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, uno espressione dei comuni rivieraschi dei laghi ed uno espressione dei comuni rivieraschi dei fiumi.

     2. La Commissione è costituita con atto della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura e continua comunque la propria attività fino al rinnovo degli organi regionali.

     3. La Commissione esprime pareri e proposte su iniziative, indagini e studi relativi ai settori disciplinati dalla presente legge.

     4. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati anche altri esperti.

     5. La Commissione adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

     6. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 7. (Programma regionale per la pesca professionale e l’acquacoltura).

     1. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’articolo 6, predispone il Programma regionale per la pesca professionale e l’acquacoltura, di seguito denominato Programma, di durata triennale.

     2. Il Programma:

     a) analizza la situazione del settore in ambito regionale;

     b) fissa gli obbiettivi che si intendono perseguire;

     c) individua le tipologie di intervento finanziabili tra quelle descritte negli articoli 11 e 15 e ne fissa le relative priorità;

     d) determina le risorse finanziarie complessive da destinare all’attuazione del programma, ripartendole tra pesca professionale e acquacoltura, e specificando in particolare quelle relative alla sua prima annualità;

     e) ripartisce le risorse finanziarie fra le province definendone i criteri di riparto e le relative procedure di assegnazione;

     f) determina, in caso di mancata presentazione di programmi da parte di una o ambedue le province, ovvero di presentazione di programmi che non raggiungano la quota di risorse alle stesse destinate, le modalità di rimodulazione dei finanziamenti a valere per le successive annualità.

     3. Il Programma indica il quadro finanziario, annualmente aggiornato, in relazione alle dirette risorse regionali rese disponibili ed a quelle aggiuntive di provenienza comunitaria e nazionale.

     4. Il Programma definisce e sostiene lo studio e il monitoraggio dei dati produttivi dei settori.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA PESCA PROFESSIONALE

 

     Art. 8. (Attività di pesca professionale).

     1. L’esercizio della pesca professionale è esercitato esclusivamente da imprenditori ittici in possesso della licenza rilasciata dalla provincia competente.

     2. Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio ittico, l’esercizio della pesca professionale può essere riservato mediante concessioni a favore di pescatori associati in cooperative o consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi. La concessione individua l’estensione della riserva e ha durata non superiore a dieci anni.

     3. Nelle acque in concessione è comunque salvo il diritto all’esercizio della pesca sportiva senza oneri aggiuntivi per il pescatore sportivo.

 

     Art. 9. (Registro dei pescatori professionali).

     1. Presso le province è costituito il Registro degli imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale.

 

     Art. 10. (Pescaturismo e ittiturismo).

     1. Nelle attività connesse alla pesca professionale sono ricomprese, purché non prevalenti rispetto a questa:

     a) il pescaturismo: consistente nell’attività di pesca effettuata da persone con le modalità previste dalle norme regionali in materia di pesca sportiva, anche non in possesso di licenza, o anche con i sistemi, imbarcazioni ed attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell’imprenditore ittico e comunque con l’assistenza dello stesso;

     b) l’ittiturismo: consistente nelle attività culturali, didattiche, di ospitalità e somministrazione pasti finalizzate alla valorizzazione dei prodotti ittici locali ed alla conoscenza degli ecosistemi lacustri attraverso l’utilizzo della abitazione, delle strutture e attrezzature nella disponibilità del pescatore professionale.

 

     Art. 11. (Tipologia degli interventi per la pesca professionale).

     1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai beneficiari individuati all’articolo 12 con riferimento alle seguenti attività:

     a) acquisto di reti, attrezzi, natanti da pesca e di apparati motori a basso impatto inquinante;

     b) interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza nel settore;

     c) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, per la conservazione del pesce vivo, la trasformazione e la vendita diretta dei prodotti della pesca professionale;

     d) incentivazione della pesca-turismo e dell’ittiturismo;

     e) raccolta, trasformazione e commercializzazione della canna e delle erbe palustri ivi compreso l’acquisto delle necessarie macchine ed attrezzature;

     f) servizi di gestione e manutenzione dell’ecosistema acquatico e rivierasco;

     g) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela e di valorizzazione dei prodotti della pesca professionale, anche attraverso il ricorso a certificazioni regolamentate o volontarie di prodotto, processo, sistema ambientale, etica, di rintracciabilità ed etichettatura;

     h) interventi di diffusione di metodi di pesca selettiva, svolti in attuazione di programmi concordati con le province;

     i) interventi di contenimento di specie infestanti alloctone, svolti in attuazione di programmi concordati con le province;

     l) realizzazione, ampliamento e ammodernamento di centri ittiogenici, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, finalizzati ai programmi di cui alla lettera m);

     m) programmi di produzione e/o di acquisto di novellame di specie oggetto di pesca professionale destinato al ripopolamento nelle acque lacustri;

     n) studio e monitoraggio degli stock ittici e del pescato;

     o) interventi per gravi danni a seguito di interruzione straordinaria dell’attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la ricostituzione del patrimonio ittico, riconosciuti dalla provincia;

     p) interventi per gravi danni a seguito di epidemie, di calamità naturali o di avversità meteoriche ovvero ecologiche di carattere eccezionale, riconosciuti dalla provincia;

     q) compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro;

     r) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica;

     s) interventi di garanzia diretta e/o controgaranzia alle imprese e alle cooperative operanti nel settore della pesca professionale a valere sulla disponibilità finanziaria del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

     t) premio unico per l’attività di pesca professionale.

     2. La percentuale del contributo, ad esclusione delle lettere o), p), q) ed s), del comma 1, è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili.

     3. La percentuale del contributo previsto dal comma 2 può essere elevata sino a un massimo del novanta per cento con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettere f), g), h), i), n) ed r).

     4. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera s) sono concessi entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente in materia di concessione di garanzie.

 

     Art. 12. (Beneficiari).

     1. Possono beneficiare di aiuti di cui all’articolo 11, comma 1:

     a) imprenditori ittici, singoli, associati e loro cooperative limitatamente alle attività indicate alle lettere a), b), o), p), q) ed s);

     b) cooperative di imprenditori ittici limitatamente alle attività indicate alle lettere c), d), e), f), g), h), i), s);

     c) province limitatamente alle attività indicate alle lettere g), l), m) n);

     d) istituti pubblici di ricerca e sperimentazione limitatamente alle attività indicate alla lettera n);

     e) associazioni del settore che operano a livello regionale, limitatamente alla lettera r);

     f) imprenditori ittici singoli di età inferiore ai quaranta anni limitatamente alle attività indicate alla lettera t).

 

     Art. 13. (Prelievo a fini scientifici e novellame).

     1. Le province possono autorizzare istituti ed enti di ricerca e sperimentazione ad effettuare la pesca scientifica.

     2. La pesca di novellame è autorizzata dalle province esclusivamente a fini di ripopolamento.

 

TITOLO IV

DISCIPLINA DELL’ACQUACOLTURA

 

     Art. 14. (Impianti di acquacoltura).

     1. Ai fini della realizzazione o dell’ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra il comune provvede, previo parere favorevole della provincia, al rilascio della concessione edilizia. Gli impianti di acquacoltura a terra devono essere provvisti di accorgimenti tecnici strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione ed all’abbattimento del carico inquinante.

     2. Per l’esercizio di impianti di acquacoltura costituiti da gabbie galleggianti il comune competente rilascia apposita autorizzazione, previo parere favorevole della provincia, nella quale è indicata anche la durata dell’attività.

     3. La provincia, per quanto previsto ai commi 1 e 2, può avvalersi dell’ARPA, anche al fine di eventuali prescrizioni.

     4. I requisiti e gli obblighi degli impianti di acquacoltura sono disciplinati dalla provincia competente.

     5. Il materiale ittico accidentalmente giunto nella vasca per la decantazione delle sostanze in sospensione deve essere immediatamente rimosso a cura del titolare dell’impianto.

     6. La sola detenzione di specie ittiche destinate alla pesca sportiva non costituisce attività di acquacoltura ed è comunque soggetta all’autorizzazione delle province.

     7. La sola detenzione di specie ittiche, di anfibi o crostacei destinate al diretto consumo per la ristorazione nel medesimo locale non costituisce attività di acquacoltura ed è comunque soggetta all’autorizzazione sanitaria delle Aziende sanitarie locali (ASL).

     8. Le province istituiscono l’elenco degli imprenditori ittici che esercitano l’acquacoltura.

 

     Art. 15. (Tipologia degli interventi per l’acquacoltura).

     1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai beneficiari individuati all’articolo 16 con riferimento alle seguenti attività:

     a) interventi di abbattimento di solidi sospesi negli affluenti o altri, comunque finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale;

     b) interventi di miglioramento delle condizioni di ambiente, di igiene e sicurezza nel settore;

     c) contributi per premi assicurativi a copertura dei rischi d’impresa del settore per eventi calamitosi o di carattere eccezionale, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

     d) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale;

     e) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela, di valorizzazione e diversificazione delle produzioni dell’acquacoltura, anche attraverso il ricorso a certificazione regolamentata o volontaria di prodotto, di processo, di sistema, ambientale, etica, di rintracciabilità ed etichettatura;

     f) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, per la vendita diretta dei prodotti dell’acquacoltura;

     g) servizi di divulgazione e formazione e assistenza tecnica specialistica.

     2. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili.

     3. La percentuale del contributo previsto dal comma 2 può essere elevata sino a un massimo del novanta per cento con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettere d), e), g) e sino a un massimo dell’ottanta per cento con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera c).

 

     Art. 16. (Beneficiari).

     1. I beneficiari degli aiuti previsti dall’articolo 15 comma 1 sono:

     a) imprenditori ittici che esercitano l’attività di acquacoltura singoli, associati e loro cooperative limitatamente alle attività indicate alle lettere a), b), c), f);

     b) associazioni o organizzazioni di produttori del settore che operano a livello regionale, limitatamente alle lettere e), g);

     c) istituti pubblici di ricerca e sperimentazione e province limitatamente alle attività indicate alla lettera d).

 

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 17. (Vigilanza).

     1. La vigilanza e il controllo sulla pesca professionale e sull’acquacoltura è esercitata dalle province.

     2. Gli imprenditori ittici di cui alla presente legge devono consentire, quando lo richiedano i soggetti preposti alla vigilanza, l’ispezione degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei pesci di cui abbiano l’uso o la detenzione.

 

     Art. 18. (Controlli sanitari).

     1. È compito dei servizi veterinari delle ASL, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 e successive modificazioni, organizzare ed attuare il servizio di controllo sanitario dei pesci pescati, prodotti e consumati in Umbria nonché degli impianti di acquacoltura, fatte salve tutte le norme sanitarie vigenti in materia ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. La Regione può attuare, tramite i Servizi veterinari della ASL e l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche, specifici programmi di controllo.

     3. I Servizi veterinari della ASL trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, alla Regione una relazione tecnica relativa all’attività svolta ed alla situazione sanitaria complessiva dei settori dell’acquacoltura e della pesca professionale.

 

     Art. 19. (Sanzioni amministrative).

     l. La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da euro 2.000,00 a euro 4.000,00 per chi esercita la pesca professionale senza la prevista licenza di cui all’articolo 8, comma 1;

     b) da euro euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca professionale con licenza scaduta. La sanzione si applica anche al titolare di licenza che non sia in grado di esibire la stessa al momento del controllo da parte degli organi di vigilanza e che non la presenti entro quindici giorni. Il titolare di licenza valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il trentesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso;

     c) da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca professionale con attrezzi o mezzi non consentiti o in zone protette;

     d) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto nelle acque principali regionali;

     e) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni previsti per l’esercizio della pesca turismo ed ittiturismo;

     f) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni previsti per l’esercizio della pesca del novellame;

     g) da euro 2.000,00 a euro 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni relativamente all’esercizio della pesca a fini scientifici;

     h) da euro 100,00 a euro 500,00 per chi non ottempera agli altri obblighi o prescrizioni previsti dai regolamenti di cui all’articolo 21;

     i) da euro 10.000,00 a euro 30.000,00 per chi esercita l’attività di acquacoltura senza le previste autorizzazioni di cui all’articolo 14;

     l) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 per chi non ottempera a quanto disposto dall’articolo 14, comma 5;

     m) da euro 500,00 a euro 1.000,00 per chi non ottempera a quanto disposto dall’articolo 14, comma 6;

     n) da euro 500,00 a euro 1.000,00 per chi non ottempera agli altri obblighi o prescrizioni previsti dalla disciplina di attuazione della presente legge.

     2. L’entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.

     3. Gli enti competenti all’irrogazione delle sanzioni, alla gestione e all’espletamento dei procedimenti relativi ai verbali di accertamento di violazione della presente legge e all’introito delle somme riscosse sono le province competenti per territorio.

     4. Le somme riscosse ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono acquisite al bilancio delle province che le utilizzano per l’esercizio delle funzioni di gestione e manutenzione dell’ecosistema acquatico e rivierasco e per interventi di contenimento di specie ittiche infestanti.

 

     Art. 20. (Sanzioni amministrative accessorie).

     1. Per le violazioni delle prescrizioni recate dalla presente legge si applicano, oltre alle sanzioni di cui all’articolo 19, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

     a) la confisca del pescato o della produzione ittica per le violazioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), c), d);

     b) la confisca degli attrezzi utilizzati o detenuti per commettere la violazione, ad esclusione dell’imbarcazione per le violazioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), c);

     c) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva specifica per le violazioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c);

     d) l’obbligo di ripristino, entro un termine prestabilito, delle zone in cui siano stati costruiti opere o impianti di acquacoltura non autorizzati per le violazioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettera i);

     e) l’esclusione degli aiuti di cui agli articoli 11 e 15 per una annualità per le violazioni di cui all’articolo 19, comma 1.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 21. (Norme regolamentari).

     1. La Regione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all’articolo 6, adotta norme regolamentari per la disciplina dell’attività di pescaturismo e ittiturismo e per la disciplina del monitoraggio di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e per la concessione del premio unico di cui all’articolo 11, comma 1, lettera t).

     2. Le province, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adottano norme regolamentari per la disciplina:

     a) del rilascio delle licenze di pesca professionale;

     b) del registro degli imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale;

     c) dell’attività di pesca professionale;

     d) del rilascio delle autorizzazioni della pesca a fini scientifici;

     e) del rilascio delle concessioni di cui all’articolo 8, comma 2;

     f) del prelievo del novellame;

     g) dell’attività di acquacoltura;

     h) dell’elenco degli impianti di acquacoltura.

     3. Le province disciplinano i procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi per le attività di cui agli articoli 11 e 15.

 

     Art. 22. (Modificazioni della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44).

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 29, l’articolo 30, l’articolo 33, l’articolo 34 e le lettere b), h), s), t), u), v) e w) del comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44, sono abrogati.

     2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 38 della legge» sono aggiunte le parole «di tipo B e D».

     3. Il comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale n. 44/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Oltre alle sanzioni previste dal comma 1, per le violazioni di cui alle lettere a), d), e), f), g), i), l), m), n), r), y) si applicano le seguenti sanzioni amministrative accessorie:».

 

     Art. 23. (Norme finali e transitorie).

     1. L’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 e 19 della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 21.

     2. Per gli impianti di acquacoltura già autorizzati ai sensi di normative precedenti l’adeguamento a quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 21, è consentito fino a sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

     3. I procedimenti amministrativi iniziati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le norme vigenti al momento in cui gli stessi sono stati avviati.

     4. Gli aiuti previsti agli articoli 11 e 15 possono essere concessi solo dopo decisione favorevole da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE.

 

     Art. 24. (Norma finanziaria).

     1. Al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 11, comma 1, lettere b), d), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r) e t) e dall’articolo 15 comma 1, lettere b), d), e), e g) si fa fronte con gli stanziamenti disponibili allocati nella unità previsionale di base 07.1.011 denominata «Interventi nel settore della pesca professionale» del bilancio pluriennale 2004-2006 annualità 2005 e successive, parte spesa (cap. 4287 di nuova istituzione).

     2. Al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 11, comma 1, lettere a), c), e) ed l) e dall’articolo 15, comma 1, lettere a) e f) si fa fronte con gli stanziamenti disponibili allocati nella unità previsionale di base 07.2.009 denominata «Interventi vari nel settore zootecnico » del bilancio pluriennale 2004-2006 annualità 2005 e successive, parte spesa (cap. 8505 di nuova istituzione).

     3. La quantificazione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

     4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


[1] Abrogata dall'art. 53 della L.R. 22 ottobre 2008, n. 15.