§ 2.2.76 - L.R. 22 aprile 1997, n. 16.
Ulteriori modificazioni della L.R. 2 maggio 1983, n. 12 - Riordinamento degli I.A.C.P. delle Province di Perugia e Terni.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:22/04/1997
Numero:16


Sommario
Art. 5.  (Norma transitoria).


§ 2.2.76 - L.R. 22 aprile 1997, n. 16.

Ulteriori modificazioni della L.R. 2 maggio 1983, n. 12 - Riordinamento degli I.A.C.P. delle Province di Perugia e Terni. [1]

(B.U. n. 22 del 30 aprile 1997).

 

     Artt. 1. - 4. [2]

 

Art. 5. (Norma transitoria).

     1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale richiede all'Associazione nazionale dei comuni d'Italia le designazioni di sua competenza per la nomina dei membri di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) della legge regionale 2 maggio 1983, n. 12, già modificato dall'articolo unico della legge regionale 6 luglio 1984, n. 31 e sostituito dall'art. 1 della presente legge.

     2. Fino all'insediamento dei nuovi organi e, comunque, non oltre i termini prescritti dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le funzioni di amministrazione e di controllo sono esercitate dagli organi in carica.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 18 della L.R. 19 giugno 2002, n. 11 con decorrenza dalla data stabilita nell’art. 19 della stessa L.R. 11/2002.

[2] Modificano gli artt. 4, 8, 9, 14 della L.R. 2 maggio 1983, n. 12.