§ 2.2.49 - L.R. 2 maggio 1983, n. 12.
Riordinamento degli I.A.C.P. delle Province di Perugia e Terni.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:02/05/1983
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Norma e finalità. Gli Istituti autonomi per le case popolari delle province di Perugia e Terni assumono la denominazione di Istituti per l'edilizia residenziale pubblica.
Art. 2.  Regolamenti interni. Gli Istituti provvedono a determinare con apposito regolamento l'organizzazione interna ed il funzionamento dei propri organi in conformità a quanto previsto dalla presente [...]
Art. 3.  Organi dell'Istituto. Sono organi dell'Istituto:
Art. 4.  Composizione del Consiglio di amministrazione. 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale, dei quali:
Art. 5.  Designazioni. Il Presidente della Regione, entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, provvede a richiedere agli organi competenti le designazioni di cui al precedente articolo e, su [...]
Art. 6.  Compiti del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni ed attribuzioni di competenza dell'Istituto ed in particolare quelle relative a:
Art. 7.  Funzionamento del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno una volta al mese.
Art. 8.  Del presidente e del vice-presidente. 1. Il presidente rappresenta l'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative deliberazioni.
Art. 9.  Collegio sindacale. 1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
Art. 10.  Incompatibilità. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
Art. 11.  Durata degli Organi. Il presidente, il vice-presidente, i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale rimangono in carica per lo stesso periodo del Consiglio regionale e [...]
Art. 12.  Commissione tecnica consultiva. Presso gli Istituti è costituita una commissione tecnica consultiva composta da:
Art. 13.  Partecipazione. Gli Istituti possono adottare forme e strumenti di partecipazione, anche permanenti, con gli enti locali e le associazioni degli assegnatari e quelle di categoria operanti nel [...]
Art. 14.  Indennità. Al presidente, al vice-presidente, ai membri del Consiglio di amministrazione competono, rispettivamente, per l'esercizio delle proprie funzioni, emolumenti mensili pari al 40 per cento, [...]
Art. 15.  Personale. La struttura operativa degli Istituti, informata ai princìpi della legislazione regionale in materia di organizzazione degli uffici, è ordinata con il regolamento di organizzazione cui al [...]
Art. 16.  Indirizzo e coordinamento. La Giunta regionale esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli Istituti, in conformità a quanto disposto dalla programmazione regionale.
Art. 17.  Controllo sugli atti. Le deliberazioni elencate nel primo comma del precedente art. 6 alle lett. a), b), c), f), nonché le deliberazioni relative a programmi d'intervento non compresi nei piani [...]
Art. 18.  Controllo sostitutivo. In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti obbligatori da parte degli Istituti per l'edilizia pubblica, [...]
Art. 19.  Scioglimento dei Consigli di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione degli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica può essere sciolto con deliberazione del Consiglio regionale su [...]
Art. 20.  Bilancio. Il bilancio preventivo è redatto in conformità ai principi della legislazione regionale in materia, tenuto conto della peculiare natura e attività dell'ente e sulla base di un bilancio [...]
Art. 21.  Consulta per la casa della Giunta regionale. Presso il Dipartimento per l'assetto del territorio è istituita la Consulta per la casa quale organo consultivo della Regione sui problemi della [...]
Art. 22.  Disposizioni transitorie. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale promuove la costituzione del Consiglio di amministrazione e, conseguentemente, provvede alla [...]
Art. 23.  Norma finale. Per quanto non previsto dalla presente legge, ivi compreso il finanziamento ed il ripiano dei disavanzi degli Istituti, restano ferme le disposizioni statali vigenti, in quanto [...]


§ 2.2.49 - L.R. 2 maggio 1983, n. 12.

Riordinamento degli I.A.C.P. delle Province di Perugia e Terni. [1]

(B.U. n. 30 del 6 maggio 1983).

 

Art. 1. Norma e finalità. Gli Istituti autonomi per le case popolari delle province di Perugia e Terni assumono la denominazione di Istituti per l'edilizia residenziale pubblica.

     Sono enti pubblici regionali che esercitano nell'ambito territoriale della provincia le funzioni e i compiti riconosciuti dalla legislazione vigente e sono dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, nei limiti stabiliti dalla presente legge.

     Gli Istituti provvedono:

     a) all'attuazione, mediante il finanziamento dello Stato e della Regione, di interventi di edilizia residenziale pubblica, diretti alla costruzione di abitazioni, nonché al recupero del patrimonio edilizio;

     b) alla realizzazione ed al recupero di alloggi, utilizzando anche proprie risorse finanziarie;

     c) all'espletamento dei compiti che, mediante convenzione, potranno essere ad essi affidati dagli enti locali, in materia di amministrazione e manutenzione del patrimonio edilizio, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere, anche al fine di garantire la gestione unitaria del complesso dei beni di proprietà pubblica.

 

     Art. 2. Regolamenti interni. Gli Istituti provvedono a determinare con apposito regolamento l'organizzazione interna ed il funzionamento dei propri organi in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

     Il regolamento è adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 60 giorni dal suo insediamento ed è approvato con decreto del Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Lo stesso procedimento si applica per le modifiche del regolamento.

 

     Art. 3. Organi dell'Istituto. Sono organi dell'Istituto:

     1) il Consiglio di amministrazione;

     2) il presidente.

 

     Art. 4. Composizione del Consiglio di amministrazione. 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale, dei quali:

     a) tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, designati dalla Giunta regionale con le modalità previsto dalla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modifiche e integrazioni;

     b) due membri designati dal competente organismo regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.

     2. I membri di cui al comma 1 sono scelti tra professionisti iscritti agli Ordini professionali o tra soggetti che abbiano maturato esperienza nella pubblica amministrazione o nella conduzione di aziende pubbliche o private [2].

 

     Art. 5. Designazioni. Il Presidente della Regione, entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, provvede a richiedere agli organi competenti le designazioni di cui al precedente articolo e, su conforme delibera della Giunta regionale, nomina con proprio decreto i componenti del Consiglio di amministrazione sulla base delle designazioni pervenute.

     Qualora, decorsi 60 giorni dalla richiesta, non siano pervenute tutte le designazioni, il Consiglio di amministrazione è validamente costituibile sulla base delle designazioni di almeno due terzi dei componenti, ai sensi del comma precedente, fermo restando l'obbligo della integrazione non appena le rimanenti designazioni saranno pervenute.

 

     Art. 6. Compiti del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni ed attribuzioni di competenza dell'Istituto ed in particolare quelle relative a:

     a) bilancio preventivo e conto consuntivo;

     b) regolamento di organizzazione e sue modifiche;

     c) regolamento del personale e sue modifiche;

     d) programmi di intervento;

     e) atti di disposizione su beni immobili;

     f) accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni.

     Le deliberazioni di cui alle lett. a), b), c), d) b) del precedente comma non possono essere adottate in via d'urgenza dal presidente.

 

     Art. 7. Funzionamento del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno una volta al mese.

     Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

     In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Il regolamento di organizzazione contiene le norme di funzionamento del Consiglio di amministrazione e stabilisce le ipotesi di cui i membri del Consiglio stesso, in caso di reiterate assenze, devono essere sostituiti.

 

     Art. 8. Del presidente e del vice-presidente. 1. Il presidente rappresenta l'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative deliberazioni.

     2. In caso di particolare necessità ed urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 6.

     3. I provvedimenti di cui al precedente comma 2 sono sottoposti a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta immediatamente successiva.

     4. Il vice presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione al proprio interno.

     5. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo ed esercita le funzioni delegategli dal presidente [3].

 

     Art. 9. Collegio sindacale. 1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

     2. I membri del Collegio sindacale di cui al comma 1 sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, con voto limitato a due [4].

 

     Art. 10. Incompatibilità. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:

     a) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto, che abbiano debiti o crediti verso di esso;

     b) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni di appalti interessanti l'Istituto.

     Le funzioni di presidente e di vice-presidente dell'Istituto sono, altresì, incompatibili con quelle di consigliere regionale, di sindaco o membro di Giunta municipale.

     Le funzioni di componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono, infine, incompatibili con quelle di consigliere regionale.

 

     Art. 11. Durata degli Organi. Il presidente, il vice-presidente, i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale rimangono in carica per lo stesso periodo del Consiglio regionale e decadono in caso di suo scioglimento anche anticipato.

 

     Art. 12. Commissione tecnica consultiva. Presso gli Istituti è costituita una commissione tecnica consultiva composta da:

     a) il presidente dell'Istituto che la presiede o suo delegato;

     b) un funzionario regionale designato dalla Giunta regionale;

     c) il funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico dell'Istituto;

     d) tre esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, designati dalla Giunta regionale.

     La commissione tecnica è integrata di volta in volta con il rappresentante legale dell'ente interessato.

     La commissione esprime pareri su richiesta del Consiglio di amministrazione o degli Enti interessati. Il parere è obbligatorio sui progetti di nuove costruzioni e su quelli attinenti al restauro, al risanamento conservativo ed alla ristrutturazione del patrimonio esistente.

 

     Art. 13. Partecipazione. Gli Istituti possono adottare forme e strumenti di partecipazione, anche permanenti, con gli enti locali e le associazioni degli assegnatari e quelle di categoria operanti nel settore dell'edilizia residenziale. La partecipazione è obbligatoria sul bilancio e sui programmi d'intervento non compresi nei piani approvati dalla Regione.

 

     Art. 14. Indennità. Al presidente, al vice-presidente, ai membri del Consiglio di amministrazione competono, rispettivamente, per l'esercizio delle proprie funzioni, emolumenti mensili pari al 40 per cento, 25 per cento e 10 per cento della indennità media mensile lorda riferita a quella goduta dai consiglieri regionali in carica nell'anno precedente.

     Ai componenti del Collegio sindacale spetta un compenso annuo pari all'80 per cento dell'indennità media mensile lorda dei consiglieri regionali.

     Per ogni assenza non giustificata dalle sedute del Consiglio di amministrazione viene operata una trattenuta pari al 30 per cento dell'indennità mensile [5].

 

     Art. 15. Personale. La struttura operativa degli Istituti, informata ai princìpi della legislazione regionale in materia di organizzazione degli uffici, è ordinata con il regolamento di organizzazione cui al primo comma, lett. b), dell'art. 6 della presente legge.

     Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, sono stabiliti dal regolamento di cui al primo comma, lett. c), del predetto art. 6, in coerenza con la legislazione regionale e in conformità agli accordi nazionali concernenti il personale degli I.A.C.P.

     L'assunzione del personale avviene mediante pubblico concorso, con le modalità ed i criteri stabiliti con il regolamento del personale.

 

     Art. 16. Indirizzo e coordinamento. La Giunta regionale esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli Istituti, in conformità a quanto disposto dalla programmazione regionale.

     Gli Istituti presentano annualmente alla Giunta regionale, nei termini da essa fissati, una relazione sull'andamento dei programmi di attività e dei programmi di gestione del patrimonio.

     La Giunta può disporre altre modalità di informazione relativamente allo stato di attuazione dei programmi, allo stato della cassa e alla tenuta della contabilità, nonché ai modi di gestione del patrimonio.

     Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione generale sulla attuazione dei programmi di intervento e dei programmi di gestione del patrimonio degli Istituti, nonché sulle esigenze manifestatesi nel corso dell'esercizio.

 

     Art. 17. Controllo sugli atti. Le deliberazioni elencate nel primo comma del precedente art. 6 alle lett. a), b), c), f), nonché le deliberazioni relative a programmi d'intervento non compresi nei piani approvati dalla Regione, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento.

     Sono fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli artt. 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulle delibere assunte dalla Giunta regionale.

 

     Art. 18. Controllo sostitutivo. In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti obbligatori da parte degli Istituti per l'edilizia pubblica, la Giunta regionale può assegnare all'Istituto un congruo termine per l'adozione del provvedimento e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, adotta essa stessa il provvedimento, anche mediante la nomina di un commissario «ad acta».

 

     Art. 19. Scioglimento dei Consigli di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione degli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica può essere sciolto con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, nel caso di:

     - persistente violazione di norme di legge, di direttive o indirizzi regionali o per altre gravi irregolarità, nonostante specifico richiamo;

     - mancata attuazione, senza giustificato motivo, dei programmi di intervento o dei programmi di gestione del patrimonio;

     - impossibilità di funzionamento del collegio.

     Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario straordinario per la gestione provvisoria dell'Istituto per un periodo non superiore a 6 mesi.

 

     Art. 20. Bilancio. Il bilancio preventivo è redatto in conformità ai principi della legislazione regionale in materia, tenuto conto della peculiare natura e attività dell'ente e sulla base di un bilancio tipo predisposto dalla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, al fine di consentire l'allegazione al bilancio della Regione ai sensi dell'art. 75 dello Statuto regionale.

     Il conto consuntivo è deliberato dagli Istituti entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, sulla base di un modello tipo predisposto dalla Giunta regionale.

 

     Art. 21. Consulta per la casa della Giunta regionale. Presso il Dipartimento per l'assetto del territorio è istituita la Consulta per la casa quale organo consultivo della Regione sui problemi della programmazione del settore.

     La Consulta è composta:

     a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;

     b) tre rappresentanti designati dal competente organo regionale dell'associazione nazionale dei comuni italiani;

     c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

     d) due rappresentanti degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica scelti tra quelli indicati dalle associazioni operanti nella regione;

     e) due rappresentanti dei proprietari di abitazione scelti tra quelli indicati dalle associazioni operanti nella regione;

     f) un rappresentante designato da ciascuno degli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica operanti nella regione;

     g) un rappresentante designato dalla Consulta degli edili dell'Umbria;

     h) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'associazione piccole e medie industrie;

     i) un rappresentante delle cooperative di produzione e lavoro scelto tra quelli indicati dalle associazioni operanti nella regione;

     l) tre rappresentanti designati dalle associazioni di cooperative abitazione maggiormente rappresentative a livello regionale;

     m) un rappresentante designato da ciascun Istituto di credito fondiario convenzionato con la Regione per la realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare;

     n) un rappresentante degli ingegneri designato d'intesa dagli ordini professionali di Perugia e Terni;

     o) un rappresentante degli architetti, designato dall'ordine professionale regionale;

     p) un rappresentante dei geometri, designato d'intesa dai Collegi di Perugia e Terni.

     La Consulta esamina e dibatte i problemi dell'edilizia residenziale di rilevante importanza regionale e nazionale, formula proposte ed esprime pareri in merito a programmi ed iniziative per lo sviluppo del settore.

     La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.

     La Consulta ha la stessa durata del Consiglio regionale e si riunisce almeno 4 volte l'anno su convocazione del presidente ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

     La Giunta regionale assegna per il funzionamento della Consulta mezzi e personale dell'Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi.

 

     Art. 22. Disposizioni transitorie. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale promuove la costituzione del Consiglio di amministrazione e, conseguentemente, provvede alla nomina del presidente.

     Fino alla costituzione dei nuovi organi e del Collegio sindacale le funzioni sono esercitate dagli organi e dal Collegio sindacale attualmente in carica.

 

          Art. 23. Norma finale. Per quanto non previsto dalla presente legge, ivi compreso il finanziamento ed il ripiano dei disavanzi degli Istituti, restano ferme le disposizioni statali vigenti, in quanto compatibili con la disciplina dettata dalla presente legge.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 18 della L.R. 19 giugno 2002, n. 11 con decorrenza dalla data stabilita nell’art. 19 della stessa L.R. 11/2002.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 aprile 1997, n. 16.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 aprile 1997, n. 16.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 22 aprile 1997, n. 16.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 aprile 1997, n. 16.