§ 1.4.76 - L.R. 25 gennaio 2005, n. 1.
Disciplina in materia di polizia locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:25/01/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Funzioni della Regione).
Art. 3.  (Comitato tecnico consultivo della polizia locale)
Art. 4.  (Compiti del Comitato).
Art. 5.  (Funzioni di polizia locale).
Art. 6.  (Organizzazione dei corpi di polizia provinciale).
Art. 7.  (Organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia municipale).
Art. 8.  (Gestione associata).
Art. 9.  (Regolamenti di polizia locale).
Art. 10.  (Scuola regionale di polizia locale).
Art. 11.  (Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento).
Art. 12.  (Mezzi e strumenti operativi, uniformi, distintivi, placche di riconoscimento).
Art. 13.  (Norma finanziaria).
Art. 14.  (Adeguamento delle disposizioni).
Art. 15.  (Abrogazioni e norma transitoria).


§ 1.4.76 - L.R. 25 gennaio 2005, n. 1.

Disciplina in materia di polizia locale.

(B.U. 9 febbraio 2005, n. 6 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione.

     2. La presente legge è diretta ad assicurare una gestione coordinata ed omogenea delle funzioni e dei compiti della polizia locale, anche al fine di un adeguato controllo del territorio e di tutela del diritto alla sicurezza dei cittadini.

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale:

     a) esercita funzioni di coordinamento e indirizzo, nonché di sostegno alla attività operativa, formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;

     b) promuove e incentiva, nell’ambito della disciplina dettata dalla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, l’esercizio associato delle funzioni di polizia locale;

     c) promuove, sulla base della legislazione statale prevista dall’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, forme di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, nonché intese interregionali per la realizzazione di interventi e sistemi informativi integrati in materia di sicurezza;

     d) coordina gli interventi di cui al punto c) con quelli volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali previsti dalla disciplina legislativa vigente in materia di sistema integrato di sicurezza urbana e di politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini [1];

     e) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti lo svolgimento delle funzioni delle polizie locali e ne cura la diffusione;

     f) compie attività di ricerca, documentazione ed informazione in merito alle tematiche inerenti le funzioni delle polizie locali e dei servizi operativi;

     g) definisce, al fine di assicurare l’omogeneità del servizio su tutto il territorio regionale, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale debbono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente e il numero degli operatori della polizia locale;

     h) [istituisce la Scuola regionale di polizia locale di cui all’articolo 10 e promuove le opportune intese con gli enti locali] [2];

     i) promuove l’attivazione di un numero telefonico unico di pronto intervento per la polizia locale.

     2. La Regione promuove la stipula di apposite intese tra le forze di polizia provinciale e le forze di polizia municipale al fine di realizzare, con le modalità concordate tra le province stesse ed i comuni interessati, un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale.

     3. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal comma 1 la Giunta regionale si avvale del Comitato di cui all’articolo 3.

 

     Art. 3. (Comitato tecnico consultivo della polizia locale) [3]

     1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituito il Comitato tecnico consultivo della polizia locale, di seguito Comitato.

     2. Il Comitato ha sede presso la Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura.

     3. Il Comitato è così composto:

a) un dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, con funzioni di presidente;

b) i comandanti dei corpi di polizia municipale di Perugia e di Terni;

c) i comandanti dei corpi di polizia provinciale di Perugia e di Terni;

d) sei rappresentanti dei corpi di polizia locale;

e) due esperti con qualificata competenza in materie connesse alle attività di polizia locale.

     4. I membri del Comitato di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 sono eletti dal Consiglio regionale. I membri di cui alla lettera e) sono eletti con voto limitato.

     5. Il Comitato disciplina il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti e trasmesso al Consiglio regionale.

     6. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno e a seguito della richiesta di pareri da parte della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, nonché su richiesta del Consiglio regionale per audizioni in merito alle specifiche funzioni del Comitato e comunque ogni qualvolta ne ravveda l’opportunità.

     7. Ai componenti del Comitato spettano, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali a livello dirigenziale.

 

     Art. 4. (Compiti del Comitato).

     1. Il Comitato ha compiti di studio, informazione e consulenza tecnica in materia di polizia locale e formula proposte alla Giunta regionale per la migliore organizzazione e il coordinamento dei servizi di Polizia locale.

     2. Il Comitato esprime pareri ai sensi dell’articolo 2, comma 2 e formula proposte:

     a) sulle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale;

     b) sulle caratteristiche e sulla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale;

     c) sullo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per gli addetti alla polizia locale.

 

     Art. 5. (Funzioni di polizia locale).

     1. I Comuni singoli o associati e le Province esercitano, nelle materie loro proprie o conferite dalla legislazione statale e regionale, le funzioni:

     a) di polizia amministrativa per l’attività di accertamento, di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di normative, leggi, regolamenti e di ordinanze di autorità regionali e locali. In materia di commercio, i relativi verbali sono trasmessi alla Camera di commercio competente;

     b) di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271;

     c) di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;

     e) ausiliarie di pubblica sicurezza, per garantire, in concorso con le altre forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana nell’ambito del territorio di competenza;

     f) di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e rilevazione dati e altri compiti eventualmente previsti da leggi o regolamenti, a richiesta delle autorità competenti e degli uffici autorizzati per legge a richiederli;

     g) di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri in raccordo con la protezione civile.

     2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni singoli o associati e le Province istituiscono corpi e servizi di polizia locale e con regolamento stabiliscono il relativo ordinamento e organizzazione, nel rispetto delle norme della presente legge.

     3. Le polizie locali, comunque organizzate, non possono essere considerate strutture intermedie in un settore amministrativo o tecnico più ampio, né essere poste alle dipendenze di un dirigente di settore, di area o di unità operativa diversa. Salva diversa disposizione del regolamento del comune, il Comandante è inquadrato nella categoria apicale dell’ente da cui dipende e deve appartenere alla polizia locale.

     4. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo occasionalmente, in casi di comprovata necessità e urgenza, a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.

 

     Art. 6. (Organizzazione dei corpi di polizia provinciale).

     1. Le province istituiscono i corpi di polizia provinciale.

     2. Il regolamento del corpo determina l’organico, rapportato, per numero di addetti e competenze, ai compiti e ai servizi da svolgere sul territorio.

     3. Distacchi o comandi temporanei degli addetti sono ammessi, anche in relazione alle necessità di collegamento con altre realtà territoriali, previa apposita convenzione tra gli enti interessati.

     4. Il Corpo di polizia provinciale esercita in particolare le funzioni di polizia ambientale e ittico-venatoria; coopera con le altre forze di polizia al mantenimento della sicurezza, nel rispetto delle disposizioni della legislazione statale.

 

     Art. 7. (Organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia municipale).

     1. I comuni istituiscono un apposito servizio per l’esercizio delle funzioni di polizia locale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture operative che assicuri lo svolgimento delle funzioni stesse in maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale in tutti i giorni dell’anno.

     2. Il servizio di polizia municipale si svolge, di norma, nell’ambito territoriale del comune.

     3. Il servizio di polizia municipale, può svolgersi, oltre che in forma associata tra i comuni, anche in ambiti territoriali più ampi di quelli di cui al comma 2, tramite:

     a) convenzioni tra comuni;

     b) comando o distacco di addetti;

     c) servizi di ausilio in caso di eventi straordinari.

     4. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale è espletato da almeno sette addetti istituiscono il corpo di polizia municipale.

     5. I corpi di polizia municipale sono composti da:

     a) Comandante;

     b) Ufficiali;

     c) Sottoufficiali;

     d) Agenti.

     6. Il regolamento del corpo di polizia municipale stabilisce la dotazione organica sulla base, di norma, di un addetto ogni 700 abitanti.

 

     Art. 8. (Gestione associata).

     1. La gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale tende a garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tale fine il programma di riordino territoriale di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, stabilisce:

     a) gli ambiti territoriali ottimali per la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale;

     b) i criteri per la concessione di contributi alle diverse forme di gestione associata.

     2. Gli addetti ai servizi di polizia locale esercitati in forma associata sono inquadrati negli organici dei singoli Comuni, salva la possibilità dell’inquadramento nell’organico dell’ente sovracomunale. I rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti dall’atto costitutivo che regola la forma associativa e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.

 

     Art. 9. (Regolamenti di polizia locale).

     1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 7, comma 6, gli enti locali singoli o associati adottano il regolamento del corpo o del servizio con il quale stabiliscono l’organizzazione e la dotazione organica, sulla base dei seguenti criteri:

     a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;

     b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;

     c) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;

     d) sviluppo edilizio e caratteri urbanistici del territorio;

     e) tipo e quantità degli insediamenti industriali, commerciali e del terziario in genere;

     f) importanza turistica della località e conseguente aumento stagionale della popolazione;

     g) indice di motorizzazione, fasce orarie di necessità operative e numero di violazioni accertate delle norme;

     h) caratteristiche socio-economiche del territorio;

     i) presenza scolastica ed universitaria;

     j) presenza di poli ospedalieri;

     k) presenza di nodi stradali critici;

     l) presenza di attività istituzionali;

     m) presenza di campi nomadi;

     n) ogni altro rilevante criterio di efficienza e funzionalità.

     2. Gli enti in cui sono costituite strutture di polizia locale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, si dotano di un regolamento per l’applicazione dell’articolo 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 al fine di destinare quota parte dei proventi derivanti da sanzioni alla costituzione di fondi per la previdenza e l’assistenza del personale della polizia locale.

     3. I servizi di vigilanza esterna devono essere svolti da almeno due unità.

     4. Gli enti che, nell’ambito della propria autonomia, stabiliscono di non armare la polizia locale, non possono impiegare il personale in servizi di vigilanza esterna.

 

     Art. 10. (Scuola regionale di polizia locale). [4]

     [1. La Giunta regionale istituisce la scuola regionale per la formazione, aggiornamento professionale e perfezionamento del personale di polizia locale.

     2. La Regione concorre alle spese di funzionamento della scuola mettendo a disposizione della stessa locali idonei per lo svolgimento delle attività e un contributo annuale.

     3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta disciplina la struttura e il funzionamento della scuola regionale.

     4. Al funzionamento della scuola regionale si provvede con personale in servizio presso la Regione e gli enti locali. L’Amministrazione regionale, al fine di avvalersi delle specifiche professionalità necessarie allo svolgimento dell’attività formativa, può ricorrere a tecnici del settore quali comandanti, ufficiali di polizia locale e dello Stato, esperti e può altresì stipulare convenzioni con le Università degli studi e con altre istituzioni di comprovata professionalità e specializzazione.]

 

     Art. 11. (Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento).

     1. I corsi di formazione si distinguono in:

     a) corsi di formazione per l’accesso ai ruoli;

     b) corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale di polizia locale.

     2. I corsi di formazione di cui alla lettera a) sono rivolti ai soggetti interessati a partecipare ai concorsi per l’accesso ai ruoli di polizia locale, che siano in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica, da accertarsi da parte delle aziende sanitarie locali, secondo modalità e parametri stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva. Il superamento delle prove finali costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle graduatorie finali dei suddetti concorsi.

     3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui al comma 1, lettera b), destinati agli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale, con il superamento delle relative prove finali, costituiscono titolo valutabile ai fini della progressione nelle carriere, nel rispetto della contrattazione collettiva.

     3 bis. L’attività formativa di cui al comma 1 è realizzata dall’Associazione ‘Scuola di Amministrazione pubblica Villa Umbra’ [5].

 

     Art. 12. (Mezzi e strumenti operativi, uniformi, distintivi, placche di riconoscimento).

     1. Con regolamento, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere del Comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 3, sono stabiliti le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria).

     1. Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 3, comma 7 e 10, commi 2 e 4 è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di 40.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 02.1.001 denominata «Relazioni istituzionali» (cap. 722 - 723 e 724).

     2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2004 denominata «fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 4, lettera A), della tabella A) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3.

     3. La disponibilità relativa all’anno 2004 di cui al precedente comma 2 è iscritta nella competenza dell’anno 2005 in attuazione dell’articolo 29 comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

     4. Agli oneri previsti all’articolo 8 si fa fronte con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base 02.1.001 del bilancio di previsione 2005, parte spesa, denominata «Relazioni istituzionali» per il finanziamento della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18.

     5. Per gli anni 2006 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

     6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 14. (Adeguamento delle disposizioni).

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 12, gli enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti speciali e le disposizioni vigenti in conformità alle disposizioni della presente legge.

     2. Gli enti che non si adeguano nei termini previsti dalle disposizioni della presente legge non usufruiscono delle risorse previste dalla disciplina legislativa vigente in materia destinate a finanziare le politiche di sicurezza urbana e le politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini, nonché dei fondi previsti per l’attuazione della presente legge [6].

 

     Art. 15. (Abrogazioni e norma transitoria).

     1. La legge regionale 30 aprile 1990, n. 34, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 16 e la legge regionale 23 maggio 2001, n. 15, sono abrogate.

     2. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 12 rimangono in vigore le disposizioni di cui agli allegati A, B, C, D, E della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 14 ottobre 2008, n. 13, con la decorrenza di cui all'art. 17 della stessa L.R. 13/2008.

[2] Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 14 ottobre 2008, n. 13, con la decorrenza di cui all'art. 17 della stessa L.R. 13/2008.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2008, n. 23.

[4] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 14 ottobre 2008, n. 13, con la decorrenza di cui all'art. 17 della stessa L.R. 13/2008.

[5] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 14 ottobre 2008, n. 13, con la decorrenza di cui all'art. 17 della stessa L.R. 13/2008.

[6] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 14 ottobre 2008, n. 13, con la decorrenza di cui all'art. 17 della stessa L.R. 13/2008.