§ 1.4.65 - L.R. 23 maggio 2001, n. 15.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 - Norme in materia di polizia municipale e locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:23/05/2001
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34).
Art. 2.  (Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 10 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34).
Art. 3.  (Norma transitoria).


§ 1.4.65 - L.R. 23 maggio 2001, n. 15. [1]

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 - Norme in materia di polizia municipale e locale.

(B.U. n. 27 del 6 giugno 2001).

 

Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34).

     1. [2].

     2. [3].

 

     Art. 2. (Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 10 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34).

     1. [4].

     2. [5].

     3. [6].

 

     Art. 3. (Norma transitoria).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla prima costituzione del Comitato tecnico consultivo regionale. La seduta di insediamento del Comitato tecnico consultivo regionale è convocata entro i successivi dieci giorni dal Direttore regionale della struttura competente in materia, che la presiede.

     2. Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è eletto nella seduta di insediamento in seno al Comitato medesimo, a maggioranza dei componenti; qualora non si raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 15 della L.R. 25 gennaio 2005, n. 1.

[2] Sostituisce i commi 1 e 2 nell'art. 9 della L.R. 30 aprile 1990, n. 34.

[3] Aggiunge i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater all'articolo 9 della L.R. 30 aprile 1990, n. 34.

[4] Modifica il comma 1, art. 10, della L.R. 30 aprile 1990, n. 34.

[5] Modifica il comma 2, art. 10, della L.R. 30 aprile 1990, n. 34.

[6] Aggiunge il comma 3 all'articolo 10 della L.R. 30 aprile 1990, n. 34.