§ 6.1.301 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 66.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011 - 2013.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:29/12/2010
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Bilancio annuale.
Art. 2.  Bilancio pluriennale.
Art. 3.  Allegati ex articolo 14, comma 2, della L.R. n. 36/2001.
Art. 4.  Disavanzo dell’esercizio 2011
Art. 5.  Autorizzazione all’indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti
Art. 6.  Autorizzazione all’indebitamento per il settore sanitario
Art. 7.  Allegati al bilancio.
Art. 8.  Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale.
Art. 9.  Variazioni di bilancio.
Art. 10.  Erogazione al Consiglio Regionale.
Art. 11.  Estinzione di crediti di modesto ammontare.
Art. 12.  Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione Toscana.
Art. 13.  Programma triennale delle opere pubbliche.
Art. 14.  Coordinamento degli allegati.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 6.1.301 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 66.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011 - 2013.

(B.U. 31 dicembre 2010, n. 54)

 

Preambolo

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

 

Visti gli articoli 14, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36(Ordinamento contabile della Regione Toscana);

 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 3 dicembre 2010;

 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 dicembre 2010;

 

Considerato quanto segue:

 

1. Di prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione per l'anno 2011 e del bilancio pluriennale 2011 - 2013 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;

 

2. La necessità di ottemperare agli indirizzi di cui alla risoluzione del Consiglio regionale 5 ottobre 2010, n. 13, di approvazione del documento preliminare alla proposta di legge regionale relativa al bilancio di previsione per l'anno 2011 e pluriennale 2011 - 2013 e alla legge finanziaria 2011;

 

3. Che la presente legge riveste carattere di urgenza, essendo necessaria la sua entrata in vigore entro il 31 dicembre 2010;

 

Art. 1. Bilancio annuale.

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2011 annesso alla presente legge (Sub A.1), comprensivo del prospetto di raffronto tra entrate e spese a destinazione vincolata di cui all'articolo 18, comma 9, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

 

2. È approvato per l'anno finanziario 2011:

 

a) in euro 2.232.131.972,28 il totale dei residui attivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base (UPB) di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Totale);

b) in euro 3.504.298,20 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Contabilità Speciali).

 

3. È approvato per l'anno finanziario 2011:

 

a) in euro 2.150.950.479,20 il totale dei residui passivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle UPB di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Totale);

b) in euro 394.954.094,32 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Contabilità Speciali).

 

4. È approvato per l'anno finanziario 2011:

 

a) in euro 9.771.151.754,08 lo stato di previsione di competenza delle UPB di entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Totale);

b) in euro 3.211.335.600,18 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).

 

5. È approvato per l'anno finanziario 2011:

 

a) in euro 9.771.151.754,08 lo stato di previsione di competenza delle UPB di spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Totale);

b) in euro 3.211.335.600,18 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).

 

6. È approvato per l'anno finanziario 2011:

 

a) in euro 12.313.552.029,40 lo stato di previsione di cassa di ciascuna UPB di entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Totale);

b) in euro 3.214.839.898,38 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali di entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).

 

7. È approvato per l'anno finanziario 2011:

 

a) in euro 12.052.102.233,28 lo stato di previsione di cassa di ciascuna UPB di spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Totale);

b) in euro 3.476.289.694,50 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).

 

          Art. 2. Bilancio pluriennale.

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa di bilancio pluriennale a legislazione vigente della Regione per il periodo 2011 - 13 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 6).

 

2. È approvato in euro 28.149.089.386,51 lo stato di previsione delle UPB di entrata della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2011 - 13 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 6).

 

3. È approvato in euro 28.149.089.386,51 lo stato di previsione delle UPB di spesa della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2011 - 13 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 6).

 

4. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2011 - 2013 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 7).

 

5. È approvato in euro 28.149.089.386,51 lo stato di previsione delle UPB di entrata del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2011 - 13 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 7).

 

6. È approvato in euro 28.149.089.386,51 lo stato di previsione delle UPB di spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2011-13 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 7).

 

     Art. 3. Allegati ex articolo 14, comma 2, della L.R. n. 36/2001.

1. Sono approvati i seguenti allegati previsti dall'articolo 14, comma 2, della L.R. n. 36/2001:

 

a) elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi speciali (allegato 1);

b) prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (allegato 2).

 

     Art. 4. Disavanzo dell’esercizio 2011 [1]

1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l’esercizio 2011 è approvato in euro 2.148.037.588,09 comprensivo della somma di euro 1.755.849.295,16 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2010.

2. Nell’esercizio 2011 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 2.148.037.588,09 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell’allegato A.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,50 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2013, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 5. Autorizzazione all’indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti [2]

1. Nel triennio 2011 – 2013 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 204.633.595,14 di cui euro 180.883.925,14 nel 2011 (Allegato A.4), ed euro 23.749.670,00 nel 2012, per l’attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,50 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 6. Autorizzazione all’indebitamento per il settore sanitario [3]

1. Nel triennio 2011 – 2013 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 650.000.000,00 di cui euro 250.000.000,00 nel 2011 (Allegato A.4), euro 200.000.000,00 nel 2012 ed euro 200.000.000,00 nell’esercizio 2013 per la riqualificazione, l’ammodernamento e l’innovazione tecnologica delle strutture sanitarie toscane.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni dieci.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 5,50 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI. 5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 7. Allegati al bilancio.

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all'esercizio 2011:

 

a) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti (allegato Sub A.5);

b) prospetto di riclassificazione per l'armonizzazione con il bilancio dello Stato (allegato Sub A.6);

c) elenco delle spese obbligatorie (allegato Sub A.7);

d) elenco delle spese impreviste (allegato Sub A.8);

e) elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (allegato Sub A.9);

f) elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento (allegato Sub A.10).

 

     Art. 8. Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale.

1. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2011 - 2013.

 

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2011.

 

3. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione delle unità previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2011 - 2013 (Sub B.3 - colonne 1, 2, 3).

 

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all'articolo 1, comma 7.

 

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2011 - 2013 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

 

     Art. 9. Variazioni di bilancio.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 2011 le variazioni al bilancio di previsione 2011 ed al bilancio pluriennale 2011 - 2013, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della L.R. n. 36/2001, fra le UPB di cui all'allegato Sub A.11.

 

     Art. 10. Erogazione al Consiglio Regionale.

1. I fondi stanziati nella UPB 134 “Attività istituzionale del Consiglio regionale - Spese correnti” e nella UPB 137 “Attività istituzionale del Consiglio regionale - Spese di investimento”, sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853(Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario) e della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

 

     Art. 11. Estinzione di crediti di modesto ammontare.

1. È confermato in euro 45,00 l'importo dei crediti di natura non tributaria per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della L.R. n. 36/2001.

 

     Art. 12. Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione Toscana.

1. È approvato il seguente allegato previsto dall'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

 

- Nota relativa agli oneri e agli impegni finanziari che possono essere originati dagli strumenti finanziari sottoscritti dalla Regione (allegato 3).

 

2. A fronte delle operazioni elencate nella nota di cui al comma 1, è complessivamente previsto per il triennio 2011 - 2013 un saldo netto negativo di euro 34.600.000,00, di cui euro 12.200.000,00 nel 2011, euro 11.200.000,00 nel 2012 ed euro 11.200.000,00 nel 2013. La spesa trova copertura negli stanziamenti negli appositi capitoli dell'UPB di spesa 732 “Oneri del ricorso al credito” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 - 2013.

 

     Art. 13. Programma triennale delle opere pubbliche.

1. Ai sensi dell'art. 128, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE) e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e successive modificazioni), è approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2010 - 2012 (allegato 4).

 

     Art. 14. Coordinamento degli allegati.

1. Nelle more della pubblicazione, la Giunta regionale è autorizzata ad operare gli interventi di mera correzione materiale degli allegati alla presente legge, ai fini di un loro corretto coordinamento.

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

 

 

Allegati [4]

(Omissis)


[1] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 giugno 2011, n. 26, dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2011, n. 32, dall'art. 5 della L.R. 21 settembre 2011, n. 45 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 novembre 2011, n. 62.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.R. 25 luglio 2011, n. 32 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 21 settembre 2011, n. 45.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 giugno 2011, n. 26 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 21 settembre 2011, n. 45.

[4] Modificati dagli artt. 8 e 9 della L.R. 21 settembre 2011, n. 45 e dagli artt. 5 e 6 della L.R. 28 novembre 2011, n. 62.