Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 16/09/2005 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2005. |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2005. |
Art. 3. Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2005/2007. |
Art. 4. Variazioni di bilancio. |
Art. 5. Allegato di bilancio – Indebitamento. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 6.1.247 – L.R. 16 settembre 2005, n. 56.
Bilancio di previsione per l’anno 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007. Seconda variazione.
(B.U. 26 settembre 2005, n. 36).
Art. 1. Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2005.
1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, delle entrate e delle spese, del bilancio di previsione 2005 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A) e B).
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 il bilancio di previsione 2005 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze: Segue tabella
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2005.
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato B).
Art. 3. Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2005/2007.
1. Agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2005/2007 sono apportate le variazioni indicate negli allegati C) e D).
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:
(omissis)
Art. 4. Variazioni di bilancio.
1. L’allegato A.10 della
Art. 5. Allegato di bilancio – Indebitamento.
1. Il prospetto delle operazioni di indebitamento già autorizzate dalla
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
ALLEGATO
(Omissis)