§ 38.4.u - Legge 28 marzo 1957, n. 222.
Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:28/03/1957
Numero:222


Sommario
Art. 1.      Sono prorogati al 30 giugno 1960 i termini di cui agli articoli 4 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, fermo restando il termine per la presentazione delle domande [...]
Art. 2.      Al termine di cui all'art. 74 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, già prorogato con l'art. 25 della legge 25 giugno 1949, n. [...]
Art. 3.      E' prorogato al 30 giugno 1960 il termine previsto dall'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, già prorogato con la legge 1° ottobre 1951, n. 1141


§ 38.4.u - Legge 28 marzo 1957, n. 222. [1]

Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

(G.U. 26 aprile 1957, n. 107).

 

 

     Art. 1.

     Sono prorogati al 30 giugno 1960 i termini di cui agli articoli 4 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, fermo restando il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

 

          Art. 2.

     Al termine di cui all'art. 74 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, già prorogato con l'art. 25 della legge 25 giugno 1949, n. 409, ed a quello di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per la iscrizione dei Comuni sinistrati dalla guerra, che abbiano fatto denunzia dei danni all'Intendenza di finanza entro il 30 giugno 1952, negli elenchi dei Comuni che hanno l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, è sostituito quello del 31 dicembre 1957.

     Per i piani di ricostruzione approvati entro il 31 dicembre 1950 e non ancora attuati in tutto od in parte, la durata della loro efficacia prevista dall'ultimo comma dell'art. 11 della citata legge n. 1402è stabilita al 30 giugno 1960.

 

          Art. 3.

     E' prorogato al 30 giugno 1960 il termine previsto dall'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, già prorogato con la legge 1° ottobre 1951, n. 1141.

     Il limite di impegno relativo alla conseguente spesa in annualità sarà determinato con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60.

     E' prorogato, altresì, al 30 giugno 1960 il termine indicato dallalegge 26 luglio 1956, n. 852, per l'utilizzazione da parte del Ministero dei lavori pubblici delle quote non usufruite dai limiti di impegno di cui all'art. 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.