Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
Data: | 26/07/1956 |
Numero: | 852 |
Sommario |
Art. unico. E' fissato al 30 giugno 1957 il termine entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare le quote non usufruite dei limiti di impegno di cui [...] |
§ 38.4.t - Legge 26 luglio 1956, n. 852.
Proroga del termine per l'utilizzazione dei limiti di impegno di cui all'art. 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576.
(G.U. 9 agosto 1956, n. 199).
E' fissato al 30 giugno 1957 il termine entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare le quote non usufruite dei limiti di impegno di cui all'art. 2 della