§ 38.2.a - Legge 10 dicembre 1957, n. 1218.
Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.2 condoni e sanatorie
Data:10/12/1957
Numero:1218


Sommario
Art. 1.      I termini prorogati al 31 dicembre 1957 con la legge 27 dicembre 1956, n. 1416, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959
Art. 2.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958


§ 38.2.a - Legge 10 dicembre 1957, n. 1218. [1]

Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione.

(G.U. 28 dicembre 1957, n. 320).

 

 

     Art. 1.

     I termini prorogati al 31 dicembre 1957 con la legge 27 dicembre 1956, n. 1416, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959.

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.