Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.2 condoni e sanatorie |
Data: | 10/12/1957 |
Numero: | 1218 |
Sommario |
Art. 1. I termini prorogati al 31 dicembre 1957 con la legge 27 dicembre 1956, n. 1416, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959 |
Art. 2. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958 |
§ 38.2.a - Legge 10 dicembre 1957, n. 1218. [1]
Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione.
(G.U. 28 dicembre 1957, n. 320).
I termini prorogati al 31 dicembre 1957 con la
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958.
[1] Abrogata dall'art. 24 del