| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 38. Edilizia e urbanistica | 
| Capitolo: | 38.2 condoni e sanatorie | 
| Data: | 27/12/1956 | 
| Numero: | 1416 | 
| Sommario | 
| Art. unico. I termini stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dall'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli artt. 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, [...] | 
§ 38.2.1 - L. 27 dicembre 1956, n. 1416. [1]
Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione.
(G.U. 29 dicembre 1956, n. 326).
     I termini stabiliti dal 
     E' altresì prorogato al 31 dicembre 1959 [1], ai fini dell'esenzione venticinquenne dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, il termine di costruzione, di cui al comma primo dell'art. 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 1 della 
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1957.
[1] Abrogata dall'art. 24 del 
[1] Termine così prorogato dalla 
[1] Termine così prorogato dalla