Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.2 condoni e sanatorie |
Data: | 27/12/1956 |
Numero: | 1416 |
Sommario |
Art. unico. I termini stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dall'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli artt. 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, [...] |
§ 38.2.1 - L. 27 dicembre 1956, n. 1416. [1]
Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione.
(G.U. 29 dicembre 1956, n. 326).
I termini stabiliti dal
E' altresì prorogato al 31 dicembre 1959 [1], ai fini dell'esenzione venticinquenne dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, il termine di costruzione, di cui al comma primo dell'art. 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 1 della
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1957.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[1] Termine così prorogato dalla
[1] Termine così prorogato dalla