§ 82.1.11 – D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142.
Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:01/12/1949
Numero:1142


Sommario
Articolo 1.      E' approvato l'unito Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urban
Articolo 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Art. 1.  Organi esecutivi.
Art. 2.  Organi consultivi.
Art. 3.  Accertamento degli immobili.
Art. 4.  Operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.
Art. 5.  Zona censuaria.
Art. 6.  Categorie.
Art. 7.  Classi.
Art. 8.  Accertamento di immobili a destinazione speciale o particolare.
Art. 9.  Quadro di qualificazione e classificazione.
Art. 10.  Decisione della Commissione censuaria provinciale.
Art. 11.  Verbale della Commissione censuaria provinciale.
Art. 12.  Ricorso alla Commissione censuaria centrale.
Art. 13.  Revisione dei quadri di categoria e classi.
Art. 14.  Definizione e determinazione delle tariffe.
Art. 15.  Del reddito lordo.
Art. 16.  Aggiunte al canone di fitto.
Art. 17.  Detrazione al canone di fitto.
Art. 18.  Misura delle detrazioni o delle aggiunte.
Art. 19.  Determinazione della rendita catastale in base al reddito lordo.
Art. 20.  Spese e perdite eventuali.
Art. 21.  Spese di amministrazione.
Art. 22.  Spese di manutenzione.
Art. 23.  Spese di conservazione.
Art. 24.  Perdita per sfitti.
Art. 25.  Perdita per fitti non corrisposti.
Art. 26.  Determinazione delle spese e delle perdite.
Art. 27.  Determinazione della rendita catastale in base al capitale fondiario.
Art. 28.  Del capitale fondiario.
Art. 29.  Saggio d'interesse.
Art. 30.  Determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare.
Art. 31.  Prospetto delle tariffe.
Art. 32.  Invio dei prospetti alle Commissioni censuarie comunali e provinciali.
Art. 33.  Decisione della Commissione censuaria provinciale.
Art. 34.  Mancata decisione della Commissione censuaria provinciale.
Art. 35.  Ricorso alla Commissione censuaria centrale.
Art. 36.  Pubblicazione delle tariffe.
Art. 37.  Revisione del prospetto delle tariffe.
Art. 38.  Oggetto dell'accertamento.
Art. 39.  Fabbricati rurali.
Art. 40.  Unità immobiliare urbana.
Art. 41.  Indicazione del possesso.
Art. 42.  Identificazione dell'unità immobiliare urbana.
Art. 43.  Rilievo a vista.
Art. 44.  Consistenza delle unità immobiliari.
Art. 45.  Misura della consistenza a vano.
Art. 46.  Vani accessori alle abitazioni.
Art. 47.  Vani ragguagliati.
Art. 48.  Misura della consistenza a metro cubo.
Art. 49.  Misura della consistenza a metro quadrato.
Art. 50.  Locali accessori dei negozi e delle botteghe.
Art. 51.  Computo delle dipendenze.
Art. 52.  Arrotondamento della consistenza.
Art. 53.  Descrizione degli immobili a destinazione speciale o particolare.
Art. 54.  Esecuzione dell'accertamento.
Art. 55.  Preavviso della visita sopraluogo.
Art. 56.  Compilazione della scheda per la dichiarazione.
Art. 57.  Modalità esecutive delle planimetrie.
Art. 58.  Esenzione dall'obbligo di presentazione della planimetria.
Art. 59.  Inaccettabilità delle planimetrie.
Art. 60.  Sanzioni per inadempienze.
Art. 61.  Classamento e modalità esecutive.
Art. 62.  Destinazione ordinaria dell'unità immobiliare.
Art. 63.  Destinazione prevalente dell'unità immobiliare.
Art. 64.  Modifiche al quadro delle categorie e classi.
Art. 65.  Pubblicazione degli atti di formazione.
Art. 66.  Sede della pubblicazione.
Art. 67.  Predisposizione dell'operazione.
Art. 68.  Atti da pubblicare.
Art. 69.  Manifesto al pubblico.
Art. 70.  Orario della pubblicazione.
Art. 71.  Reclami contro i dati dell'accertamento.
Art. 72.  Reclami verbali.
Art. 73.  Modalità per la compilazione dei reclami.
Art. 74.  Reclami sulla consistenza.
Art. 75.  Reclami sulla categoria e classe attribuite.
Art. 76.  Reclami irregolari.
Art. 77.  Attestazione della presentazione del reclamo.
Art. 78.  Divieto di copia degli atti pubblicati.
Art. 79.  Esame dei reclami e verificazioni.
Art. 80.  Decisione della Commissione censuaria comunale sui reclami.
Art. 81.  Pubblicazione delle decisioni della Commissione censuaria comunale e ricorsi in appello.
Art. 82.  Ricorsi dell'Ufficio tecnico erariale.
Art. 83.  Termine dell'accettazione dei ricorsi.
Art. 84.  Trasmissione dei ricorsi in appello alla Commissione censuaria provinciale.
Art. 85.  Decisioni sui ricorsi in appello.
Art. 86.  Allestimento degli atti per l'attivazione.
Art. 87.  Manifesto per l'inizio dell'attivazione.
Art. 88.  Ricorsi dell'Amministrazione contro le decisioni in appello.
Art. 89.  Aggiornamenti e rettifiche degli atti per la conservazione.
Art. 90.  Inizio della conservazione del catasto edilizio urbano.


§ 82.1.11 – D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142.

Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

(G.U. 4 maggio 1950, n. 53).

 

     Articolo 1.

     E' approvato l'unito Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano

 

          Articolo 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Regolamento

 

CAPO I

Uffici ed organi cui è affidata l'esecuzione delle operazioni

per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano

 

          Art. 1. Organi esecutivi.

     Le operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono eseguite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per mezzo degli Uffici tecnici erariali o di loro sezioni costituite nelle province che non sono sedi di Uffici tecnici erariali.

 

          Art. 2. Organi consultivi.

     Nei casi e con le modalità indicati nel presente regolamento l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali deve procedere di concerto con le Commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale, costituite a norma della legge 8 marzo 1943, n. 153, e successive modificazioni.

 

CAPO II

Della formazione del nuovo catasto edilizio urbano

 

          Art. 3. Accertamento degli immobili.

     Le operazioni relative alla formazione del nuovo catasto edilizio urbano consistono nell'accertare l'ubicazione, la consistenza e la rendita catastale quale è definita dalla legge 8 aprile 1948, n. 514, delle unità immobiliari urbane esistenti nel territorio nazionale, nonché i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che su di esse hanno diritto di proprietà, di condominio e di quelle che sulle unità stesse hanno diritti reali di godimento.

 

          Art. 4. Operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

     Le operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano sono in particolare le seguenti:

     - qualificazione;

     - classificazione;

     - formazione delle tariffe;

     - accertamento;

     - classamento;

     - pubblicazione;

     - attivazione.

 

CAPO III

Della qualificazione e della classificazione

 

          Art. 5. Zona censuaria. [1]

 

          Art. 6. Categorie.

     La qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse.

     La denominazione delle categorie è uniforme nelle diverse zone censuarie.

 

          Art. 7. Classi.

     La classificazione consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi quanti sono i gradi notevolmente diversi delle rispettive capacità di reddito, tenuto conto delle condizioni influenti sulla relativa rendita catastale, riferita all'unità di consistenza computata secondo le norme dell'art. 45 e segg.

     Determinato il numero delle classi in cui ciascuna categoria deve essere divisa, si procede al riconoscimento ed all'identificazione di un certo numero di unità tipo che siano atte a rappresentare per ciascuna classe il merito medio delle unità immobiliari che vi debbono essere comprese.

 

          Art. 8. Accertamento di immobili a destinazione speciale o particolare.

     La classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni.

     Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili.

 

          Art. 9. Quadro di qualificazione e classificazione.

     Per ciascuna zona censuaria viene compilato un quadro di qualificazione e classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione delle unità immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe.

     Tale quadro dall'Ufficio tecnico erariale è inviato per l'esame alla Commissione censuaria comunale.

     La Commissione censuaria comunale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione e redige processo verbale per fare constatare il proprio accordo con l'Ufficio tecnico erariale, ovvero per far constatare i punti sui quali esistono dissensi e le ragioni di questi.

     Del proprio accordo la Commissione censuaria comunale dà comunicazione all'Ufficio tecnico erariale entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. In caso contrario il processo verbale viene redatto in triplice esemplare di cui uno deve essere trasmesso all'Ufficio tecnico erariale, ed un altro alla Commissione censuaria provinciale entro il termine suddetto.

     La comunicazione del processo verbale prescritto nel precedente comma vale come presentazione di ricorso.

 

          Art. 10. Decisione della Commissione censuaria provinciale.

     Nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente articolo la Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine assegnato alla Commissione censuaria comunale pronuncia la sua decisione in ordine ai punti controversi.

     La decisione della Commissione censuaria provinciale deve essere comunicata all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa. Qualora la decisione non venga pronunciata nel termine stabilito, l'Ufficio tecnico erariale o la Commissione censuaria comunale ritira gli atti, rilasciandone ricevuta, e li trasmette alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale provvede a presentare il ricorso direttamente alla Commissione censuaria centrale. La Commissione censuaria centrale, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, pronuncia in via definitiva la sua decisione in ordine ai punti controversi, sostituendosi alla Commissione censuaria provinciale.

 

          Art. 11. Verbale della Commissione censuaria provinciale.

     Qualora entro il termine di trenta giorni, indicato nell'art. 9, la Commissione censuaria comunale non si sia espressa in ordine all'approvazione del quadro delle categorie e classi, l'Ufficio tecnico erariale ritira gli atti rilasciandone ricevuta e li trasmette alla Commissione censuaria provinciale.

     La Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine fissato per la Commissione censuaria comunale, sostituendosi a questa, redige processo verbale in tre esemplari per fare constatare dell'accordo esistente tra essa e l'Ufficio tecnico erariale, ovvero dei punti sui quali esistono dissensi, le ragioni di questi ed esprime la propria decisione in merito.

     Un esemplare del verbale viene trasmesso all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa.

 

          Art. 12. Ricorso alla Commissione censuaria centrale.

     Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, la Commissione censuaria comunale e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali hanno facoltà di ricorrere, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione, alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva, nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

 

          Art. 13. Revisione dei quadri di categoria e classi.

     L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di rivedere il quadro delle categorie e classi in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nell'accertamento dello stato delle unità immobiliari.

     I nuovi quadri delle categorie e classi sono soggetti all'approvazione delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell'art. 9 e seguenti

 

CAPO IV

Della formazione delle tariffe

 

          Art. 14. Definizione e determinazione delle tariffe.

     La tariffa esprime la rendita catastale, per unità di consistenza, computata secondo le norme contenute nel presente regolamento.

     Le tariffe sono determinate con riferimento ai prezzi medi correnti nel periodo censuario fissato per legge.

     Gli elementi per la determinazione delle tariffe si desumono con riferimento per ciascuna classe ad unità immobiliari, le quali non abbiano speciali caratteristiche che possano elevare od attenuare la misura del reddito rispetto a quella ordinaria per la rispettiva classe.

     Non devono essere presi in considerazione i redditi occasionali dipendenti da situazioni particolari del proprietario o del locatario.

 

          Art. 15. Del reddito lordo.

     Il reddito lordo è rappresentato dal canone annuo di fitto, ordinariamente ritraibile dall'unità immobiliare, calcolato al termine di ciascun anno.

     Tuttavia quando le spese non relative al capitale fondiario non gravano per intero sul locatario senza altri oneri a carico di esso, al canone di fitto devono apportarsi le aggiunte o le detrazioni necessarie per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo relativo al capitale fondiario.

 

          Art. 16. Aggiunte al canone di fitto.

     Fra le aggiunte da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario, sono compresi:

     a) l'interesse dei depositi di garanzia o delle somme anticipate dal locatario senza decorrenza di interessi a suo favore;

     b) le spese di manutenzione ordinaria che, oltre quelle previste dall'art. 1609 del Codice civile, siano per patto contrattuale o per consuetudine locale, attribuite al locatario, nonché le quote corrispondenti al costo dei miglioramenti facenti carico, per particolari condizioni contrattuali, allo stesso locatario;

     c) gli altri speciali oneri eventualmente assunti dal locatario e la rimunerazione di prestazioni che il locatario fornisca per convenzione al proprietario.

 

          Art. 17. Detrazione al canone di fitto.

     Fra le detrazioni da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario sono comprese:

     a) le spese sostenute dal proprietario per fornitura di acqua potabile, per il servizio di portineria, per l'illuminazione delle scale e dell'androne e simili, per il funzionamento dell'ascensore, per la fornitura di riscaldamento ed acqua calda e simili, quando esse non vengano rimborsate dal locatario;

     b) le spese di manutenzione previste dall'art. 1609 del Codice civile, quando per accordo tra le parti siano poste a carico del proprietario;

     c) il corrispettivo dell'uso di mobili od arredi di cui il proprietario abbia eventualmente fornito l'immobile;

     d) la somma compresa nel fitto a titolo di rimborso di spese sostenute dal proprietario per adattare l'unità immobiliare a particolari esigenze del locatario.

 

          Art. 18. Misura delle detrazioni o delle aggiunte.

     Le aggiunte o le detrazioni per le spese indicate nei precedenti articoli 16 e 17 si determinano nella misura nella quale esse vengono ordinariamente sostenute dal proprietario o dal locatario per le unità immobiliari urbane di quella categoria o classe.

 

          Art. 19. Determinazione della rendita catastale in base al reddito lordo.

     Per la determinazione della rendita catastale il reddito lordo annuo va depurato da tutte le spese e perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative all'imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie, nonché a decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari.

 

          Art. 20. Spese e perdite eventuali.

     Le spese e perdite eventuali indicate nell'articolo precedente sono quelle che si riferiscono:

     a) all'amministrazione, alla manutenzione ed alla conservazione del capitale fondiario;

     b) agli sfitti ed alle rate di fitto dovute e non pagate.

 

          Art. 21. Spese di amministrazione.

     Le spese di amministrazione si determinano sulla base della relativa contabilità nel caso in cui la gestione dell'immobile sia affidata dal proprietario a terzi.

     Nell'ipotesi di gestione da parte del proprietario tali spese si calcolano presuntivamente, con riferimento agli immobili della stessa categoria e classe la cui gestione sia affidata a terzi.

 

          Art. 22. Spese di manutenzione.

     Le spese di manutenzione sono quelle ordinariamente sostenute dal proprietario per conservare l'unità immobiliare nello stato nel quale normalmente si trovano quelle della categoria e classe.

 

          Art. 23. Spese di conservazione.

     Le spese di conservazione sono quelle relative alla quota di assicurazione ed alla quota di perpetuità del capitale fondiario.

     La quota di assicurazione si determina sulla base dei contratti localmente in uso con le società di assicurazione e si detrae anche quando l'assicurazione non risulti stipulata per tutte le unità immobiliari della categoria e classe o per parte di esse.

     La quota di perpetuità si determina sulla base del costo medio di ricostruzione per i fabbricati compresi nella categoria e classe, diminuita del valore di materiali residui e del prevedibile periodo di vita economico del fabbricato.

 

          Art. 24. Perdita per sfitti.

     La perdita relativa agli sfitti si determina tenendo presente l'ordinario periodo di tempo intercorrente fra locazioni successive, nonché la periodicità e la durata dello sfitto necessario per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria.

     Non si tiene conto dello sfitto avente ordinario carattere periodico come quello che può verificarsi per ville, case di villeggiatura e simili, ragguagliandosi, in tal caso, il reddito fondiario annuo lordo alla accumulazione annua dei redditi realizzati nei periodi di effettiva utilizzazione.

     Non si tiene neppure conto degli sfitti derivanti da cause eccezionali ed, in particolare, di quelli che danno diritto al rimborso dell'imposta secondo l'art. 9 della legge 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3ª) e successive modificazioni.

 

          Art. 25. Perdita per fitti non corrisposti.

     Le rate di fitto dovute e non pagate si accertano con riferimento al periodo censuario fissato per legge. Esse non si considerano come perdite quando il loro mancato pagamento sia dipeso da avvenimenti eccezionali.

 

          Art. 26. Determinazione delle spese e delle perdite.

     Le spese e le perdite indicate nei precedenti articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si determinano facendo riferimento a condizioni normali e si esprimono in una quota parte del reddito lordo.

     In mancanza di dati espliciti, le dette quote parti si determinano con apprezzamento sintetico sulla base dei dati complessivi raccolti per unità immobiliari analoghe.

 

          Art. 27. Determinazione della rendita catastale in base al capitale fondiario.

     Per le unità immobiliari, per le quali nella zona censuaria la locazione non esista o abbia carattere di eccezione, la rendita catastale si determina aggiungendo alla rendita fondiaria, calcolata come interesse del capitale fondiario, le spese relative all'imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie.

 

          Art. 28. Del capitale fondiario.

     Il capitale fondiario è costituito dal valore venale dell'unità immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe.

     Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari.

 

          Art. 29. Saggio d'interesse.

     Il saggio d'interesse da attribuire al capitale fondiario per determinarne la rendita è il saggio di capitalizzazione che risulta attribuito dal mercato ad investimenti edilizi aventi per oggetto unità immobiliari analoghe. Qualora si tratti di unità immobiliari che, a causa delle loro caratteristiche o destinazione, siano per se stesse non suscettibili di dare un reddito in forma esplicita, si devono, invece, tener presenti i saggi di capitalizzazione che risultano attribuiti dal mercato ad investimenti concorrenti con quello edilizio.

     Le spese o perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative all'imposta fabbricati, alla relativa sovraimposta ed ai contributi di ogni specie, devono essere determinante con il metodo indicato nell'art. 20 e seguenti

     In tali casi può indicarsi solo la quota parte del reddito lordo che corrisponde al complesso delle dette perdite e spese eventuali, determinandolo con apprezzamento sintetico sulla base dei dati raccolti per unità immobiliari analoghe.

 

          Art. 30. Determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare.

     Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità.

 

          Art. 31. Prospetto delle tariffe.

     Per ciascuna zona censuaria viene compilato un prospetto delle tariffe, che deve elencare le categorie e le classi riscontrate nella zona ed indicare, in corrispondenza di ciascuna classe, la relativa tariffa e la quota parte del reddito lordo che corrisponde all'ammontare complessivo delle spese e perdite eventuali escluse soltanto quelle relative all'imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie. Le categorie e le classi elencate nel prospetto sono quelle del quadro delle categorie e classi approvate per la zona dalla Commissione censuaria; non si elencano le categorie per le quali, ai sensi dell'articolo precedente, non si determinano le tariffe.

 

          Art. 32. Invio dei prospetti alle Commissioni censuarie comunali e provinciali.

     Compilato il prospetto delle tariffe di un Comune (ovvero di tutte le zone censuarie nelle quali il Comune è stato diviso), l'Ufficio tecnico erariale lo invia contemporaneamente alla Commissione censuaria comunale ed alla Commissione censuaria provinciale.

     La Commissione censuaria comunale, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ha facoltà di presentare alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni in merito ai dati di tariffa ed a quelli delle quote complessive di detrazione per le spese e perdite eventuali, indicati nel prospetto.

     Delle osservazioni la Commissione censuaria comunale deve dare comunicazione entro lo stesso termine all'Ufficio tecnico erariale, il quale provvede a far pervenire alla Commissione censuaria provinciale in tempo utile le proprie controdeduzioni.

 

          Art. 33. Decisione della Commissione censuaria provinciale.

     La Commissione censuaria provinciale dà all'Ufficio tecnico erariale tempestiva comunicazione delle date nelle quali terrà le sue sedute per l'esame del prospetto. L'Ufficio tecnico erariale provvede a far intervenire un proprio rappresentante per fornire a voce i chiarimenti opportuni.

     Entro i sessanta giorni successivi al termine concesso a norma dell'art. 32 alle Commissioni censuarie comunali per la presentazione delle osservazioni, la Commissione censuaria provinciale pronuncia la sua decisione in merito al prospetto delle tariffe.

     La decisione rileva l'accordo fra la Commissione censuaria provinciale e l'Ufficio tecnico erariale ovvero i punti di dissenso, nel quale ultimo caso definisce i dati di tariffa e quelli delle quote complessive di detrazione.

     La decisione deve essere comunicata all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione comunale interessata entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa.

 

          Art. 34. Mancata decisione della Commissione censuaria provinciale.

     Qualora entro il termine di sessanta giorni indicato nel paragrafo precedente la Commissione censuaria provinciale non si sia espressa in ordine all'approvazione del prospetto delle tariffe, l'Ufficio tecnico erariale o la Commissione censuaria comunale ritira gli atti rilasciandone ricevuta, e li trasmette alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale provvede a sottoporli direttamente all'approvazione della Commissione censuaria centrale. La Commissione censuaria centrale, entro il termine di novanta giorni dall'avvenuta comunicazione, pronuncia in via definitiva la decisione, sostituendosi alla Commissione censuaria provinciale.

 

          Art. 35. Ricorso alla Commissione censuaria centrale.

     Contro le decisioni pronunciate dalle Commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle tariffe, la Commissione censuaria comunale e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali hanno facoltà di ricorrere entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione alla Commissione censuaria centrale. La ricorrente deve dare comunicazione del ricorso, all'atto della sua presentazione, all'altra parte, e alla Commissione censuaria provinciale interessata, la quale ultima ha facoltà di presentare ulteriori deduzioni in merito ai punti controversi.

     La Commissione censuaria centrale decide in via definitiva entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

 

          Art. 36. Pubblicazione delle tariffe.

     Le tariffe rese definitive con la procedura dell'art. 32 e segg., sono pubblicate in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale.

     Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale, la Commissione censuaria provinciale può chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano comuni della propria giurisdizione, quando non li ritenga perequati nei confronti delle tariffe di comuni delle province limitrofe. Analoga facoltà è concessa all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

     La Commissione censuaria centrale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e la Commissione censuaria provinciale interessata, modifica, ove lo ritenga opportuno, le tariffe già stabilite e definisce le nuove.

 

          Art. 37. Revisione del prospetto delle tariffe.

     L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di rivedere il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato delle unità immobiliari o della loro capacità di reddito.

     I nuovi prospetti delle tariffe sono soggetti all'approvazione da parte delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell'art. 32 e seguenti.

 

CAPO V

Dell'accertamento

 

          Art. 38. Oggetto dell'accertamento.

     Sono soggetti all'accertamento tutti i fabbricati e le costruzioni stabili definite dall'art. 4 della legge.

     Sono esclusi dall'accertamento:

     a) i fabbricati rurali;

     b) i fabbricati di proprietà della Santa Sede di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929.

 

          Art. 39. Fabbricati rurali.

     I fabbricati da escludersi dall'accertamento ai sensi della lettera a) del paragrafo precedente sono le costruzioni e porzioni di costruzioni coi loro accessori appartenenti allo stesso proprietario dei terreni cui servono e siano inoltre destinati:

     a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi per tali anche i guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonché coloro che col nome di capisquadra, sorveglianti, campari o altro equivalente, conducono o assistono materialmente i giornalieri e gli operai;

     b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

     c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonché alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

     Nel caso di fabbricati in parte rurali, ai sensi del comma precedente, ed in parte urbani si assoggetta all'accertamento la sola parte urbana.

 

          Art. 40. Unità immobiliare urbana.

     Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.

 

          Art. 41. Indicazione del possesso.

     Ciascuna unità immobiliare urbana accertata deve essere intestata alla ditta che ne è in possesso.

     La ditta è costituita dalle persone dei proprietari o dei possessori e da quelle che hanno diritti reali di godimento sull'unità immobiliare. Esse devono essere individualmente designate, specificando per ognuna le quote di partecipazione o il diritto spettante.

 

          Art. 42. Identificazione dell'unità immobiliare urbana.

     Ciascuna unità immobiliare accertata deve essere identificata in catasto con l'indicazione della via o della località, del numero civico, della scala, del piano, ecc. e con riferimento alla mappa.

 

          Art. 43. Rilievo a vista.

     Nei centri urbani, per i quali, all'atto dell'accertamento, non si disponga della mappa, ovvero essa non sia sufficientemente aggiornata per la parte urbana, le unità immobiliari devono essere provvisoriamente identificate in catasto con il riferimento ad una rappresentazione planimetrica dei fabbricati, eseguita dai periti degli Uffici tecnici erariali con rilievo a vista.

 

          Art. 44. Consistenza delle unità immobiliari.

     Di ciascuna unità immobiliare accertata si determina la consistenza, computandola in base agli elementi unitari di misura indicati negli articoli seguenti quale risulta al momento dell'accertamento.

 

          Art. 45. Misura della consistenza a vano.

     Per la misura della consistenza dell'unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione si assume come elemento unitario il vano utile.

     Si considera vano utile quello che ha destinazione principale (camera, stanza, salone, galleria e simili), nell'uso ordinario dell'unità immobiliare.

 

          Art. 46. Vani accessori alle abitazioni.

     I vani aventi destinazione ordinaria accessoria dei vani principali si calcolano per tanti vani utili quanti, per ogni categoria, sono fissati dagli usi locali.

     Si considerano vani accessori quelli necessari al servizio o al disimpegno dei vani principali (latrine, bagni, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio, e simili), nonché quelli che, pur non essendo strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali, ne integrano la funzione (soffitte, cantine, bucatai, spanditoi, stalle, granai, porcili, pollai e simili).

     Sono compresi fra gli accessori quelli che, pur avendo destinazione principale nell'uso ordinario dell'unità immobiliare, hanno superficie minore di quella minima prestabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe.

     La cucina è considerata vano utile, qualunque ne sia la superficie, purché sia fornita degli impianti relativi alla sua speciale destinazione nel modo ordinario per la categoria e classe cui appartiene l'unità immobiliare.

     In mancanza di usi locali i vani accessori si computano per un terzo di vano utile se sono strettamente necessari al servizio od al disimpegno dei vani principali, per un quarto di vano utile in caso diverso.

 

          Art. 47. Vani ragguagliati.

     Si computano per più di un vano utile i vani principali che abbiano superficie maggiore di quella massima stabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe.

     Il ragguaglio a vani utili od a frazioni di vano utile dell'eccedenza di superficie, rispetto a quella massima anzidetta, viene fatto rapportando l'eccedenza alla superficie massima stessa.

 

          Art. 48. Misura della consistenza a metro cubo.

     Per la misura della consistenza delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi (collegi, ospizi, conventi, caserme, ospedali, prigioni e simili) di uffici pubblici, di scuole, di musei e simili, si assume come elemento unitario il metro cubo. La consistenza si computa calcolando, con le norme tecniche consuete, il volume vuoto per pieno dell'unità immobiliare.

 

          Art. 49. Misura della consistenza a metro quadrato.

     Per la misura della consistenza delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, stalle, scuderie, autorimesse, palestre tettoie e simili, si assume come elemento ordinario il metro quadrato. La consistenza si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unità immobiliare.

 

          Art. 50. Locali accessori dei negozi e delle botteghe.

     La consistenza complessiva delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi e botteghe, quando esse comprendono locali accessori (retro botteghe, gabinetti e simili), si diminuisce riducendo la superficie degli accessori in misura corrispondente alla loro minore produttività di reddito rispetto al locale principale.

 

          Art. 51. Computo delle dipendenze.

     E’ aumentata di una percentuale non maggiore del 10% la consistenza delle unità immobiliari alle quali siano annesse aree formanti parti integranti di esse, ovvero sia congiunto l'uso, in comune con altri, di locali per deposito, per bucato e simili, quando tali circostanze non siano state tenute presenti nell'attribuzione della classe.

 

          Art. 52. Arrotondamento della consistenza.

     La consistenza delle unità immobiliari si arrotonda, a seconda dell'elemento unitario di misura assunto, rispettivamente al mezzo vano, al metro cubo od al metro quadrato.

 

          Art. 53. Descrizione degli immobili a destinazione speciale o particolare.

     La consistenza catastale non si accerta per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.

     Tuttavia esse sono descritte in catasto mediante l'elencazione dei loro elementi costitutivi.

 

          Art. 54. Esecuzione dell'accertamento.

     L'accertamento viene eseguito dai periti degli Uffici tecnici erariali, mediante visita di ciascuna unità immobiliare urbana, tenendo presente le dichiarazioni rese su apposita scheda dagli interessati a norma dell'art. 3 della legge e valendosi delle indicazioni fornite dai possessori e dai detentori o da chi li rappresenta.

 

          Art. 55. Preavviso della visita sopraluogo.

     L'avviso prescritto dall'art. 31 della legge per l'accesso alle proprietà private deve essere dato mediante spedizione postale raccomandata o mediante consegna, a mezzo del messo comunale, al possessore nella propria residenza o ad uno della sua famiglia o a persona addetta al suo servizio.

     Qualora la residenza del possessore non risulti dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo successivo, e non sia possibile accertarla mediante attestazione anagrafica, l'avviso deve essere affisso all'albo comunale e alla porta dello stabile. Nel caso di ditta costituita da più possessori, l'avviso dato ad uno solo di essi è valido nei confronti degli altri.

 

          Art. 56. Compilazione della scheda per la dichiarazione.

     Ciascuna scheda di dichiarazione deve essere sottoscritta dall'obbligato o dalla persona che da esso ebbe incarico di compilarla e deve contenere le seguenti indicazioni relative all'unità immobiliare urbana dichiarata:

     a) ubicazione (Provincia, Comune, località, via, numero civico, scala, piano, numero interno);

     b) genere della costruzione (in muratura, in legno, in ferro e simili);

     c) cognome, nome e paternità di ciascuna persona fisica o denominazione della persona giuridica avente titolo di proprietà o di condominio oppure altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, utile dominio, e simili) sull'unità immobiliare, specificando per ognuna di esse il diritto spettante e la quota di partecipazione, quando questa sia diversa dall'intero. Di almeno una delle persone suddette dovrà inoltre indicarsi il Comune di residenza;

     d) provenienza del possesso (per successione, donazione, divisione, compravendita, permuta, costruzione, costituzione di enfiteusi e simili);

     e) consistenza (numero o specie dei vani, distinti in principali ed accessori, se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione; numero dei piani ed il volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi, di uffici pubblici, di scuole, di musei e simili; numero di piani e superficie utile in metri quadrati se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, autorimesse, palestre, tettoie e simili; volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, delle costruzioni chiuse e superficie utile in metri quadrati delle tettoie, se trattasi di unità immobiliari costituite da opifici ed in genere costruite per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni);

     f) aree scoperte od altre dipendenze annesse all'uso dell'unità immobiliare, precisando se esse sono comuni ad altre unità immobiliari;

     g) servizi dei quali l'unità immobiliare è dotata (acqua potabile, riscaldamento con impianti fissi, luce elettrica, gas, ascensore, e simili);

     h) la persona e la ditta che, come inquilino o come proprietario o usuario, ha in uso, o si riserva l'uso dell'unità immobiliare. Quando l'unità immobiliare all'atto della dichiarazione non è tenuta in uso, la circostanza deve essere fatta presente, precisando il motivo (sfitta, in riparazione, inabitabile, ecc.);

     i) il canone annuo di fitto se l'unità immobiliare è data in locazione, precisando gli estremi di registrazione del relativo contratto;

     l) le esenzioni o riduzioni dell'imposta fabbricati delle quali goda il reddito dell'unità immobiliare, precisando il titolo dell'esenzione e se trattasi di esenzione totale o parziale, permanente o temporanea, ed in quest'ultimo caso la data di scadenza del beneficio;

     m) cognome, nome, paternità e residenza del dichiarante.

 

          Art. 57. Modalità esecutive delle planimetrie.

     Le planimetrie da presentare insieme alle dichiarazioni a norma dell'art. 7 della legge devono essere disegnate ad inchiostro in scala 1:200 esclusivamente su fogli di carta millimetrata, di determinati tipi e formati, stampati dallo Stato e messi in vendita presso gli Uffici tecnici erariali, presso gli uffici dei Comuni e presso i rivenditori secondari di valori bollati.

     E’ tollerato l'uso delle scale 1:100, ovvero 1:50.

     Le planimetrie devono essere eseguite secondo le regole correnti dei disegni edili.

     Devono inoltre contenere le seguenti indicazioni:

     a) numero della scheda con la quale l'unità immobiliare è stata dichiarata;

     b) Comune, via e numero civico relativi al fabbricato nel quale l'unità immobiliare è situata;

     c) ditta proprietaria; tale indicazione, quando si tratti di condominio, può essere limitata alle generalità del primo intestatario;

     d) altezza media di ciascun vano;

     e) destinazione dei locali accessori;

     f) piano o piani nei quali si estende l'unità immobiliare;

     g) confini dell'unità immobiliare verso le altre proprietà e verso le aree pubbliche. Le prime si indicano scrivendo le generalità del privato o dell'ente pubblico proprietario confinante; le seconde si indicano a mezzo della denominazione stradale.

     La planimetria deve essere firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometra iscritti nei rispettivi albi professionali. Per i fabbricati esistenti alla data del 13 aprile 1939 è consentito che la planimetria venga firmata dall'obbligato alla dichiarazione.

     La planimetria è esente da tassa di bollo.

 

          Art. 58. Esenzione dall'obbligo di presentazione della planimetria.

     Sono esentati dall'obbligo della presentazione della planimetria i proprietari di unità immobiliari urbane i quali, alla data del 1° gennaio 1939, erano titolari di un reddito imponibile accertato ai fini dell'imposta fabbricati non maggiore di L. 50, sempre che, alla data di presentazione della dichiarazione, non siano proprietari di altri immobili urbani, anche se non censiti o in godimento di esenzione dall'imposta fabbricati.

 

          Art. 59. Inaccettabilità delle planimetrie.

     L'Amministrazione può dichiarare non accettabili le planimetrie quando in esse difetti alcuno dei requisiti richiesti salvo che non riconosca, a proprio insindacabile giudizio, la convenienza di provvedere direttamente alla loro regolarizzazione.

     Della dichiarazione di non accettabilità delle planimetrie, l'Ufficio tecnico erariale deve dare comunicazione all'obbligato alla presentazione di esse mediante distinto avviso per ciascuna planimetria.

     L'avviso deve essere consegnato a mano o deve essere inviato con raccomandata postale e deve contenere l'indicazione dei motivi della non accettabilità e di un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale l'obbligato deve provvedere alla presentazione della nuova planimetria debitamente regolarizzata.

 

          Art. 60. Sanzioni per inadempienze.

     Chi non ottempera all'obbligo della presentazione della dichiarazione e della planimetria è punito nei modi previsti dall'art. 31 della legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni.

     Tale disposizione non deroga al primo comma dell'art. 15 del R.D.L. 17 settembre 1931, n. 1608, per quanto concerne l'applicazione della soprattassa.

     E’ considerata come mancata presentazione l'inosservanza del termine assegnato in base all'art. 59 per la nuova presentazione delle planimetrie riconosciute non accettabili.

 

CAPO VI

Del classamento

 

          Art. 61. Classamento e modalità esecutive.

     Il classamento consiste nel riscontrare sopraluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.

     Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento.

 

          Art. 62. Destinazione ordinaria dell'unità immobiliare.

     La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare.

 

          Art. 63. Destinazione prevalente dell'unità immobiliare.

     Ad una unità immobiliare, costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsi la categoria che ha destinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione del reddito.

 

          Art. 64. Modifiche al quadro delle categorie e classi.

     Qualora alcune unità immobiliari accertate abbiano destinazione ordinaria o caratteristiche influenti sul reddito notevolmente difformi da quelle proprie delle categorie e classi prestabilite per la zona censuaria, l'Ufficio tecnico erariale deve provvedere ad apportare al quadro delle categorie e classi le occorrenti integrazioni sottoponendole all'approvazione delle Commissioni censuarie, con la procedura indicata nell'art. 9 e seguenti.

 

CAPO VII

Della pubblicazione

 

          Art. 65. Pubblicazione degli atti di formazione.

     Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, gli Uffici tecnici erariali provvedono alla pubblicazione degli atti nei quali sono riassunti i risultati della attribuzione della proprietà, della misura e dell'applicazione delle categorie e delle classi alle singole unità immobiliari urbane.

     Per le unità immobiliari che, rientrando nelle eccezioni previste dall'art. 8, non hanno avuto applicata la classe, si devono pubblicare, in luogo dei risultati di tale applicazione, le rendite catastali attribuite.

 

          Art. 66. Sede della pubblicazione.

     La pubblicazione si esegue in ciascun Comune nella sede appositamente predisposta dall'Amministrazione comunale, sotto la sorveglianza di un assistente, scelto dall'Ufficio tecnico erariale anche fra il proprio personale.

     Per i Comuni molto estesi, gli Uffici tecnici erariali possono richiedere che l'Amministrazione comunale predisponga più sedi di pubblicazione. In tali casi, ed ai soli effetti della pubblicazione, il territorio comunale sarà ripartito in zone. In ciascuna sede saranno depositati in visione al pubblico gli atti relativi alla zona.

 

          Art. 67. Predisposizione dell'operazione.

     Almeno un mese prima del giorno in cui deve cominciare la pubblicazione, l'Ufficio tecnico erariale ne avvisa il sindaco, invitandolo a predisporre locali adatti, forniti dei necessari mobili e di quanto altro occorre ai fini della pubblicazione stessa.

     Dell'inizio della pubblicazione l'Ufficio tecnico erariale deve dare preavviso anche alla Commissione censuaria comunale.

 

          Art. 68. Atti da pubblicare.

     Gli atti da pubblicarsi a norma dell'art. 65 sono:

     a) lo schedario dei numeri di mappa, consistente in un insieme di schede nelle quali sono iscritti tutti i numeri di mappa relativi a particelle che rappresentano fabbricati urbani. In ciascuna scheda deve essere iscritto un solo numero di mappa con l'indicazione dei suoi subalterni e, per ognuno di questi, del numero della partita in cui è iscritto;

     b) lo schedario delle partite, consistente in un insieme di schede nelle quali sono iscritte tutte le ditte che hanno proprietà delle unità immobiliari urbane e che hanno su di esse diritti reali di godimento. In ciascuna scheda deve essere iscritta una sola ditta con l'indicazione delle unità immobiliari di cui essa è proprietaria o sulle quali ha diritto reale di godimento e dei dati di consistenza e di classamento che sono stati accertati per le dette unità immobiliari a seguito delle operazioni di formazione;

     c) lo schedario dei possessori, cioè un insieme di schede, nel quale sono iscritte tutte le persone fisiche e giuridiche, che hanno individualmente o in comune la proprietà delle unità immobiliari urbane o che su di esse hanno diritto reale di godimento. In ciascuna scheda deve essere iscritto un solo possessore, con l'indicazione delle partite intestate alle ditte nelle quali esso è compreso.

     Deve inoltre rendersi ostensibile la mappa, ovvero, quando non si disponga ancora di questa o essa non sia sufficientemente aggiornata per la parte urbana, il rilievo a vista previsto dall'art. 43.

 

          Art. 69. Manifesto al pubblico.

     Almeno 7 giorni prima di quello in cui deve cominciare la pubblicazione il sindaco pubblica un manifesto, col quale l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali:

     a) notifica agli interessati i luoghi e le ore in cui gli atti saranno ostensibili per 30 giorni successivi a quello fissato dall'Ufficio tecnico erariale per l'inizio della pubblicazione. Detto termine, in casi eccezionali, può, dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, essere prorogato fino ad altri 30 giorni;

     b) invita gli interessati ad esaminarli, per riconoscere la regolarità delle loro partite ed a presentare nei giorni stabiliti per la pubblicazione i loro eventuali reclami. Tali reclami non possono essere presentati oltre i termini previsti nella precedente lettera;

     c) invita altresì gli interessati a denunciare tutte le variazioni sia di intestazione che di consistenza, sia riguardanti enti censibili e non censiti, o viceversa, avvenute posteriormente alle operazioni di accertamento e classamento.

     Detto manifesto deve essere pubblicato nell'albo comunale e rimanervi durante il periodo fissato per la pubblicazione. Esso deve anche essere affisso nelle frazioni del comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali.

     Per i beni interessanti le Amministrazioni dello Stato, sarà dato particolare avviso alle stesse della pubblicazione negli albi dei vari comuni.

 

          Art. 70. Orario della pubblicazione.

     I locali destinati per la pubblicazione devono restare aperti ogni giorno, compresi i festivi, non meno di sei ore, da stabilirsi dall'Ufficio tecnico erariale, con riguardo al maggior comodo degli interessati.

     Nel caso dei comuni in cui vi sia un limitato numero di interessati, o si verifichino altre circostanze particolari, l'Ufficio tecnico erariale, previo consenso della Commissione censuaria comunale, può limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana e ad un minore numero di ore, sempre con riguardo al maggiore comodo degli interessati medesimi.

 

          Art. 71. Reclami contro i dati dell'accertamento.

     Tutti gli interessati direttamente o a mezzo di procuratori od incaricati, entro il termine stabilito per la pubblicazione, hanno facoltà di presentare reclami alla Commissione censuaria comunale sulla intestazione e sulla misura della consistenza delle rispettive unità immobiliari, nonché sull'applicazione alle medesime della categoria e classe.

     Il mandato può risultare anche da lettera con firma autenticata dall'autorità comunale, da unirsi al reclamo.

     I reclami devono essere presentati all'assistente alla pubblicazione, il quale è tenuto a numerarli, iscrivendoli in un apposito protocollo ed a rilasciarne ricevuta.

 

          Art. 72. Reclami verbali.

     I reclami possono farsi dagli interessati o dai loro incaricati anche a voce all'assistente, il quale, in tal caso, ne redige processo verbale invitando gli interessati a sottoscriverlo. Qualora alcuno di essi non possa o non voglia sottoscrivere ne deve essere fatta espressa menzione.

 

          Art. 73. Modalità per la compilazione dei reclami.

     Per ogni comune devono farsi reclami separati ancorché riflettano la stessa ditta; in ciascun reclamo devono essere indicati, distintamente per ciascuna unità immobiliare urbana, i motivi per i quali si reclama.

 

          Art. 74. Reclami sulla consistenza.

     Nei reclami sulla consistenza gli interessati, qualora non vi abbiano già provveduto, devono produrre una regolare planimetria dell'unità immobiliare urbana, firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometra, iscritti nei rispettivi albi professionali.

     Può reclamarsi sulla consistenza anche in mancanza della detta planimetria; in tal caso la spesa occorrente per la verifica, nell'ipotesi che il reclamo risulti infondato, è a carico del reclamante. A tale fine il reclamo dovrà essere accompagnato da ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di un deposito provvisorio, secondo le norme che saranno stabilite dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

 

          Art. 75. Reclami sulla categoria e classe attribuite.

     I reclami sull'applicazione della categoria e della classe, devono indicare le unità immobiliari della stessa zona censuaria che risultino, nei confronti con quella del ricorrente, collocate in una categoria o in una classe diverse quantunque abbiano la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche.

     In mancanza di tali indicazioni il reclamo non può essere esaminato.

     Le disposizioni previste nei precedenti commi non si applicano nei riguardi delle unità immobiliari che, rientrando nelle eccezioni previste dall'art. 8, non hanno avuto applicata la classe. In tali casi, il reclamo potrà riguardare soltanto la misura della rendita catastale attribuita, indicando quella diversa che si ritiene spettante.

 

          Art. 76. Reclami irregolari.

     Qualora durante la pubblicazione vengano presentati reclami che in tutto o in parte non siano conformi alle disposizioni dei paragrafi precedenti, deve l'assistente invitare i reclamanti a rettificarli indicandone loro il modo e avvertendoli che i reclami stessi devono essere rettificati e nuovamente presentati prima della scadenza del termine fissato nell'art. 69.

 

          Art. 77. Attestazione della presentazione del reclamo.

     La ricevuta rilasciata all'atto della presentazione dei reclami è l'unico titolo per comprovare che essi vennero presentati nel termine prescritto.

     La mancata presentazione dei reclami si considera agli effetti del catasto come piena accettazione da parte degli interessati dei dati iscritti nelle rispettive partite e negli altri atti pubblicati.

 

          Art. 78. Divieto di copia degli atti pubblicati.

     E’ fatto divieto all'assistente ed a chiunque altro di estrarre tipi o copie delle mappe e degli altri atti in pubblicazione.

     Sono eccettuati dal divieto soltanto le schede delle partite, delle quali è data facoltà ai rispettivi possessori di trarre copia nell'ufficio.

 

          Art. 79. Esame dei reclami e verificazioni.

     Chiusa la pubblicazione l'Ufficio tecnico erariale procede alle verificazioni che ritiene necessarie per esprimere il suo parere sul merito dei reclami.

     Per le verificazioni per le quali occorre eseguire sopralluogo, l'Ufficio tecnico erariale deve avvertire i singoli reclamanti della data in cui avrà luogo la visita con le modalità indicate nell'art. 55 invitandoli ad intervenire. Lo stesso Ufficio deve inoltre avvertire della visita la Commissione censuaria comunale, invitandola a farvi intervenire uno o più dei suoi membri, affinché sia in grado di decidere in prima istanza sui reclami.

     La visita si esegue anche senza il concorso dei reclamanti o dei loro delegati o dei componenti la Commissione censuaria se, malgrado l'invito, non intervengano.

 

          Art. 80. Decisione della Commissione censuaria comunale sui reclami.

     Compiute le verificazioni ed esaminati i reclami, l'Ufficio tecnico erariale li trasmette, con le sue osservazioni, alla Commissione censuaria comunale, affinché decida in prima istanza in merito ad essi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data del ricevimento. Le decisioni della Commissione censuaria comunale vengono ritirate dall'Ufficio tecnico erariale insieme agli altri atti.

 

          Art. 81. Pubblicazione delle decisioni della Commissione censuaria comunale e ricorsi in appello.

     L'Ufficio tecnico erariale deve portare a conoscenza degli interessati le decisioni della Commissione censuaria comunale, depositandole alla sede del comune insieme agli originali dei reclami cui si riferiscono ed alle proprie osservazioni in merito.

     Dell'avvenuto deposito e del tempo concesso per esaminare gli atti e produrre ricorso in appello, deve essere dato avviso dall'Ufficio tecnico erariale con manifesto da pubblicarsi con le modalità previste dall'art. 69.

     Le decisioni della Commissione censuaria comunale devono essere pubblicate. Tale pubblicazione si esegue sotto la sorveglianza di un assistente scelto dall'Ufficio tecnico erariale anche fra il proprio personale.

     Gli interessati hanno facoltà di ricorrere in appello alla Commissione censuaria provinciale contro le decisioni della Commissione censuaria comunale entro 30 giorni dall'inizio della pubblicazione.

     L'assistente riceve i ricorsi in appello, li numera e li iscrive in apposito protocollo rilasciandone ricevuta che è l'unico titolo per comprovarne la tempestiva presentazione.

     La mancata presentazione dei ricorsi, durante i 30 giorni stabiliti, si considera agli effetti del catasto come piena accettazione da parte degli interessati delle decisioni della Commissione censuaria comunale.

 

          Art. 82. Ricorsi dell'Ufficio tecnico erariale.

     L'Ufficio tecnico erariale ha facoltà di produrre i ricorsi contro le decisioni della Commissione censuaria comunale negli stessi termini imposti agli interessati.

     I ricorsi dell'Ufficio devono essere presentati nei termini previsti nel precedente paragrafo alla Commissione censuaria provinciale che è tenuta a rilasciarne ricevuta. Della presentazione dei propri ricorsi l'Ufficio tecnico erariale deve dare comunicazione agli interessati.

 

          Art. 83. Termine dell'accettazione dei ricorsi.

     Alla scadenza del termine fissato per la pubblicazione, l'assistente chiude il protocollo dei reclami con apposita dichiarazione. Alla detta chiusura, con un preavviso di almeno 7 giorni, deve essere invitata a concorrere la Commissione censuaria comunale, a mezzo dei suoi componenti. Tuttavia la chiusura può essere eseguita anche senza concorso della Commissione censuaria se questa, malgrado l'invito, non interviene.

 

          Art. 84. Trasmissione dei ricorsi in appello alla Commissione censuaria provinciale.

     L'Ufficio tecnico erariale immediatamente o dopo aver apportate negli atti le correzioni corrispondenti alle decisioni della Commissione censuaria comunale divenute definitive, consegna alla Commissione censuaria provinciale, con le proprie osservazioni, i ricorsi in appello prodotti dagli interessati, allegando inoltre un elenco dei ricorsi prodotti d'ufficio, già presentati alla stessa Commissione provinciale ai sensi dell'art. 82. Ai ricorsi devono essere uniti i relativi reclami originali, presentati in sede di pubblicazione, con i pareri che ha dato su di essi e con le decisioni prese nei loro riguardi dalla Commissione censuaria comunale.

 

          Art. 85. Decisioni sui ricorsi in appello.

     Entro trenta giorni dalla consegna prevista nel paragrafo precedente, la Commissione censuaria provinciale, deve decidere in via definitiva sui ricorsi in appello, comunicando all'Ufficio tecnico erariale le decisioni adottate e restituendo gli atti.

 

CAPO VIII

Dell'attivazione

 

          Art. 86. Allestimento degli atti per l'attivazione.

     Esaurite le operazioni previste nel capo precedente, dopo che saranno state stabilite le tariffe con la procedura dell'art. 32 e seguenti, l'Ufficio tecnico erariale provvede all'allestimento degli atti necessari per eseguire l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano e cioè:

     a) lo schedario dei numeri di mappa, di cui all'art. 68, corretto in seguito ai risultati della pubblicazione e della trattazione dei reclami;

     b) lo schedario delle partite di cui all'art. 68 corretto come per la lettera a) e completato con l'aggiunta, per ogni unità immobiliare urbana, della rendita catastale. Sarà tenuta distinta la parte della rendita inerente ad ampliamenti o migliorie che beneficiano di esenzioni temporanee;

     c) lo schedario dei possessori di cui all'art. 68 corretto come alla lettera a);

     d) tutti gli altri atti che la Direzione generale del catasto stimerà necessari o utili per l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano.

 

          Art. 87. Manifesto per l'inizio dell'attivazione.

     L'Ufficio tecnico erariale, con manifesto da pubblicarsi in ciascun comune mediante affissione nei modi previsti per gli atti ufficiali, invita gli interessati:

     a) a domandare per iscritto la registrazione agli effetti del nuovo catasto edilizio urbano delle variazioni avvenute dopo la pubblicazione di cui al capo VII, e di quelle avvenute anteriormente che, non risultando introdotte nei dati pubblicati, non fossero state denunciate agli uffici di pubblicazione;

     b) a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto (conteggio, scritturazione, e simili) riscontrati negli atti catastali;

     c) a prendere cognizione, presso l'Ufficio, del giudizio pronunciato sui loro ricorsi dalla Commissione censuaria provinciale in sede di appello, e a ricorrere, ove lo credano, contro di esse, entro il termine perentorio di 30 giorni, alla Commissione censuaria centrale, per questioni di massima o per violazione di legge.

 

          Art. 88. Ricorsi dell'Amministrazione contro le decisioni in appello.

     L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di ricorrere alla Commissione censuaria centrale contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali, per gli stessi motivi e negli stessi termini previsti per gli interessati.

 

          Art. 89. Aggiornamenti e rettifiche degli atti per la conservazione.

     In seguito alle domande previste dall'art. 87, lettere a) e b), si apportano nelle partite le variazioni avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, si correggono gli eventuali errori materiali di fatto e si allestiscono gli atti di conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, e cioè:

     a) lo schedario dei numeri di mappa;

     b) lo schedario delle partite, nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa delle singole unità immobiliari urbane che le appartengono, con la consistenza e rendita catastale corrispondenti e nel quale dovranno essere tenute in evidenza le ulteriori mutazioni;

     c) lo schedario dei possessori;

     d) tutti gli altri atti che la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali riterrà necessari ed utili per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano.

 

          Art. 90. Inizio della conservazione del catasto edilizio urbano.

     Compiuto per un intero distretto di imposte, od anche, nei casi speciali previsti dalla legge, solo per una parte dei comuni o zone censuarie di uno stesso distretto di imposte, le operazioni indicate nell'articolo precedente, verrà stabilita, con decreto Ministeriale, la data da cui ha inizio, per ciascun distretto o zona censuaria, la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano e da cui cessano le operazioni intese a mantenere aggiornato il catasto urbano preesistente. In base alle risultanze dei nuovi schedari delle partite si formano i ruoli per l'esazione dell'imposta nei modi che saranno stabiliti per legge.


[1] Articolo sostituito dalla L. 30 dicembre 1989, n. 427 e ora abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.