§ 37.2.23 - D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211.
Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.2 personale
Data:17/03/1981
Numero:211


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i seguenti fondi di previdenza sono unificati in un unico ente di diritto pubblico, denominato "Fondo [...]
Art. 2.      Al fondo di previdenza unificato sono iscritti di diritto tutti i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo del Ministero delle finanze appartenenti ai fondi di [...]
Art. 3.      Al fondo di previdenza unificato affluiscono tutte le entrate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, erano attribuite ai fondi indicati nell'art. 1
Art. 4.      Al fondo di previdenza unificato sono devoluti i patrimoni dei fondi di previdenza indicati nell'art. 1, secondo le risultanze degli ultimi rendiconti e conti consuntivi [...]
Art. 5.      Con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, da emanare entro 180 giorni [...]
Art. 6.      Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi statutari dei fondi di previdenza indicati nell'art. 1 decadono dalla carica, conservando le funzioni per [...]
Art. 7.      Il comitato provvisorio indicato nell'articolo precedente rimarrà in carica fino a quando non sarà entrato in vigore il regolamento di cui all'art. 5 del presente [...]
Art. 8.      Fino a quando non saranno nominati gli organi statutari previsti dal regolamento da approvare ai sensi del precedente art. 5, la rappresentanza legale del fondo [...]
Art. 9.      Nei confronti del personale che cessa dal servizio a partire dal 1° gennaio 1981, la determinazione della indennità di liquidazione sarà effettuata secondo i criteri che [...]
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 37.2.23 - D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211.

Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze.

(G.U. 16 maggio 1981, n. 133)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i seguenti fondi di previdenza sono unificati in un unico ente di diritto pubblico, denominato "Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze":

     a) fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, istituito con regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12;

     b) fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse ed imposte indirette sugli affari, istituito con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1952 e riconosciuto con l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

     c) fondo di previdenza a favore del personale periferico dell'amministrazione delle imposte dirette, istituito con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

     d) fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituito con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

     e) fondo di previdenza per il personale delle dogane, istituito con legge 12 luglio 1912, n. 812;

     f) fondo di previdenza a favore del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, istituito con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260.

 

          Art. 2.

     Al fondo di previdenza unificato sono iscritti di diritto tutti i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo del Ministero delle finanze appartenenti ai fondi di previdenza indicati nell'art. 1.

     Al fondo di previdenza unificato è, altresì, iscritto di diritto il seguente personale a condizione che presti servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non risulti iscritto ad altri fondi di previdenza:

     1) il personale operaio appartenente al ruolo organico del Corpo della guardia di finanza;

     2) gli operai del ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio presso i comandi ed i reparti del Corpo della guardia di finanza;

     3) gli impiegati e gli operai assunti ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, anche se in servizio presso i comandi ed i reparti del Corpo della guardia di finanza;

     4) il personale operaio per i servizi meccanografici, di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

     5) gli impiegati assunti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

     Ai fini della corresponsione del trattamento previdenziale, l'anzianità da valutare decorrerà, rispettivamente, per il personale di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dalla data di assunzione in servizio presso l'Amministrazione finanziaria e nei confronti degli impiegati di cui al n. 5) dalla data di iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

 

          Art. 3.

     Al fondo di previdenza unificato affluiscono tutte le entrate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, erano attribuite ai fondi indicati nell'art. 1.

 

          Art. 4.

     Al fondo di previdenza unificato sono devoluti i patrimoni dei fondi di previdenza indicati nell'art. 1, secondo le risultanze degli ultimi rendiconti e conti consuntivi approvati dai rispettivi consigli di amministrazione.

     Le eventuali passività, risultanti dai rendiconti e dai conti consuntivi, saranno assunte in carico dal fondo unificato e si provvederà alla loro estinzione, entro il 31 dicembre 1983, mediante la redazione di un apposito piano economico-finanziario, da approvare con decreto del Ministro delle finanze. Il piano prevederà l'utilizzazione per la estinzione delle passività di una parte delle entrate indicate nell'art. 3.

 

          Art. 5.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà approvato il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza unificato.

     Il regolamento sarà ispirato ai criteri indicati nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 e dovrà contenere norme dirette comunque ad impedire erogazioni superiori al volume delle entrate previste dalle vigenti disposizioni, con esclusione di ogni ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

 

          Art. 6.

     Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi statutari dei fondi di previdenza indicati nell'art. 1 decadono dalla carica, conservando le funzioni per il disbrigo della ordinaria amministrazione fino alla nomina degli organi previsti dal successivo terzo comma.

     Entro trenta giorni dalla data prevista dal precedente comma, i presidenti dei rispettivi consigli di amministrazione provvedono a compilare il rendiconto amministrativo-contabile dell'attività svolta successivamente alla data di cessazione del precedente esercizio finanziario. Il rendiconto è vistato dal presidente del collegio dei revisori.

     Entro lo stesso termine indicato nel precedente comma, con decreto del Ministro delle finanze, è nominato un comitato provvisorio per la gestione del fondo di previdenza unificato di cui al presente decreto, così composto:

     a) un dirigente generale dell'Amministrazione delle finanze, presidente;

     b) due dirigenti superiori dell'Amministrazione delle finanze, di cui uno con funzioni di vice presidente, membri;

     c) quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti del personale iscritto al fondo designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, con le modalità previste dall'art. 11, n. 5) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1975, n. 855, membri.

     Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un impiegato appartenente all'Amministrazione delle finanze che sarà nominato con il decreto di cui al terzo comma.

 

          Art. 7.

     Il comitato provvisorio indicato nell'articolo precedente rimarrà in carica fino a quando non sarà entrato in vigore il regolamento di cui all'art. 5 del presente decreto e non saranno stati nominati gli organi statutari del fondo previsti dal regolamento stesso.

     Il comitato provvisorio provvederà a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione diretti alla conservazione ed all'impiego del patrimonio del fondo di previdenza unificato, nonché all'acquisizione delle entrate ordinarie di cui all'art. 3.

     Lo stesso comitato, inoltre, provvederà:

     a) a liquidare e corrispondere agli iscritti al fondo di previdenza unificato provenienti dai fondi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, cessati dal servizio anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e comunque successivamente al 31 dicembre 1978, acconti sulla indennità di liquidazione calcolati in misura non superiore all'80% dell'aliquota annua prevista per il quinquennio in corso dai rispettivi fondi di provenienza, ivi comprese le somme già percepite a tale titolo e fatte salve le eventuali eccedenze.

     Per i proventi dai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 1 l'acconto sulla indennità di liquidazione spettante agli iscritti cessati dal servizio nel preindicato arco di tempo sarà calcolato sulla base dell'80% dell'aliquota annua prevista per il 1980 dai rispettivi fondi di provenienza.

     I relativi conguagli saranno liquidati dagli organi statutari da nominare dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5;

     b) alla liquidazione definitiva e alla corresponsione dell'indennità spettante agli iscritti ai fondi di cui all'art. 1 cessati dal servizio anteriormente al 31 dicembre 1978;

     c) al pagamento delle spese di amministrazione del fondo unificato ed alla liquidazione di sovvenzioni di carattere assistenziale di cui al secondo comma dell'art. 9 agli iscritti nei casi contemplati dai rispettivi regolamenti dei fondi di provenienza;

     d) all'apertura di un conto corrente presso un istituto di credito, al fine di provvedere alle spese di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché alle altre spese di gestione urgenti ed improrogabili che si dovessero rendere necessarie.

 

          Art. 8.

     Fino a quando non saranno nominati gli organi statutari previsti dal regolamento da approvare ai sensi del precedente art. 5, la rappresentanza legale del fondo unificato è attribuita al presidente del comitato provvisorio di gestione.

     La revisione dei conti riguardanti la gestione provvisoria del fondo sarà esercitata, con i poteri e le attribuzioni indicati nell'art. 2403 del codice civile, dal direttore della ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze, coadiuvato da quattro funzionari, con qualifica non inferiore a primo dirigente, dei ruoli del Ministero delle finanze, nominati con decreto del Ministro delle finanze e scelti in altrettante terne di nominativi indicate ciascuna da un'organizzazione sindacale a carattere nazionale maggiormente rappresentativa.

 

          Art. 9.

     Nei confronti del personale che cessa dal servizio a partire dal 1° gennaio 1981, la determinazione della indennità di liquidazione sarà effettuata secondo i criteri che saranno stabiliti con il regolamento di cui all'art. 5, salva l'applicazione delle condizioni più favorevoli stabilite entro il 31 dicembre 1980 dai consigli di amministrazione di ciascuno dei fondi di previdenza menzionati nell'art. 1. Le misure dell'indennità fissate alla predetta data, si considerano, in ogni caso, ai fini della liquidazione, definitive.

     Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, continuano ad applicarsi, nei confronti dei dipendenti in servizio iscritti ai fondi di previdenza indicati nell'art. 1, le prestazioni assistenziali attualmente previste dai regolamenti dei fondi di provenienza.

     Con il regolamento di cui all'art. 5 le prestazioni assistenziali saranno determinate in numero e misura non inferiori a quelle più favorevoli previste dagli attuali regolamenti dei fondi di previdenza.

     Ai fini del computo dell'anzianità per la determinazione dell'indennità di liquidazione il periodo di attività prestato in altri ruoli del Ministero delle finanze dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è valutato, a domanda, per intero.

     Dall'indennità calcolata con i criteri di cui al precedente comma deve essere detratta quella già corrisposta da altri fondi di previdenza, maggiorata degli interessi legali.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.