§ 29.3.3 – L. 9 marzo 1971, n. 98.
Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.3 cooperazione militare
Data:09/03/1971
Numero:98


Sommario
Art. 1.      I cittadini italiani che alla data del 30 giugno 1969 prestavano da almeno un anno la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di [...]
Art. 2.      La domanda di assunzione nelle categorie non di ruolo di cui all'art. 1, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni [...]
Art. 3.      Il servizio, anche se non di ruolo o non in pianta stabile nè continuativo, prestato dal personale assunto ai sensi dell'art. 1 è riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza e di [...]
Art. 4.      All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al [...]


§ 29.3.3 – L. 9 marzo 1971, n. 98.

Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica.

(G.U. 27 marzo 1971, n. 77).

 

     Art. 1.

     I cittadini italiani che alla data del 30 giugno 1969 prestavano da almeno un anno la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che successivamente siano stati o siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi sono assunti a domanda, se in possesso dei prescritti requisiti, nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel biennio anteriore al 30 giugno 1969 o nel minore periodo di servizio prestato anteriormente alla stessa data.

     Al personale assunto nelle categorie impiegatizie sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, salvo quanto previsto al successivo quarto comma.

     L'assunzione degli operai non di ruolo di cui al primo comma è a tempo indeterminato. Al compimento di un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di anni sei, ridotto a due per le categorie indicate nel quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli interessati sono collocati nella corrispondente categoria del ruolo organico degli operai dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, cui vengono assegnati ai sensi dell'art. 2, prescindendosi dal limite di età.

     L'inquadramento nei ruoli organici del personale di cui ai precedenti commi avverrà in soprannumero in quanto occorra.

 

          Art. 2.

     La domanda di assunzione nelle categorie non di ruolo di cui all'art. 1, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento o, se questo sia già avvenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Sul formale inquadramento delibera, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, una apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, da sei funzionari delle carriere direttive dello Stato e da tre rappresentanti del personale interessato. I provvedimenti della commissione sono definitivi [1].

     Il personale che ottiene l'inquadramento è assegnato alle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le amministrazioni interessate.

     In relazione al numero dei dipendenti non di ruolo assegnati alle singole amministrazioni e sino alla cessazione dal servizio o all'inquadramento in ruolo degli interessati sono lasciati vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici o, se trattisi di operai, nella dotazione organica della corrispondente categoria. Questa disposizione non concerne i posti riservati ai concorsi già indetti alla data del decreto di assegnazione, nonchè a quelli previsti per la sistemazione di particolari categorie di personale che abbiano prestato servizio alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, ed, infine, a quelli per i quali speciali norme consentono l'assunzione degli idonei oltre i normali limiti.

 

          Art. 3.

     Il servizio, anche se non di ruolo o non in pianta stabile nè continuativo, prestato dal personale assunto ai sensi dell'art. 1 è riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 26 maggio 1966, n. 372, e 6 dicembre 1965, n. 1368.

     Lo stesso personale ha facoltà di optare, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di assunzione, per il trattamento previdenziale in atto, qualora questo sia costituito da assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'INPS. L'opzione fatta è definitiva e deve considerarsi valida anche con il passaggio in ruolo organico.

     La disposizione del primo comma è estesa al personale di cui all'art. 64, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

 

          Art. 4.

     All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108. La struttura di cui al presente comma è stata soppressa dall'art. 68 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.