Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 36. Diritto d'autore |
Capitolo: | 36.1 disciplina generale |
Data: | 26/05/1997 |
Numero: | 154 |
Sommario |
Art. 1. Modalità di determinazione di equo compenso all'autore. |
Art. 2. Durata di protezione delle opere postume. |
Art. 3. Durata di protezione delle opere cinematografiche. |
Art. 4. Durata di protezione delle opere fotografiche. |
Art. 5. Modalità di computo dei termini di durata di protezione dei diritti di autore. |
Art. 6. Equo compenso agli autori nonché all'autore della traduzione dei dialoghi espressi in lingua straniera per l'utilizzazione di opere cinematografiche. |
Art. 7. Durata di protezione dei diritti dei produttori di fonogrammi. |
Art. 8. Durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche. |
Art. 9. Durata di protezione dei diritti relativi alla emissione radiofonica e televisiva. |
Art. 10. Soppressione di disposizione preesistente riassorbita dall'articolo 12. |
Art. 11. Modalità di determinazione di equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori. |
Art. 12. Equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori per l'utilizzazione di opere cinematografiche. |
Art. 13. Durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori. |
Art. 14. Protezione di opere non pubblicate anteriormente. |
Art. 15. Edizioni critiche e scientifiche. |
Art. 16. Modalità di computo dei termini di durata di protezione di alcuni diritti connessi. |
Art. 17. Disposizioni finali e transitorie. |
Art. 18. Entrata in vigore. |
§ 36.1.31 - D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.
Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.
(G.U. 13 giugno 1997, n. 136).
Art. 1. Modalità di determinazione di equo compenso all'autore.
1. Al comma 5, dell'articolo 18 bis della
Art. 2. Durata di protezione delle opere postume.
1. L'articolo 31 della
Art. 3. Durata di protezione delle opere cinematografiche.
1. L'articolo 32 della
Art. 4. Durata di protezione delle opere fotografiche.
1. L'articolo 32 bis della
Art. 5. Modalità di computo dei termini di durata di protezione dei diritti di autore.
1. Dopo l'articolo 32 bis della
(Omissis).
Art. 6. Equo compenso agli autori nonché all'autore della traduzione dei dialoghi espressi in lingua straniera per l'utilizzazione di opere cinematografiche.
1. L'articolo 46 bis della
Art. 7. Durata di protezione dei diritti dei produttori di fonogrammi.
1. L'articolo 75 della
Art. 8. Durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche.
1. Il comma 2 dell'articolo 78 bis della
Art. 9. Durata di protezione dei diritti relativi alla emissione radiofonica e televisiva.
1. Il comma 5 dell'articolo 79 della
Art. 10. Soppressione di disposizione preesistente riassorbita dall'articolo 12.
1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 80 della
Art. 11. Modalità di determinazione di equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori.
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 80 della
Art. 12. Equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori per l'utilizzazione di opere cinematografiche.
1. L'articolo 84 della
Art. 13. Durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori.
1. L'articolo 85 della
Art. 14. Protezione di opere non pubblicate anteriormente.
1. Dopo il capo III del titolo II della
(Omissis).
Art. 15. Edizioni critiche e scientifiche.
1. Dopo il capo III bis del titolo II della
(Omissis).
Art. 16. Modalità di computo dei termini di durata di protezione di alcuni diritti connessi.
1. Dopo l'articolo 85 quater della
(Omissis).
Art. 17. Disposizioni finali e transitorie.
1. Sono abrogati l'articolo 27 bis della
2. L'equo compenso di cui all'articolo 6 e quello di cui all'articolo 12 sono riconosciuti a decorrere dal 1° gennaio 1998.
Art. 18. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.