§ 36.1.31 - D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.
Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:36. Diritto d'autore
Capitolo:36.1 disciplina generale
Data:26/05/1997
Numero:154


Sommario
Art. 1.  Modalità di determinazione di equo compenso all'autore.
Art. 2.  Durata di protezione delle opere postume.
Art. 3.  Durata di protezione delle opere cinematografiche.
Art. 4.  Durata di protezione delle opere fotografiche.
Art. 5.  Modalità di computo dei termini di durata di protezione dei diritti di autore.
Art. 6.  Equo compenso agli autori nonché all'autore della traduzione dei dialoghi espressi in lingua straniera per l'utilizzazione di opere cinematografiche.
Art. 7.  Durata di protezione dei diritti dei produttori di fonogrammi.
Art. 8.  Durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche.
Art. 9.  Durata di protezione dei diritti relativi alla emissione radiofonica e televisiva.
Art. 10.  Soppressione di disposizione preesistente riassorbita dall'articolo 12.
Art. 11.  Modalità di determinazione di equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori.
Art. 12.  Equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori per l'utilizzazione di opere cinematografiche.
Art. 13.  Durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori.
Art. 14.  Protezione di opere non pubblicate anteriormente.
Art. 15.  Edizioni critiche e scientifiche.
Art. 16.  Modalità di computo dei termini di durata di protezione di alcuni diritti connessi.
Art. 17.  Disposizioni finali e transitorie.
Art. 18.  Entrata in vigore.


§ 36.1.31 - D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.

Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

(G.U. 13 giugno 1997, n. 136).

 

Art. 1. Modalità di determinazione di equo compenso all'autore.

     1. Al comma 5, dell'articolo 18 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).

 

     Art. 2. Durata di protezione delle opere postume.

     1. L'articolo 31 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 3. Durata di protezione delle opere cinematografiche.

     1. L'articolo 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 4. Durata di protezione delle opere fotografiche.

     1. L'articolo 32 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 5. Modalità di computo dei termini di durata di protezione dei diritti di autore.

     1. Dopo l'articolo 32 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

(Omissis).

 

     Art. 6. Equo compenso agli autori nonché all'autore della traduzione dei dialoghi espressi in lingua straniera per l'utilizzazione di opere cinematografiche.

     1. L'articolo 46 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 7. Durata di protezione dei diritti dei produttori di fonogrammi.

     1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 8. Durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche.

     1. Il comma 2 dell'articolo 78 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 9. Durata di protezione dei diritti relativi alla emissione radiofonica e televisiva.

     1. Il comma 5 dell'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 10. Soppressione di disposizione preesistente riassorbita dall'articolo 12.

     1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppresse le parole da: "se la fissazione riguarda" fino a: "le norme del regolamento" incluse.

 

     Art. 11. Modalità di determinazione di equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori.

     1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).

 

     Art. 12. Equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori per l'utilizzazione di opere cinematografiche.

     1. L'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 13. Durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori.

     1. L'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 14. Protezione di opere non pubblicate anteriormente.

     1. Dopo il capo III del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

(Omissis).

 

     Art. 15. Edizioni critiche e scientifiche.

     1. Dopo il capo III bis del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

(Omissis).

 

     Art. 16. Modalità di computo dei termini di durata di protezione di alcuni diritti connessi.

     1. Dopo l'articolo 85 quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

(Omissis).

 

     Art. 17. Disposizioni finali e transitorie.

     1. Sono abrogati l'articolo 27 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581.

2. L'equo compenso di cui all'articolo 6 e quello di cui all'articolo 12 sono riconosciuti a decorrere dal 1° gennaio 1998.

 

     Art. 18. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.