Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 36. Diritto d'autore |
Capitolo: | 36.1 disciplina generale |
Data: | 23/10/1996 |
Numero: | 581 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis) |
Art. 2. 1. Dopo l'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente |
Art. 3. 1. Dopo l'art. 46 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente |
Art. 4. 1. All'art. 61, primo comma, n. 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (Omissis) |
Art. 5. 1. All'art. 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: "della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) |
Art. 6. 1. All'art. 80, comma 2, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633, al primo periodo dopo le parole: "in qualsivoglia forma e modo" sono aggiunte le seguenti: "(Omissis)" e alla fine del [...] |
Art. 7. 1. All'art. 84, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la parola: "radiodiffusione" sono aggiunte le seguenti: (Omissis) |
Art. 8. 1. Dopo l'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente |
Art. 9. 1. Dopo l'art. 110 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente |
Art. 10. 1. Al primo comma dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la parola: "radiodiffusione" sono aggiunte le seguenti: (Omissis) |
Art. 11. 1. Dopo l'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente |
Art. 12. 1. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, i diritti relativi agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di fonogrammi ed agli organismi di radiodiffusione sorti da [...] |
Art. 13. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 36.1.30 - D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581.
Attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo.
(G.U. 18 novembre 1996, n. 270).
1. L'art. 16 della
1. Dopo l'art. 16 della
(Omissis).
1. Dopo l'art. 46 della
(Omissis).
1. All'art. 61, primo comma, n. 3, della
2. All'art. 61, secondo comma, della
1. All'art. 73, primo comma, della
1. All'art. 80, comma 2, lettera c), della
1. All'art. 84, comma 2, della
1. Dopo l'art. 85 della
(Omissis).
1. Dopo l'art. 110 della
(Omissis) [1].
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.".
1. Al primo comma dell'art. 180 della
1. Dopo l'art. 180 della
(Omissis).
1. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, i diritti relativi agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di fonogrammi ed agli organismi di radiodiffusione sorti da contratti stipulati anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, ai contratti relativi all'utilizzazione di opere e di altri elementi protetti dal diritto d'autore, in vigore al 1° gennaio 1995, si applicano a partire dal 1 gennaio 2000 le disposizioni contenute nel presente decreto, se tali contratti scadono oltre quest'ultima data.
3. In un contratto di coproduzione internazionale, concluso prima del 1° gennaio 1995 tra un coproduttore di uno Stato membro ed uno o più coproduttori di altri Stati membri o di Stati terzi, l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite, da parte di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari, richiede il consenso preventivo del detentore dell'esclusività territoriale o linguistica, sia esso un coproduttore o un cessionario, qualora in detto contratto coesistano le seguenti condizioni:
a) sia previsto espressamente un regime di ripartizione dei diritti di utilizzazione tra i coproduttori in base alla zona geografica per tutti i mezzi di comunicazione al pubblico;
b) non vi sia distinzione tra gli accordi applicabili alla comunicazione al pubblico via satellite e le disposizioni applicabili agli altri modi di comunicazione;
c) la comunicazione al pubblico via satellite delle coproduzioni pregiudichi l'esclusività, ed in particolare quella linguistica, di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari in un dato territorio.
4. [2].
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così corretto con errata-corrige pubblicato in G.U. 6 dicembre 1996, n. 286.
[2] Comma abrogato dall’art. 17 del