§ 5.3.7 - L.R. 8 novembre 1982, n. 80 .
Delega agli enti locali delle funzioni attribuite alla Regione in materia di sicurezza della circolazione su strade di interesse regionale e relativa [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:08/11/1982
Numero:80


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Delega di funzioni a Province e Comuni.
Art. 3.  Contenuto delle autorizzazioni e condizioni e modalità per il rilascio.
Art. 4.  Rimborso spese agli enti delegati.
Art. 5.  Variazioni di bilancio.


§ 5.3.7 - L.R. 8 novembre 1982, n. 80 [1].

Delega agli enti locali delle funzioni attribuite alla Regione in materia di sicurezza della circolazione su strade di interesse regionale e relativa disciplina.

 

Art. 1. Finalità della legge.

     Gli interventi di carattere preventivo per la sicurezza della circolazione sulle strade di interesse regionale, attribuiti alla competenza della Regione dall'art. 1 della legge 10-2-1982 n. 38 sono disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 2. Delega di funzioni a Province e Comuni.

     E' delegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali, su strade comunali e locali d'uso pubblico, quando la circolazione stessa debba aver luogo nell'ambito di un medesimo Comune.

     La funzione di cui al comma precedente è delegata alle Province, quando le autorizzazioni riguardino strade provinciali ad esse appartenenti o strade comunali e locali d'uso pubblico ricadenti nel territorio di più Comuni di una stessa Provincia o anche di un solo Comune, congiuntamente alle strade provinciali predette.

     Nel caso in cui le strade di interesse locale sulle quali deve avvenire la circolazione dei trasporti e dei veicoli di cui al primo comma, ricadano nel territorio di più Province, delegata a rilasciare le relative autorizzazioni è quella di esse nella cui circoscrizione deve attuarsi il maggior percorso.

     Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti comma, da parte delle Province delegate, deve essere, comunque, preceduto da intese con le altre amministrazioni locali interessate.

 

     Art. 3. Contenuto delle autorizzazioni e condizioni e modalità per il rilascio.

     Per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge si osservano le disposizioni dei comma sesto, settimo ed ottavo dell'art. 10 del Testo Unico approvato con D.P.R. 15 giugno n. 393 nel testo modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982 n. 38 nonché quelle dei decreti ministeriali di cui ai comma 10 e 11 dello stesso articolo.

 

     Art. 4. Rimborso spese agli enti delegati.

     (Soppresso) [2].

 

     Art. 5. Variazioni di bilancio.

     Agli stati di previsione, di competenza e di cassa del bilancio di previsione per l'esercizio 1982, sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

     (omissis).

 

 


[1] Pubblicata nel B.U. 16 novembre 1982, n. 61, parte prima.

[2] Articolo abrogato con L.R. 10 gennaio 1985, n. 1.