§ 5.1.8 - L.R. 17 aprile 1984, n. 21.
Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'art. 20 della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:17/04/1984
Numero:21


Sommario
Art. 1.      In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti nei Comuni di cui all'art. 13 della legge 2-2-1974, n. 64, devono essere effettuate indagini atte a verificare la [...]
Art. 2.      Ai termini dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, le disposizioni dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 cessano di applicarsi dall'entrata in vigore della [...]


§ 5.1.8 - L.R. 17 aprile 1984, n. 21. [1]

Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'art. 20 della legge 10-12-1981, n. 741.

 

Art. 1.

     In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti nei Comuni di cui all'art. 13 della legge 2-2-1974, n. 64, devono essere effettuate indagini atte a verificare la realizzabilità delle previsioni degli strumenti urbanistici stessi sotto il profilo geologico e la compatibilità con le caratteristiche dei terreni, delle rocce e della stabilità dei pendii ai sensi del decreto ministeriale 21 gennaio 1981.

     In sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere eseguite indagini e approfondire la conoscenza, ove siano già state eseguite ai sensi del primo comma, ai fini di stabilire la realizzabilità delle opere previste sotto il profilo geologico e geotecnico individuando, altresì, la sopportabilità dei carichi e le prescrizioni esecutive imposti dalle caratteristiche del sottosuolo.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana direttive tecniche per specificare ulteriormente le indagini di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 2.

     Ai termini dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, le disposizioni dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 cessano di applicarsi dall'entrata in vigore della presente legge.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 202 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma abrogato con art. 41 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[3] Comma abrogato con art. 41 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.