§ 4.7.58 – L.R. 28 maggio 2004, n. 27.
Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche della Toscana).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:28/05/2004
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 5 della l.r. 30/2003.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 12 della l.r. 30/2003.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 18 della l.r. 30/2003.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 27 della l.r. 30/2003.


§ 4.7.58 – L.R. 28 maggio 2004, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche della Toscana).

(B.U. 7 giugno 2004, n. 21).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 5 della l.r. 30/2003.

     1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche della  Toscana) è sostituito dal seguente:

     “2. Gli imprenditori agricoli autorizzati all’esercizio dell’attività agrituristica possono definire forme di collaborazione,  disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento  in comune delle attività agrituristiche. Tali attività devono essere sempre connesse e complementari con l’attività agricola delle  singole aziende e il carattere di principalità deve essere  rispettato con riferimento ad ogni singola azienda. Per le attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), per ogni azienda  valgono i limiti di ricettività previsti dagli articoli 12 e 13. Nel caso in cui la collaborazione interessi l’attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), sono considerati ospiti aziendali tutti gli ospiti delle aziende agrituristiche che hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione, nel rispetto dei limiti di recettività stabiliti nell'autorizzazione comunale, delle vigenti norme igienico-sanitarie e dei requisiti di cui all’articolo 21, comma 2.”

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 12 della l.r. 30/2003.

     1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 30/2003 è sostituito dal  seguente:

     “1. L'attività di ospitalità è stagionale ed è svolta negli immobili  di cui all'articolo 17 e nel rispetto del limite massimo di trenta  posti letto in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe  le soluzioni. L’attività di ospitalità oltre il limite di trenta posti  letto può essere svolta, salvo contraria disposizione degli  strumenti urbanistici comunali e comunque entro il limite  massimo di quaranta posti letto, esclusivamente mediante  l’utilizzo di unità abitative indipendenti.”

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 18 della l.r. 30/2003.

     1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è  sostituita dalla seguente:

     “a) degli edifici, o di parti di essi, e degli annessi agricoli  realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o negli atti  d'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale 19  febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle  zone agricole) ed all'articolo 4, comma 6, della l.r. 64/1995 per il  periodo di validità delle stesse convenzioni e atti d’obbligo;”

     2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è  sostituita dalla seguente:

     “b) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 4,  comma 2, della l.r. 10/1979, nonché di quelli costruiti ai sensi  dell'articolo 3, commi 10 e 11, della l.r. 64/1995.”

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 27 della l.r. 30/2003.

     1. Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 30/2003 è sostituito dal  seguente:

     “1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore della presente legge, approva il regolamento di  attuazione.”