§ 4.7.12 - L.R. 10 gennaio 1987, n. 1.
Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:10/01/1987
Numero:1


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  Requisiti tecnici e igienico-sanitari.
Art. 6. 
Art. 7.  Requisiti tecnici e igienico-sanitari.
Art. 10. 
Art. 11.  Requisiti tecnici e igienico sanitari.
Art. 12. 
Art. 20. 


§ 4.7.12 - L.R. 10 gennaio 1987, n. 1.

Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.

Titolo I

GENERALITA'

 

Art. 1. [1]

Titolo II

CASE PER FERIE E OSTELLI PER LA GIOVENTU'

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. Requisiti tecnici e igienico-sanitari. [2]

     Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonché dai regolamenti edilizi e di igiene comunali.

     Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono comunque avere:

     a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più;

     b) un'altezza minima dei locali di m. 2,40 per le località site in comuni montani al di sopra dei 700 m. sul livello del mare e di m. 2,70 per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili delimitati, anche parzialmente dalla falda del tetto, avente un'inclinazione minima del 35%, è consentita un'altezza media di m. 2,40 per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra dei 700 m. sul livello del mare e di m. 2,70 per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;

     c) un w.c. ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;

     d) un arredamento minimo per le camere da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

     e) uno o più locali di comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di mq. 1 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di mq. 8. Limitatamente agli ostelli per la gioventù il rapporto minimo per ogni posto letto effettivo è di mq. 0,50 e i locali comuni di soggiorno, ferma restando la loro dimensione minima di mq. 8, possono coincidere con la sala pranzo [3];

     f) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

     g) impianti elettrici conformi alle norme ENPICEI;

     h) cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali che indicherà l'autorità sanitaria, che potrà anche richiedere, in relazione alla ubicazione, dimensione e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale per infermeria;

     i) telefono di norma ad uso degli ospiti, salvo che il Comune non accerti l'impossibilità o la non convenienza oggettiva dell'installazione.

     Le camere ed i servizi potranno essere disposti in settori separati per uomini e donne.

     A ciascun posto letto base potrà essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura minima di 12 mc. per persona.

     Per gli immobili esistenti, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al punto a), è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di mc. 12 per persona.

     Limitatamente agli ostelli della gioventù, ivi compresi quelli autorizzati e da autorizzare successivamente alla data del 4 febbraio 1987, la cubatura minima di cui ai precedenti commi 4 e 5 è stabilita in 9 mc. a persona [4].

     Per quanto non specificatamente previsto dalle presenti disposizioni, si applicano alle case per ferie e agli ostelli per la gioventù le prescrizioni sanitarie previste per le aziende alberghiere dal regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni.

 

     Artt. 4. - 5. [1]

Titolo III

RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI

 

     Art. 6. [1]

 

     Art. 7. Requisiti tecnici e igienico-sanitari. [2]

     I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.

     In particolare dovranno disporre di:

     a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;

     b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;

     c) spazio attrezzato per il pernottamento;

     d) alloggiamento riservato per il gestore qualora trattisi di rifugio custodito;

     e) attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde ed altre attrezzature utili).

     Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui ai punti precedenti, dovranno essere posti in locali separati. Il rifugio dovrà disporre di locali di fortuna sempre aperto e di servizi igienico-sanitari.

     I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case per ferie ad eccezione di quelli indicati ai punti e) e i) del precedente art. 3.

     I rifugi escursionistici devono essere dotati di un locale comune utilizzabile anche per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande.

 

     Artt. 8. - 9. [1]

Titolo IV

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

 

     Art. 10. [1]

 

     Art. 11. Requisiti tecnici e igienico sanitari. [2]

     I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali e igienico-edilizi previsti per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale.

     Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti, come previsto dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437.

     Resta fermo che, in ogni caso, la capacità ricettiva complessiva dell'esercizio non può superare i 12 posti letto.

     Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

     Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario - completo di w.c. con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio - ogni 10 persone o frazione di 10 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

     Per le camere da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, e da armadio e cestino rifiuti ed un tavolo.

 

     Art. 12. [1]

Titolo V

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

 

     Artt. 13. - 15. [1]

Titolo V bis [5]

RESIDENCE

 

     Artt. 15 bis. - 15 quinquies. [1]

Titolo VI

NORME COMUNI

 

     Artt. 16. - 19. [1]

 

     Art. 20. [6]

 

     Artt. 21. - 27. [1]

 

 

Allegato A

(Omissis)

 

Allegato B [7]

(Omissis)

 

Allegato C [7]

(Omissis)

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 156 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42.

[1] Articoli abrogati dall'art. 156 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42.

[2] Articolo abrogato dall'art. 156 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 158 della stessa L.R. 42/2000.

[3] Lettera così modificata dalla L.R. 25 gennaio 1993, n. 4.

[4] Comma aggiunto dalla L.R. 25 gennaio 1993, n. 4.

[1] Articoli abrogati dall'art. 156 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42.

[1] Articoli abrogati dall'art. 156 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42.

[2] Articolo abrogato dall'art. 156 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 158 della stessa L.R. 42/2000.

[1] Articoli abrogati dall'art. 156 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42.

[1] Articoli abrogati dall'art. 156 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42.

[2] Articolo abrogato dall'art. 156 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 158 della stessa L.R. 42/2000.

[1] Articoli abrogati dall'art. 156 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42.

[1] Articoli abrogati dall'art. 156 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42.

[5] Titolo aggiunto dalla L.R. 9 marzo 1988, n. 15.

[1] Articoli abrogati dall'art. 156 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42.

[1] Articoli abrogati dall'art. 156 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42.

[6] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1997, n. 7.

[1] Articoli abrogati dall'art. 156 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42.

[7] Allegato aggiunto dall'art. 5 della L.R. 9 marzo 1988, n. 15 ed abrogato dall'art. 156 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42.

[7] Allegato aggiunto dall'art. 5 della L.R. 9 marzo 1988, n. 15 ed abrogato dall'art. 156 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42.