§ 4.6.11 - L.R. 2 agosto 1983, n. 57 .
Piano regionale dei mercati all'ingrosso.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:02/08/1983
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Piano regionale dei mercati all'ingrosso.
Art. 2.  Finalità e obiettivi del Piano regionale.
Art. 3.  Centro Annonario Polivalente.
Art. 4.  Nuove localizzazioni, trasferimenti e superficie massima delle strutture mercantili.
Art. 5.  Localizzazione delle attività di commercio all'ingrosso  fuori mercato.
Art. 6.  Finanziamento degli interventi.
Art. 7.  Realizzazione e gestione dei mercati all'ingrosso.
Art. 8.  Finanziamento e imputazione della spesa.
Art. 9.  Abrogazione.


§ 4.6.11 - L.R. 2 agosto 1983, n. 57 [1].

Piano regionale dei mercati all'ingrosso.

 

Art. 1. Piano regionale dei mercati all'ingrosso.

     La presente legge disciplina gli interventi nel settore dei mercati all'ingrosso.

     Le norme della presente legge e le tabelle «A» e «B» ad essa allegate costituiscono il piano regionale dei mercati all'ingrosso di cui all'art. 2 della legge regionale 21-5-1975, n. 46.

 

     Art. 2. Finalità e obiettivi del Piano regionale.

     Al fine di razionalizzare la rete regionale dei mercati all'ingrosso e di armonizzare la presenza dei diversi circuiti all'interno del sistema distributivo, nonché di determinare la riduzione dei costi di distribuzione, sono fissati quali obiettivi del Piano regionale:

     a) la ordinata diffusione dei mercati all'ingrosso nel territorio regionale in relazione alla produzione reale e potenziale e in relazione ai consumi ed alla loro presumibile evoluzione;

     b) la trasformazione degli attuali mercati all'ingrosso in centri annonari polivalenti;

     c) lo sviluppo del sistema di offerta dei beni di cui all'articolo 1 della L.R. 21-5-1975, n. 46 e di servizi, attraverso l'incremento delle interrelazioni funzionali fra centri alimentari e imprese grossiste operanti fuori dai centri stessi.

 

     Art. 3. Centro Annonario Polivalente.

     Il Centro Annonario Polivalente è il principale strumento di politica annonaria dell'ente locale. Esso è costituito dalle strutture e dai servizi per la raccolta, conservazione e commercializzazione all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 1 della L.R. 21-5-1975, n. 46.

     Il Centro Annonario Polivalente ha lo scopo di adeguare le strutture mercantili all'ingrosso alle attuali esigenze del sistema distributivo, con l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, l'efficienza e l'economicità della gestione e una diretta azione di controllo commerciale. Viene altresì favorita l'azione delle competenti autorità per quanto concerne il controllo igienico-sanitario con particolare riferimento alla tutela dei consumatori.

 

     Art. 4. Nuove localizzazioni, trasferimenti e superficie massima delle strutture mercantili.

     Agli effetti della presente legge, il territorio regionale è suddiviso nelle zone di cui all'allegata tabella «A». Le zone individuano l'ambito territoriale dei flussi commerciali che, per consistenza e dislocazione, possono essere soddisfatti da un'unica struttura mercantile polivalente.

     Per ciascuna zona l'individuazione dell'area del territorio comunale in cui dovrà realizzarsi la struttura mercantile polivalente e le aree destinate alle localizzazioni delle attività di commercio all'ingrosso fuori mercato vengono effettuate d'intesa fra i comuni ricadenti nella zona stessa, sulla base di un documento tecnico-programmatico. Le Associazioni intercomunali territorialmente interessate promuovono il perfezionamento delle intese fra i comuni, dandone atto con propria deliberazione.

     Ai fini dell'individuazione di cui al comma precedente, i comuni tengono conto in particolare dei caratteri di accessibilità dell'area, del suo grado di infrastrutturazione nonché della consistenza e della distribuzione territoriale della domanda.

     Per ciascuna struttura mercantile si applicano gli standards di superficie massima destinabile alla vendita di cui all'allegata tabella «B».

 

     Art. 5. Localizzazione delle attività di commercio all'ingrosso  fuori mercato.

     Ai fini dell'integrazione funzionale tra le strutture mercantili previste dalla presente legge e le attività di commercio all'ingrosso fuori mercato, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 delimitano le aree contigue a quelle del mercato da destinare alla localizzazione delle attività di commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 della legge regionale 21-5-1975, n. 46, svolte al di fuori del mercato stesso. Limitatamente ai comuni nel cui territorio già esistono mercati all'ingrosso, il vincolo è subordinato alla disponibilità delle aree contigue alla sede del mercato.

     (Omissis) [1]/a.

     (Omissis) [1]/a.

     I comuni non sede di mercato all'ingrosso valutano l'opportunità di realizzare aree per l'insediamento di attività di commercio all'ingrosso fuori mercato sulla base degli indirizzi di politica di settore contenuti nel documento tecnico-programmatico di cui all'art. 4, con particolare riferimento alle compatibilità territoriali ed economiche fra tali aree e le strutture mercantili all'ingrosso previste dalla presente legge.

 

     Art. 6. Finanziamento degli interventi.

     Fino all'entrata in vigore della disciplina dei finanziamenti regionali a sostegno delle attività produttive non agricole, il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è disposto con atto del Consiglio regionale su proposta della Giunta [2].

     Con lo stesso atto il Consiglio regionale:

     a) accerta la conformità delle iniziative alle condizioni stabilite dalla presente legge;

     b) valuta le iniziative in termini di adeguamento agli obiettivi di cui alla presente legge, in relazione alla fattibilità, anche dal punto di vista del concreto reperimento delle risorse finanziarie, ed al rendimento sociale ed economico, con indicazione delle relative priorità;

     c) stabilisce per ciascuna iniziativa la natura e la misura dei finanziamenti, nonché le modalità ed i termini per I'erogazione degli stessi.

     La Giunta regionale acquisisce, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del provvedimento consiliare suindicato, il piano di copertura finanziaria dell'iniziativa redatto dal soggetto beneficiario sulla base delle complessive risorse utilizzabili e delle previsioni circa l'inizio, lo svolgimento e la conclusione dei lavori, ne verifica la rispondenza alle condizioni fissate dal Consiglio regionale e, se conforme, provvede all'erogazione dei finanziamenti concessi, da effettuarsi per stati di avanzamento dei lavori.

     Alle domande di finanziamento, da presentarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, devono essere allegati:

     a) il documento tecnico programmatico di cui all'art. 4 della presente legge;

     b) il progetto tecnico di massima delle opere, comprensivo delle indicazioni dell'area di ubicazione, o i bandi di concorso per gli appalti, purché contenenti l'indicazione delle ubicazioni, delle dimissioni e delle principali caratteristiche tecniche delle opere;

     c) una relazione illustrativa delle caratteristiche o delle finalità dei singoli interventi in rapporto alla organizzazione complessiva delle attività e dei servizi, nonché l'indicazione dei tempi di realizzazione degli interventi stessi;

     d) l'atto di concessione dell'ente istitutore del mercato, nel caso dei soggetti di cui alla lett. b) del successivo articolo 7.

     E' soppresso l'art. 3 della L.R. 21-5-1975, n. 46.

 

     Art. 7. Realizzazione e gestione dei mercati all'ingrosso.

     L'articolo 4 della legge regionale 21-5-1975, n. 46 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [3].

     Il quinto comma dell'articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 46 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [3].

 

     Art. 8. Finanziamento e imputazione della spesa.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte, per l'anno 1983, con i fondi di cui al capitolo 14000 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 la cui denominazione è così modificata:

     «Contributi finanziari per l'attuazione degli interventi previsti dal piano regionale dei mercati all'ingrosso (L.R. 29-6-1983 n. 52)».

     Al finanziamento per gli anni successivi sarà provveduto con le relative leggi di bilancio.

 

     Art. 9. Abrogazione.

     La L.R. 12-1-1974, n. 3 recante «Contributi ai Comuni per l'ammodernamento e la ristrutturazione dei mercati all'ingrosso» è abrogata.

 

Allegato A

 

 

ZONE DI INTERVENTO E RELATIVE STRUTTURE MERCANTILI

 

ZONA N. 1

     Comuni che compongono la Zona: Campagnatico, Castiglion della Pescaia, Cinigiano, Civitella, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Roccastrada, Scansano.

     Struttura prevista: Centro Alimentare.

 

ZONA N. 2

     Comuni che compongono la Zona: Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Castagneto Carducci, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Porto Ferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, San Vincenzo Suvereto, Follonica, Scarlino, Piombino.

     Strutture previste: Centro Alimentare - Mercato Ittico.

 

ZONA N. 3

     Comuni che compongono la Zona: Capannoli, Casciana Terme, Castellina Marittima, Chianni, Crespina, Fauglia, Lari, Lorenzana, Orciano P., Ponsacco, Rosignano Marittimo, S. Luce, Terricciola, Collesalvetti, Livorno, Cecina, Bibbona.

     Strutture previste: Centro Alimentare Mercato Ittico.

 

ZONA N. 4

     Comuni che compongono la Zona: Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano, Bientina, Buti, Calcinaia, Cascina, Pisa, Pontedera, Vicopisano.

     Struttura prevista: Centro Alimentare.

 

ZONA N. 5

     Comuni che compongono la Zona: Aulla, Carrara, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Podenzana, Tresana, Villafranca Lunigiana.

     Struttura prevista: Centro Alimentare.

 

ZONA N. 6

     Comuni che compongono la Zona: Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Coreglia A., Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica.

     Struttura prevista: Centro Alimentare.

 

ZONA N. 7

     Comuni che compongono la Zona: Agliana, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Montemurlo, Vinci, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Uzzano.

     Strutture previste: Centro Alimentare - Mercato Ittico.

 

ZONA N. 8

     Comuni che compongono la Zona: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Carmignano, Dicomano, Fiesole, Figline, Firenze, Greve, Impruneta, Incisa, Lastra a Signa, Marradi, Montelungo, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Poggio a Caiano, Pontassieve, Prato, Reggello, Rignano, Rufina, San Casciano, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle, Vaglia, Vaiano, Vicchio, San Giovanni Valdarno.

     Struttura prevista: Centro Alimentare.

 

ZONA N. 9

     Comuni che compongono la Zona: Anghiari, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montevarchi, Pergine, Sabbiano, Talla, Terranuova Bracciolini, Sinalunga.

     Struttura prevista: Centro Alimentare.

 

ZONA N. 10

     Comuni che compongono la Zona: Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Colle Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Siena Sovicille, Trequanda, Barberino Val d'Elsa.

     Struttura prevista: Centro Alimentare.

 

ZONA N. 11

     Comuni che compongono la Zona: Camaiore, Massarosa, Pietrasanta, Stazzema, Viareggio, Forte dei Marmi, Seravezza.

     Strutture previste: Centro Alimentare - Mercato Ittico - Mercato Floricolo.

 

 

 

Allegato B

 

         SUPERFICI DELLE AREE DI VENDITA PER COMPARTO MERCEOLOGICO

                          (Comparti Merceologici)

 

___________________________________________________________

Zone  Ortofrutticolo   Delle carni   Ittico   Alim.vari

            mq.            mq.         mq.        mq.

1       4.600            400          -        1.200

2       4.600            400       2.300       1.400

3      10.900            900          -        3.000

4       8.600            700          -        2.500

5       7.300            600          -        2.200

6       9.200            800         400       2.700

7       9.000            800         400       2.700

8      45.800          3.200       1.600      11.000

9       9.300            800         400       2.600

10       6.300            500         300       1.700

11       5.000            500          -        1.500

----------------------------------------------------------

 

 

 

Allegato B - Note

 

COMPARTO ITTICO

     Nelle zone n. 2-3 e 11 si prevede che per la commercializzazione dei prodotti ittici vengano realizzate o permangano in attività strutture mercantili specializzate, stanti le funzioni che devono assolvere rispetto alla produzione.

     La superficie è comunque indicata solo per la Zona n. 2 in quanto, per quanto riguarda le Zone n. 3 e 11, le strutture ivi esistenti in Livorno e Viareggio sono considerate già sufficientemente dimensionate, essendo di recente e recentissima realizzazione.

     In relazione alla localizzazione di tali strutture mercantili specializzate, non si prevede l'attivazione dei comparti ittici nei centri alimentari di quelle zone (n. 1-4-5 e 6) dalle quali risulta possibile un approvvigionamento diretto presso i luoghi di produzione. Di conseguenza le superfici di vendita per il comparto ittico di tali centri alimentari non compaiono.

 

COMPARTO FLORICOLO

     Stante la scarsa rilevanza dei valori di superficie determinabili per il comparto floricolo all'interno dei centri alimentari sulla base dei consumi espressi dalle singole zone, viene indicata, in quanto la sola significativa, unicamente la superficie relativa alla Zona n. 8, calcolata in 1.700 mq.

     Per quanto riguarda i mercati floricoli specializzati esistenti nelle Zone n. 7 (Pescia) e 11 (Viareggio), le superfici non vengono indicate in quanto tali mercati sono considerati congruentemente dimensionati, salvo la previsione di interventi di ristrutturazione e di ammodernamento per il mercato di cui alla Zona n. 11.

 

 


[1] Pubblicata nel B.U. 10 agosto 1983, n. 38, Suppl. straord.

[1]1/a Comma abrogato con art. 41 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[1]1/a Comma abrogato con art. 41 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[2] Ai sensi dell'art. 27 della L.R. 17 febbraio 1984, n. 13, la disciplina transitoria del finanziamento, di cui al presente comma, cesserà di avere applicazione «con effetto dal sedicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del primo programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive approvato ai sensi» della suddetta L.R. 17 febbraio 1984, n. 13.

[3] Le parti omesse sono riportate in modifica alla L.R. 21-5-1975, n. 46.

[3] Le parti omesse sono riportate in modifica alla L.R. 21-5-1975, n. 46.