§ 4.6.5 - L.R. 21 maggio 1975, n. 46.
Riforma della disciplina dei mercati all'ingrosso.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:21/05/1975
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Istituzione dei mercati all'ingrosso.
Art. 2.  Piano regionale dei mercati all'ingrosso.
Art. 3.  Autorizzazione dell'istituzione di nuovi mercati.
Art. 4.  Gestione dei mercati all'ingrosso e vigilanza.
Art. 5.  Regolamento di mercato.
Art. 6.  Commercio all'ingrosso fuori mercato.
Art. 7.  Ambito di applicazione della legge.


§ 4.6.5 - L.R. 21 maggio 1975, n. 46.

Riforma della disciplina dei mercati all'ingrosso.

 

Art. 1. Istituzione dei mercati all'ingrosso.

     L'iniziativa per l'istituzione dei mercati nei quali si svolge il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari dei prodotti degli allevamenti, avicunicoli e bestiame compreso, delle carni e dei prodotti della pesca, sia freschi che trasformati o comunque conservati, dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali, delle sementi spetta ai Comuni, loro consorzi o consorzi fra Comuni e Province.

 

     Art. 2. Piano regionale dei mercati all'ingrosso.

     Il Consiglio regionale, entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale di intervento nel settore dei mercati all'ingrosso, che viene predisposto e presentato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 46, lett. b) dello Statuto.

     Nelle fasi di formazione del piano la Regione assicura la partecipazione degli Enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della cooperazione e delle organizzazioni di categoria interessate.

     L'approvazione del piano deve essere preceduta dalla consultazione dei Comuni della Regione o, nel caso di modifiche parziali, dei Comuni interessati.

     Il piano di cui al primo comma è sottoposto a verifica ed eventuale revisione almeno ogni cinque anni.

     Il piano indica fra l'altro:

     a)  le aree di insediamento dei mercati;

     b)  la specializzazione merceologica dei mercati con l'indicazione della funzione prevalente relativamente alle caratteristiche di mercato alla produzione, di redistribuzione, di consumo o a funzione mista;

     c)  gli standards minimi degli impianti, dei servizi tecnici e delle infrastrutture primarie;

     d)  le risorse finanziarie e le modalità di ripartizione delle stesse per l'istituzione dei nuovi mercati conformi alle previsioni del piano e per gli ampliamenti e ammodernamenti dei mercati esistenti in quanto conformi alle previsioni stesse.

     Il piano dovrà favorire l'aggregazione dei Comuni fra loro o con le Province per l'istituzione di nuovi mercati e per l'ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti.

     Nella formazione del piano la Regione tiene conto della ubicazione di impianti di interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, la cui disciplina sarà regolata da appositi provvedimenti normativi regionali.

 

     Art. 3. Autorizzazione dell'istituzione di nuovi mercati.

     (Soppresso) [2].

 

     Art. 4. Gestione dei mercati all'ingrosso e vigilanza. [3]

     Alla realizzazione e gestione dei mercati all'ingrosso di cui all'art. 1 della presente legge provvedono:

     a) gli enti che hanno istituito il mercato;

     b) società o altre forme associative costituite fra enti pubblici ed operatori economici privati, nelle quali sia assicurata la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico [3]/a.

     Nel caso di cui alla lettera b) alla realizzazione e gestione del mercato si provvede sulla base di un atto di concessione dell'ente istitutore del mercato. Nell'atto di concessione, oltre ai casi ed alle modalità per la revoca e la decadenza della concessione, dovrà essere in particolare previsto che la gestione del mercato avvenga in conformità del regolamento di mercato.

     La subconcessione è vietata e comporta la decadenza della concessione. Per la gestione del mercato l'ente gestore si avvale di una commissione consultiva composta dai rappresentanti delle associazioni e degli operatori economici della produzione, della distribuzione, della cooperazione, degli altri enti interessati, nonché delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori.

     Nella gestione dei mercati deve essere perseguito il pareggio di bilancio. I canoni e le tariffe sono stabiliti in misura congrua a garantire tale risultato. Gli eventuali utili sono destinati all'incremento e alla qualificazione delle strutture e dei servizi [3]/b.

     La vigilanza svolta dalla commissione provinciale di cui all'art. 4, primo comma, della legge 25-3-1959, n. 125 è soppressa.

     Gli enti gestori sono tenuti a fornire alla Giunta regionale informazioni e dati concernenti la gestione ed il funzionamento del mercato.

 

     Art. 5. Regolamento di mercato.

     L'approvazione dei regolamenti di mercato, il potere di disporre l'introduzione nei regolamenti di mercato di nuove norme e modifiche, il potere di annullamento, totale o parziale del regolamento di mercato, cosi come previsti dalla legge 11 aprile 1938, n. 611 e 25 marzo 1959, n. 125, sono soppressi.

     Sono altresì soppresse le commissioni di mercato previste dalle medesime leggi di cui al precedente comma.

     Gli enti che gestiscono i mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono provvedere, entro un anno dalla stessa data, a modificare il regolamento di mercato in conformità al secondo comma del presente articolo. Trascorso inutilmente detto termine, la sezione competente del comitato regionale di controllo esercita il controllo sostitutivo.

     Il Consiglio regionale emana il regolamento tipo sulle materie attinenti alla disciplina e al funzionamento dei mercati all'ingrosso [4].

     Il regolamento di mercato e le sue modifiche sono deliberati dall'ente che ha istituito il mercato. La società di gestione, ove costituita, può avanzare proposte in ordine al regolamento o alle sue modifiche, sulle quali l'ente medesimo è tenuto a pronunciarsi [5].

     Il regolamento di mercato può contenere norme integrative o derogative delle disposizioni del regolamento tipo emanato ai sensi del quarto comma del presente articolo, ad eccezione che per le norme di carattere generale riguardanti la commercializzazione dei prodotti espressamente indicate nel regolamento tipo.

     Il regolamento di mercato deve garantire, relativamente alla destinazione dei posteggi ivi compresa la destinazione degli esistenti al momento del rinnovo delle concessioni la priorità nella concessione alle organizzazioni dei produttori, associati in forma cooperativa o consortile, alle cooperative e loro consorzi.

 

     Art. 6. Commercio all'ingrosso fuori mercato.

     L'esercizio del commercio all' ingrosso fuori mercato dei prodotti indicati all'art. 1 della presente legge si svolge agli effetti dell'art. 4, terzo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, col rispetto di tutte le norme del regolamento del mercato all'ingrosso locale, comprese quelle relative al calendario e all'orario delle operazioni mercantili, ad eccezione di quelle che attengono al funzionamento interno di esso.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti i Comuni, nel cui territorio non esistono mercati nei quali si svolge il commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 della presente legge, disciplinano il commercio all'ingrosso di tali prodotti tenendo conto, agli effetti dell'art. 4, quarto comma, della legge 15 marzo 1959, n. 125, delle disposizioni contenute nel regolamento tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti ed in particolare relative a:

     a) rilevazione dei prezzi e compilazione delle statistiche;

     b) vigilanza e controllo igienico-sanitario;

     c) calendario ed orario per le operazioni mercantili;

     d) merce in vendita;

     e) commercializzazione dei prodotti, confezione dei colli e delle derrate, nonché relativamente ai mercati delle carni, assegnazione di carni alla bassa macelleria e sequestro per motivi igienico-sanitari;

     f) strumenti di pesatura;

     g) mezzi di trasporto.

     Trascorso inutilmente il termine di cui al secondo comma, al commercio all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 si applicano le norme del rispettivo regolamento tipo che non attengono al funzionamento interno del mercato.

 

     Art. 7. Ambito di applicazione della legge.

     Cessa di avere applicazione nel territorio della Regione ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

     Sono abrogate le dosposizioni in materia di mercati all'ingrosso, di cui alla legge regionale 30 giugno 1972, n. 16, incompatibili con le norme della presente legge.

 

 


[2] Articolo soppresso con L.R. 2 agosto 1983, n. 57, art. 6.

[3] Articolo così sostituito con L.R. 2 agosto 1983, n. 57, art. 7.

[3]3/a Lettera così sostituita con L.R. 1 settembre 1986, n. 43, art. 1.

[3]3/b Comma così sostituito con L.R. 1 settembre 1986, n. 43 art. 1.

[4] V. Reg. 22 maggio 1978, n. 2.

[5] Comma sostituito con L.R. 2 agosto 1983, n. 57, successivamente modificato con L.R. 1 settembre 1986, n. 43, art. 2.